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cc-it - Re: [Cc-it] Re: Utilizzo del marchio Creative Commons

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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  • From: Alberto Gilardi <alberto_gilardi AT libero.it>
  • To: Ado Pieretti <cc AT copyzero.org>
  • Cc: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: Re: [Cc-it] Re: Utilizzo del marchio Creative Commons
  • Date: Mon, 19 Jul 2004 16:58:33 +0200

Ado Pieretti ha scritto:

Registrare un marchio è fondamentale per difendere il buon nome e la reputazione di qualcosa.

Dipende dalle circostanze: se il tuo nome è noto e non prevedi attività commerciali, perché dovresti registrarlo?
Tutte le associazioni che non hanno fatto del proprio nome un marchio registrato non possono difendere il loro buon nome e la loro reputazione?

Dimentichi che non devi usare le categorie italiane per il diritto Anglosassone.
Se il buon Larry Lessig non avesse registrato il marchio "creative commons" e al punto in cui siamo, arrivassi io e lo registrassi per usare il marchio "Creative Commons" per denominare un sistema DRM, il buon Lessig non potrebbe farci nulla.

Se CC non fosse marchio registrato, io potrei fare qualcosa di assolutamente contrario alla filosofia CC e etichettarlo CC, infangando il buon nome del progetto.

I marchi sono 'segni distintivi', proprio perché servono a distinguere qualcosa dall'insieme di tutto il resto.

Non è vero. :-) Prova a calunniare un'associazione o anche una persona fisica che non abbia fatto del proprio nome un marchio registrato e poi te ne accorgi se puoi fare quello che ti pare. :-D

La calunnia è un reato penale, io sto parlando di contraffazione, sono due cose molto diverse.

L'utilità del marchio va al di là del merchandising :-)

Solo se il nome è poco noto.

No, va al di là del merchandising in ogni caso. (Art.1 l.m.)

1. - 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli ai fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità (1).

Nota che non si parla di prodotti o servizi destinati a essere forniti dietro corrispettivo.
Si parla di prodotti e servizi tout court.
Che poi generalmente si registri un marchio per scopi commerciali è un altro discorso, ma anche il copyleft è un uso originale del copyright.

Non capisco il senso della tua affermazione: marchio e diritto d'autore sono entrambe forme di tutela della proprietà intellettuale, ma qui finisce la similitudine, hanno scopi, formalità e metodi di tutela affatto diversi.

Parlavo del marchio "as it is", non del marchio registrato.
Il marchio in sé è un'opera dell'ingegno e dunque protetta dal copyright.

Il marchio non è mai un'opera dell'ingegno è un segno distintivo, sono i segni (grafici o verbali) che lo costituiscono che possono essere oggetto di tutela autoriale, ma restano due cose distinte.

Se lo registri, le due forme di tutela si sommano.

Le due tutele si esercitano sullo stesso oggetto, ma restano distinte, sia per scopi che per formalità. che per tipologia di tutela.

CC non avrebbe mai potuto registrare un marchio non originale, ossia coperto da diritti d'autore altrui: a dimostrazione dell'efficacia del copyright.

Il diritto d'autore nasce per tutelare solo l'autore, non i terzi.
Pertanto nulla impedisce che io crei un marchio molto simile, atto ad ingenerare confusione, e che lo sfrutti proprio per ingenerare confusione.






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