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cc-it - [Cc-it] Re:Cc-it Digest, Vol 17, Issue 7

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "domy71 AT libero.it" <domy71 AT libero.it>
  • To: "cc-it" <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: [Cc-it] Re:Cc-it Digest, Vol 17, Issue 7
  • Date: Mon, 7 Mar 2005 13:27:58 +0100

La legge applicabile al contratto
La Convenzione di Roma



Nell'ambito di un accordo stipulato fra contraenti di paesi diversi e, quindi,
appartenenti a ordinamenti giuridici diversi, si pone il problema di stabilire
quale sia la legge applicabile al contratto.

La legislazione italiana di diritto internazionale privato stabilisce (art.
57,
legge 31 Maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato") che le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla
Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980, ratificata dall'Italia con Legge 18
Dicembre 1984, n. 975, ed entrata in vigore il 1° Aprile 1991, fatte salve (in
applicazione del principio generale sancito dall'art. 2 della L. n. 218/1995)
le
altre convenzioni internazionali eventualmente applicabili alla singola
obbligazione (ad es. Convenzione dell'Aja del 1955 sulla legge applicabile
alle
vendite internazionali).



In considerazione del carattere universale della Convenzione, potrà avere
applicazione come legge regolatrice del contratto anche la normativa di un
Paese
che non abbia ratificato la Convenzione di Roma (art. 2, Conv. Roma). Le norme
contenute nella Convenzione di Roma trovano applicazione per i contratti
internazionali stipulati dopo il 1° Aprile 1991, data in cui è entrata in
vigore
la legge di ratifica della Convenzione. In ogni caso le norme della
Convenzione
di Roma trovano applicazione "in tutti i giudizi iniziati dopo la data della
sua
entrata in vigore fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima
di
tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato" (v. art.
72
L. 218/1995).

Scelta delle parti

La regola generale è quella per cui: "il contratto è regolato dalla legge
scelta
dalle parti" (art. 3, comma 1°). La libertà riconosciuta alle parti
contraenti è
quindi molto ampia:

* a) non è strettamente necessario (anche se di gran lunga preferibile)
prevedere per iscritto la scelta della legge applicabile, potendo quest'ultima
"risultare in modo ragionevolmente certo" dalle disposizioni del contratto o
dal
complesso delle circostanze (art. 3, comma 1°)
* b) non è richiesto che la scelta di un'unica legge si estenda a tutto il
contenuto del contratto
* c) è consentito, "in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad
una
legge diversa da quella che lo regolava in precedenza" (art. 3, comma 2°).

I due contraenti potranno scegliere una delle seguenti soluzioni.

* Legge italiana: tendenzialmente si tratta della scelta maggiormente
seguita dai nostri imprenditori, in considerazione del fatto che consente di
prevedere con maggiore cognizione tutti gli aspetti relativi al contenuto e
alla
fase esecutiva del contratto. Non va dimenticato, tuttavia, che anche la
scelta
della legge italiana non esclude l'applicabilità delle norme "assolutamente
inderogabili" del paese della controparte.
* Legge della controparte straniera: laddove la forza contrattuale della
controparte sia maggiore, e tale da imporre la scelta della propria legge
quale
sistema normativo applicabile al rapporto contrattuale, la parte italiana
dovrà
tentare di fissare i termini del rapporto nel modo quanto più preciso e
dettagliato possibile, al fine di ridurre i rischi connessi
all'assoggettamento
del contratto ad un diritto straniero.
* Legge di un paese terzo: tale scelta appare opportuna solo qualora le
parti non riescano ad accordarsi circa l'applicabilità della legge di uno dei
paesi di rispettiva appartenenza. L'inevitabile scarsa conoscenza delle regole
straniere comporta non pochi rischi, che possono essere circoscritti, ad
esempio, accompagnando la scelta della legge estranea ai contraenti con la
devoluzione delle controversie a un Collegio arbitrale.
* Leggi di più paesi: le parti possono scegliere di applicare leggi di
paesi
diversi a diverse clausole contrattuali. Tale possibilità appare suggestiva
più
in teoria che sotto il profilo pratico. Naturalmente non si deve trascurare
l'indubbio vantaggio che può derivare ad uno o più contraenti dalla
possibilità
di escludere solo le norme sfavorevoli alle rispettive posizioni sottoponendo
singole clausole a leggi maggiormente vantaggiose.
* Esclusione di ogni legge statale: le parti possono decidere di applicare
al contratto i principi di carattere extra-statuale raccolti nella c.d. lex
mercatoria (insieme di regole che si sono formate nella prassi contrattuale e
sulla base degli usi del commercio internazionale e dei principi generali del
diritto accolte dalla maggior parte dei sistemi giuridici). Il richiamo alla
lex
mercatoria è generalmente abbinato alla scelta dell'arbitrato come modalità di
gestione del contenzioso insorto tra le parti.
* Assenza di una specifica scelta delle parti: qualora le parti abbiano
tralasciato di individuare la legge applicabile al contratto, quest'ultima
viene
identificata con quella del paese che presenta con il rapporto contrattuale il
"collegamento più stretto" (art. 4, comma 1°). Si presume che il contratto
presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve
fornire
la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto,
la
propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o
persona giuridica, la propria amministrazione centrale.

La prestazione caratteristica, secondo la definizione offerta dalla Relazione
Giuliano-Lagarde alla Convenzione di Roma, viene identificata nel contratto a
prestazioni corrispettive come quella diversa dalla dazione di una somma di
denaro (quest'ultima c.d. prestazione monetaria o pecuniaria). Si prenda, per
esempio, un contratto largamente impiegato nella pratica degli affari come
quello di agenzia internazionale: la prestazione caratteristica non avente
carattere monetario o pecuniario é quella che deve essere contrattualmente
eseguita dall'agente (attività di promozione delle vendite dei prodotti del
preponente) e da ciò deriva che, in caso di mancata indicazione nel contratto
della legge applicabile, dovrà trovare applicazione la legge del paese dove ha
la sua sede l'agente. In forza del medesimo principio, nel contratto di
vendita
si ritiene che la prestazione caratteristica sia quella a carico del venditore
di consegnare il bene venduto; conseguentemente, si applicherà la legge
nazionale del venditore.

Infine, nel contratto di distribuzione internazionale, tendenzialmente la
prestazione caratteristica viene identificata con quella del distributore. In
realtà non mancano casi concreti in cui è stata ritenuta applicabile la legge
del produttore-fornitore (ad esempio, perchè si è dato rilievo a quell'aspetto
del contratto di fornitura per il quale il produttore vende i beni al
distributore). Tuttavia, più spesso rileva come prestazione caratteristica, ai
fini dell'individuazione della legge applicabile, la pluralità di attività
svolte dal distributore ai fini della commercializzazione dei prodotti sul
territorio assegnatogli (l'importazione dei prodotti, il soddisfacimento della
normativa in materia di importazione, la promozione - anche per il tramite di
agenti - sul territorio, l'assunzione di obblighi di garanzia e, infine, la
rivendita).

Limiti nella scelta della legge applicabile

L'ampia libertà rimessa all'autonomia delle parti per la scelta della legge
applicabile al contratto incontra due soli limiti. Il primo limite è
costituito
dalle c.d. "norme imperative o di applicazione necessaria" (norme di ordine
pubblico, leggi tributarie, regolamentazioni amministrative non disponibili
dalle parti, etc.) che per legge di un determinato paese devono trovare
applicazione anche se il contratto è sottoposto a una legge straniera. In ogni
caso, affinchè una norma imperativa possa trovare un'incondizionata
applicazione
è necessario:

* a) che appartenga alla legge del Paese che presenta uno stretto legame
con
la situazione oggetto della controversia
* b) che la legge di quel Paese esplicitamente specifichi che essa deve
essere applicata a prescindere dalla volontà, anche difforme, delle parti (e
va
sottolineato che tale circostanza appare essere piuttosto rara)
* c) che il giudice, competente a decidere della controversia, valutando
la
natura, l'oggetto di tali norme inderogabili e le conseguenze che
deriverebbero
dalla loro eventuale applicazione, stabilisca di dare loro efficacia (art. 7,
comma 1°).

Il secondo limite alla libera scelta della parti è rappresentato dalle norme
inderogabili proprie della legge di quel paese al quale si riferiscano tutti
gli
altri dati di fatto del contratto (luogo dell'adempimento dell'obbligazione,
della consegna del bene, dove viene effettuato il pagamento dei corrispettivi,
etc.); infatti, la scelta di una legge diversa rispetto a quella individuabile
in base ai dati di fatto del contratto "non può recare pregiudizio alle norme
alle quali tale legge non consente di derogare per contratto" (art. 3, comma
3°).














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>From : cc-it-bounces AT lists.ibiblio.org
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Date : Sat, 5 Mar 2005 07:18:29 -0500 (EST)
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> 1. Problemi giuridici (MARCO MARANDOLA)
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>
> Message: 1
> Date: Sat, 05 Mar 2005 10:41:58 +0000
> From: "MARCO MARANDOLA" <marandol AT hotmail.com>
> Subject: [Cc-it] Problemi giuridici
> To: cc-it AT lists.ibiblio.org
> Message-ID: <BAY103-F1796B9FBF051811D7C00C6D95D0 AT phx.gbl>
> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed
>
> Grazie Juan Carlos dell'interessante ed utile commento.
> Spero con i mei dubbi di stimolare la conversazione.... e di imparare
> qualcosa..
>
>
> >DANILO MOI #1:
> Copyleft o "imperialismo" giuridico?
> Allo stato attuale delle cose la localizzazione italiana delle licenze
> potr? avere validit? soltanto in Italia.
>
> >JUAN CARLOS
> RISPOSTA/COMMENTO:
> La clausola della legge applicabile adottata nella versione italiana
> della licenza si basa sul cosiddetto ?principio di territorialit??: in
> base a tale principio la licenza ? efficace tra le parti tutte le volte
> in cui l?esercizio dei diritti sull?opera (e dunque l?utilizzazione
> dell?opera) avviene in Italia. Si tratta del medesimo criterio stabilito
> dalla Convenzione di Berna (art. 5.2) per individuare la legge
> applicabile per la protezione delle opere dell'ingegno (cd. Schutzland).
>
> - MARANDOLA
> -In ambito digitale non e' cosi' facile applicare la teoria della
> territorialita'.
> Mentre vi scrivo sono in Spagna, collegato con un server tedesco alla mia
> casella hotmail (americana); inoltre io sono italiano e sto guardando un
> sito francese con relativa licenza CC .
> Dove si compie ?l'esercizio dei diritti sull'opera??
> Vi sono varie teorie che regolano la materia, quella dell'immissioen dei
> dati, quella del server, quella del sito e quella (minoritaria ma che a me
> piace) del luogo dove si trova la persona fisica.
> ---------------------------
>
> JUAN CARLOS
> >>Tale scelta si ? rivelata opportuna per evitare che un contratto redatto
> sulla base dell?ordinamento italiano (quali sono le licenze Creative
> Commons italiane) si trovi a dovere essere interpretato ed applicato da
> giudici stranieri con riferimento a fattispecie disciplinate dalla
> legislazione di un diverso Paese.
>
> MARANDOLA
> - Ma e' veramente un caso da evitare?
> La soluzione contrattuale permette che le parti scelgano la legislazione che
> gli sembra piu' opportuna per regolare il contratto.
> -------------------------------------------------------------------------------
>
> JUAN CARLOS
> Con riferimento alla diffusione delle opere a mezzo
> Internet, la legge applicabile alla singola fattispecie verr?
> individuata di volta in volta sulla base dei criteri gi? utilizzati per
> disciplinare le varie situazioni in cui atti e fatti produttivi di
> conseguenze giuridiche sono apparentemente de-localizzati in quanto
> avvengono nel cyberspazio, e dunque, ad esempio, tra terminali
> localizzati in diversi Paesi nel mondo.
>
> MARANDOLA
> - Come si determina l'atto-fatto giuridico produttivo di conseguenze?
> Secondo me, nel mio caso, l'atto-fatto e' il mio dito che schiaccia il
> bottone, quindi Spagna, e non dove metto la copia (America?) o se la
> diffondo dal mio sito, o se la invio con un server tedesco.
>
----------------------------------------------------------------------------------------------
>
> JUAN CARLOS
> >Possiamo, inoltre, dire che:
>
> 1) non avrebbe senso applicare una licenza pensata per armonizzarsi con
> l?ordinamento di un Paese a rapporti che sono disciplinati dalle norme
> di un Paese diverso (dunque l?osservazione di Danilo Moi ?, a nostro
> avviso, errata);
>
> MARANDOLA
> - Non sono d'accordo con Juan Carlos.
> A parte il fatto che i contratti tra privati possono essere regolati anche
> da convenzioni internazionali come quella di Vienna del 1971..
> -----------------------------------------------------
> JUAN CARLOS
> 2) la licenza americana dovrebbe in linea di principio assicurare il
> conseguimento degli obiettivi perseguiti dall?autore; il lavoro dei
> gruppi nazionali (v. in particolare le explanatory notes alle
> ritraduzioni) permetter? di capire quali parti della licenza americana
> potrebbero essere inefficaci in uno specifico ordinamento;
>
> MARANDOLA
> - Questo e' un lavoro molto complicato.. Gia' e' stato fatto???
> -----------------------------------------------------------
>
> DANILO MOI #2:
> Opera derivata o giustificazione del plagio e della cialtroneria?
>
> JUAN CARLOS
> RISPOSTA/COMMENTO:
> Il concetto di ?opera derivata? nelle licenze Creative Commons si
> riferisce allo stesso concetto che il diritto d?autore indica all?art. 4
> della legge n. 633/1941: l?elaborazione di carattere creativo dell?opera
> originaria. Dunque, perch? vi sia ?opera derivata? ? necessario che
> l?opera presenti un carattere di creativit? ed espressivit?
> riconoscibile ed ulteriore rispetto all?opera sulla quale si basa (e non
> certo dunque il semplice spostamento di una virgola o l?inversione dei
> capitoli in un testo). Se l?elaborazione non ha carattere creativo, si
> tratter? di una semplice contraffazione (magari dissimulata attraverso
> variazioni irrilevanti) dell?opera base. Se l?elaborazione presenta
> carattere creativo, l?opera derivata ? tutelata dalla legge ma ?senza
> pregiudizio dei diritti esistenti sull?opera originaria? (art. 4 legge
> n. 633/1941): dunque il suo sfruttamento potr? avvenire soltanto con il
> consenso e nel rispetto delle condizioni poste dell?autore dell?opera
> originaria (condizioni che nelle licenze CC si possono estrinsecare
> nella clausola share alike). Se l?elaborazione ? di tale portata che
> l?opera originaria non ? pi? distinguibile ma rimane come semplice
> ispirazione, allora l?opera creata successivamente concretizzer? a sua
> volta un?opera originale e non pi? un?opera derivata. Va da s? che in
> quest?ultimo caso l?autore dell?opera-figlia non ? tenuto a rispettare
> il vincolo ?share alike?.
>
> MARANDOLA
> - Concordo al 100%
>
>
> Saluti, e congratulazioni se avete letto fino a qui senza addormentarvi..
>
> Marco Marandola.
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Sat, 05 Mar 2005 10:50:37 +0000
> From: "MARCO MARANDOLA" <marandol AT hotmail.com>
> Subject: [Cc-it] "Profitto"
> To: cc-it AT lists.ibiblio.org
> Message-ID: <BAY103-F166B4AFF045D80005B39BFD95D0 AT phx.gbl>
> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed
>
>
> NICOLA
> >Il NET Act (17 U.S.C. ? 506) punisce chi consapevolmente copia,
> >distribuisce
> o scambia opere protette dal copyright in rete, sia se questi ne traggano un
> \\commercial advantage\\ or \\private financial gain\\, includendo in tale
> definizione il ricevere o l?aspettativa di ricevere
> qualcosa che abbia un valore, quali le opere protette, per trarne un
> profitto, come nel caso dello scambio di file.
>
> MARANDOLA
> Giustissimo..
> Faccio notare pero' che il "risparmio" di un privato (derivante dal non
> comprare un'opera musicale), a mio avviso, nell'ordianmento italiano, non e'
> un "profitto".
>
> Marco Marandola
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Sat, 05 Mar 2005 11:00:07 +0000
> From: "MARCO MARANDOLA" <marandol AT hotmail.com>
> Subject: [Cc-it] (no subject)
> To: cc-it AT lists.ibiblio.org
> Message-ID: <BAY103-F249833602E88B6D3CC0394D95D0 AT phx.gbl>
> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed
>
>
> Ho una domanda specifica per il gentie e disponibie Juan De Martin:
>
> In base alla legislazione italiana siete sicuri che le licenze CC siano dei
> contratti?
>
> Mi spiego meglio, il contratto rappresenta l'incontro tra due volonta', e
> puo' anche essere predisposto unilateralmente. Deve pero' essere accettato
> dall'altra parte, tale accettazione puo' avvenire in vari modi, per
> iscritto, o per "fatto concludente".
> Per "fatto concludente" si intende in genere il pagamento della somma, o
> l'esecuzione della prestazione da parte della parte che accetta, cosi', il
> contratto.
>
> La giurisprudenza americana ha messo in discussione la validita' dei
> cosidetti "click contract", cioe' quei casi in cui la parte che dovrebbe
> accettare, non legge neanche il contratto (o licenza).
> Vi sono anche alcune interessanti sentenze in Italia.
>
> Siete sicuri che le licenze CC cotituiscano un contratto validamente
> accettato secondo la legislazione italiana? Nel caso positivo (sicuramente
> le ritenete valide) dove e quando si realizza l'accettazione?
>
> Grazie.
>
> Marco Marandola
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 4
> Date: Sat, 05 Mar 2005 12:22:07 +0100
> From: creatives AT attivista.com
> Subject: [Cc-it] copyleft o imperialismo giuridico?
> To: cc-it AT lists.ibiblio.org
> Message-ID: <20050305112207.4294.qmail AT webmaildomini.aruba.it>
> Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-1"
>
> Faccio riferimento a questo messaggio di De Martin:
> http://lists.ibiblio.org/pipermail/cc-it/2005-March/003066.html
>
> De Martin scrive:
> [..]
> Tale scelta si ? rivelata opportuna per evitare che un contratto redatto
> sulla base dell?ordinamento italiano (quali sono le licenze Creative
> Commons italiane) si trovi a dovere essere interpretato ed applicato da
> giudici stranieri con riferimento a fattispecie disciplinate dalla
> legislazione di un diverso Paese.
> [..]
>
> Danilo Moi risponde:
> Perch? quindi un giudice italiano dovr? fare riferimento alla legislazione
> statunitense?
> La domanda era (pi? o meno) questa.
> Perch? quindi tutte le localizzazioni devono uniformarsi alla legislazione
> USA?
> (sappiamo che Creative Commons chiede esplicitamente che le licenze vengano
> modificate dalle rispettive A.I. il meno possibile.)
> [..] It is very important to us that the porting be very close to the
> original and go into the specifics of national law only
> when absolutely necessary.[..]
> Se per di pi? come evidenzia Grossi [...] nelle licenze ci sono interi pezzi
> di codice USA tradotti *letteralmente*, ma da utilizzarsi sulla base della
> legislazione italiana. Questo non ? porting... ? import.[...] il tutto si fa
> ancora pi? chiaro.
>
> Non solo: se la localizzazione italiana ? appunto una semplice traduzione (o
> quasi) delle licenze statunitensi sostenere che le creative commons siano un
> "contratto redatto sulla base dell'ordinamento italiano" ? decisamente
> "antinomico".
>
> De Martin scrive:
> [...]
> Possiamo, inoltre, dire che:
> 1) non avrebbe senso applicare una licenza pensata per armonizzarsi con
> l?ordinamento di un Paese a rapporti che sono disciplinati dalle norme
> di un Paese diverso
> [..]
>
> Appunto!
> :-)
>
>
> De Martin scrive:
> [...]
> L?uniformazione delle regole applicabili a fatti ed atti che vengono in
> essere nel cyberspazio incentiverebbe lo sviluppo della rete ed
> eliminerebbe nella fattispecie il problema di diversificare i testi
> contrattuali; ? ovvio per? che l?uniformazione (se mai dovr? essercene
> una) non debba seguire necessariamente il modello americano.
> [...]
>
> Danilo Moi risponde:
> Credo questa sia la soluzione pi? logica e auspicabile.
> Mi auguro che Creative Commons (me lo auguro da tanto), assieme a tutte le
> altre realt? "affini" possa contribuire a questo auspicato progresso.
> Il "Copyleft" ? questo.
> Un sistema giuridico internazionalmete determinato e riconosciuto che sia da
> **paradigma** comune ma che permetta, nelle sue determinazioni, le
> singolarit? e le specificit?.
> Singolarit? e specificit? non sono sinonimo di "incompatibilit?".
> Il copyleft non pu? essere "omologazione", sia questa omologazione un
> adeguarsi ad un determinato sistema giuridico esistente sia essa un
> adeguarsi a un nuovo sistema giuridico.
> Non ? certo una "sfida" semplice e immediata, credo per? occorra porsi
> seriamente il problema fin da ora.
>
> Concludo su questo punto: il mio impegno in Creative Commons ? mosso proprio
> da questa "speranza".
>
>
> ***Ottobre 2003*** (quasi due anni fa)
> Copyleft as the grand unified theory:
> http://www.attivista.com/2003/ottobre/copyleft.html
> [...]
> There are some interesting realities now.
> Gnu licence, Creative Commons, and, recently, PLoS.
> They express, with their philosophemes, the heart of something that could be
> revolutionary.
> [..]
> I believe Creative Common's licences could be seen as the "second step" in
> Copyleft growth, they are the "extension" of GNU's field : that's why I'm
> really interested on them, and that's why I hope for their adoption in
> Italy.(and not only )
> PLoS move to the same goal, in the scientific field.
>
> Is this coordinated work impossible ?
> Is it impossible to see it as the beginning of a new, human, socially
> fruitful way of putting into practice ?equal economy??
> [...]
>
> http://www.annozero.org/nuovo/stories.php?story=330
> The Public Library of Science (***15 Ottobre 2003***)
> [...]
> Si pu? parlare di copyleft come "the grand unified theory"? Io penso sia
> possibile oltre che, mi ripeto, necessario. Un sistema legislativo
> internazionalmente riconosciuto e internazionalmente determinato che
> permetta finalmente all'umanit? di scambiare i propri prodotti, siano essi
> materiali o immateriali, secondo modalit? socialmente praticabili,
> socialmente produttive, socialmente convenienti. La prima via per la
> determinazione di tutto ci? ?, sar? banale, l'unificare gli sforzi delle
> realt? che tentano oggi, purtroppo autonomamente, di muoversi in questa
> direzione.
> [...]
>
> Credo quindi che la tua risposta a Grossi caro Juan (che infondo implica
> anche me, dato che sono io che ho parlato di "imperialismo") sia
> inopportuna.
> [..]
> > Se questo da' fastidio perche' percepito come "imperialismo",
> > o per qualsiasi altro motivo, la soluzione e' semplice:
> > basta non occuparsi delle licenze Creative Commons
> > e farsi le proprie. :-)
> [..]
> Credo che tanto io quanto Grossi continueremo quindi ad occuparci di
> Creative Commons (e di altro)
> Personalmente continuer? a farlo con lo stesso impegno che fino ad ora ho
> messo in questo progetto.
>
> Un saluto
> Danilo Moi
> danilomoi at creativecommons.it
> ------------------------------------------------------------------
> Il mercante medit? sul potere ed escogit? la democrazia al fine di comprarsi
> i voti (D. Moi)
>
> "Variante Alcide"
> Il mercante medit? sulla democrazia ed escogit? il voto al fine di comprarsi
> il potere. (N. Grossi)
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 5
> Date: Sat, 05 Mar 2005 12:25:50 +0100
> From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
> Subject: [Cc-it] Re: Problemi giuridici
> To: cc-it AT lists.ibiblio.org
> Message-ID: <20050305112550.6489.qmail AT webmaildomini.aruba.it>
> Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-1"
>
> MARCO MARANDOLA Scrive:
>
> > DANILO MOI #2:
> > Opera derivata o giustificazione del plagio e della cialtroneria?
> >
> > JUAN CARLOS
> > RISPOSTA/COMMENTO:
> > Il concetto di ?opera derivata? nelle licenze Creative Commons si
> > riferisce allo stesso concetto che il diritto d?autore indica all?art. 4
> > della legge n. 633/1941: l?elaborazione di carattere creativo dell?opera
> > originaria. Dunque, perch? vi sia ?opera derivata? ? necessario che
> > l?opera presenti un carattere di creativit? ed espressivit?
> > riconoscibile ed ulteriore rispetto all?opera sulla quale si basa (e non
> > certo dunque il semplice spostamento di una virgola o l?inversione dei
> > capitoli in un testo). Se l?elaborazione non ha carattere creativo, si
> > tratter? di una semplice contraffazione (magari dissimulata attraverso
> > variazioni irrilevanti) dell?opera base. Se l?elaborazione presenta
> > carattere creativo, l?opera derivata ? tutelata dalla legge ma ?senza
> > pregiudizio dei diritti esistenti sull?opera originaria? (art. 4 legge
> > n. 633/1941): dunque il suo sfruttamento potr? avvenire soltanto con il
> > consenso e nel rispetto delle condizioni poste dell?autore dell?opera
> > originaria (condizioni che nelle licenze CC si possono estrinsecare
> > nella clausola share alike). Se l?elaborazione ? di tale portata che
> > l?opera originaria non ? pi? distinguibile ma rimane come semplice
> > ispirazione, allora l?opera creata successivamente concretizzer? a sua
> > volta un?opera originale e non pi? un?opera derivata. Va da s? che in
> > quest?ultimo caso l?autore dell?opera-figlia non ? tenuto a rispettare
> > il vincolo ?share alike?.
> >
> > MARANDOLA
> > - Concordo al 100%
>
>
> Sul punto vorrei dire che la risposta (questa ed altre) ce la siamo dati
> qualche mese fa, quando De Tomasi asseriva che stava alla coscienza del
> singolo porre in essere o meno un "plagio legalizzato". :D
>
> Fu cos? che nelle F.a.q. aggiunsi:
>
> "Per creare un'opera derivata (e, di conseguenza, poter aggiungere il
> proprio nome alla lista degli autori) occorre apportare modifiche
> sostanziali: tali modifiche si concretizzano, ad esempio, in una traduzione,
> in un arrangiamento musicale, in un adattamento teatrale, narrativo,
> cinematografico, in una registrazione di suoni, in una riproduzione d'arte,
> in un digesto, in una sintesi e in ogni altra forma in cui l'opera pu?
> essere riproposta, trasformata o adattata (trattasi, dunque, di modifiche
> sostanziali; ad esempio, cambiare ad un testo qualche parola non significa
> creare un'opera derivata)".
>
>
>
>
>
> Saluti, Nicola.
> ________________________________________
>
> La nostra coscienza
> ci sembra inadeguata,
> quest'assalto di tecnologia
> ci ha sconvolto la vita.
> Forse un uomo che allena la mente
> sarebbe gi? pronto,
> ma a guardarlo di dentro
> ? rimasto all'ottocento.
>
> - Giorgio Gaber -
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 6
> Date: Sat, 05 Mar 2005 12:43:33 +0100
> From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
> Subject: [Cc-it] Re: "Profitto"
> To: cc-it AT lists.ibiblio.org
> Message-ID: <20050305114333.22398.qmail AT webmaildomini.aruba.it>
> Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-1"
>
> MARCO MARANDOLA Scrive:
>
> >
> > NICOLA
> >> Il NET Act (17 U.S.C. ? 506) punisce chi consapevolmente copia,
> >> distribuisce
> > o scambia opere protette dal copyright in rete, sia se questi ne traggano
> > un
> > \\commercial advantage\\ or \\private financial gain\\, includendo in tale
> > definizione il ricevere o l?aspettativa di ricevere
> > qualcosa che abbia un valore, quali le opere protette, per trarne un
> > profitto, come nel caso dello scambio di file.
> >
> > MARANDOLA
> > Giustissimo..
> > Faccio notare pero' che il "risparmio" di un privato (derivante dal non
> > comprare un'opera musicale), a mio avviso, nell'ordianmento italiano, non
> > e' un "profitto".
>
>
> A maggior ragione il riferimento alla norma made in USA era evitabile nella
> licenza italiana. ;)
>
>
>
> Saluti, Nicola.
> ________________________________________
>
> La nostra coscienza
> ci sembra inadeguata,
> quest'assalto di tecnologia
> ci ha sconvolto la vita.
> Forse un uomo che allena la mente
> sarebbe gi? pronto,
> ma a guardarlo di dentro
> ? rimasto all'ottocento.
>
> - Giorgio Gaber -
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 7
> Date: Sat, 05 Mar 2005 13:10:36 +0100
> From: "J.C. De Martin" <demartin AT polito.it>
> Subject: [Cc-it] forma scritta
> To: MARCO MARANDOLA <marandol AT hotmail.com>
> Cc: cc-it AT lists.ibiblio.org
> Message-ID: <4229A1BC.4090404 AT polito.it>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
>
> Una risposta (rapida) al Marco Marandola,
> che ringrazio per i suoi preziosi contributi.
>
> Se non capisco male, Marandola sta parlando
> della questione della "forma scritta".
> In merito, ricordo il documento delle AI
> http://creativecommons.ieiit.cnr.it/SubstantiveLegalChanges_italiano.pdf
> punto 13, pag. 7, che riporto qui sotto
> per comodita':
>
> L'art. 110 L. 633/41 dispone che il trasferimento dei diritti d'autore
> deve essere provato per iscritto. Il requisito della forma scritta ?
> pertanto previsto non per la validit?, bens? per la prova dell'esistenza
> del contratto. Peraltro, se chi contesta la validit? della licenza ? il
> licenziatario, non si pongono problemi (se non accetta la licenza non
> pu? utilizzare l'opera). Nel caso in cui invece chi contesta la mancanza
> del requisito di forma ? il licenziante, anche non si darebbero problemi
> se si ritiene la teoria di quelli che vedono nel file elettronico un
> documento scritto (teoria peraltro maggioritaria). Si da atto che sono
> oggi disponibili modalit? di firma digitale o firma elettronica di cui
> al D.p.r. n. 445/2000 usando le quali si supera qualsiasi incertezza
> giuridica. Ma non si pu? non rilevare come, ad oggi, nessun autore di
> opere rilasciate sotto licenze libere ha mai ripudiato il rilascio
> libero della propria opera (vedi il caso del software libero). Questo
> problema puo' quindi essere meramente teorico.
>
>
> Juan Carlos De Martin
>
>
>
> MARCO MARANDOLA wrote:
>
> >
> > Ho una domanda specifica per il gentie e disponibie Juan De Martin:
> >
> > In base alla legislazione italiana siete sicuri che le licenze CC
> > siano dei contratti?
> >
> > Mi spiego meglio, il contratto rappresenta l'incontro tra due
> > volonta', e puo' anche essere predisposto unilateralmente. Deve pero'
> > essere accettato dall'altra parte, tale accettazione puo' avvenire in
> > vari modi, per iscritto, o per "fatto concludente".
> > Per "fatto concludente" si intende in genere il pagamento della somma,
> > o l'esecuzione della prestazione da parte della parte che accetta,
> > cosi', il contratto.
> >
> > La giurisprudenza americana ha messo in discussione la validita' dei
> > cosidetti "click contract", cioe' quei casi in cui la parte che
> > dovrebbe accettare, non legge neanche il c



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