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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons
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- From: "MARCO MARANDOLA" <marandol AT hotmail.com>
- To: cc-it AT lists.ibiblio.org
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- Subject: [Cc-it] Problemi giuridici
- Date: Sat, 05 Mar 2005 10:41:58 +0000
Grazie Juan Carlos dell'interessante ed utile commento.
Spero con i mei dubbi di stimolare la conversazione.... e di imparare qualcosa..
DANILO MOI #1:Copyleft o "imperialismo" giuridico?
Allo stato attuale delle cose la localizzazione italiana delle licenze
potrà avere validità soltanto in Italia.
JUAN CARLOSRISPOSTA/COMMENTO:
La clausola della legge applicabile adottata nella versione italiana
della licenza si basa sul cosiddetto principio di territorialità: in
base a tale principio la licenza è efficace tra le parti tutte le volte
in cui lesercizio dei diritti sullopera (e dunque lutilizzazione
dellopera) avviene in Italia. Si tratta del medesimo criterio stabilito
dalla Convenzione di Berna (art. 5.2) per individuare la legge
applicabile per la protezione delle opere dell'ingegno (cd. Schutzland).
- MARANDOLA
-In ambito digitale non e' cosi' facile applicare la teoria della territorialita'.
Mentre vi scrivo sono in Spagna, collegato con un server tedesco alla mia casella hotmail (americana); inoltre io sono italiano e sto guardando un sito francese con relativa licenza CC .
Dove si compie l'esercizio dei diritti sull'opera?
Vi sono varie teorie che regolano la materia, quella dell'immissioen dei dati, quella del server, quella del sito e quella (minoritaria ma che a me piace) del luogo dove si trova la persona fisica.
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JUAN CARLOS
sulla base dellordinamento italiano (quali sono le licenze CreativeTale scelta si è rivelata opportuna per evitare che un contratto redatto
Commons italiane) si trovi a dovere essere interpretato ed applicato da
giudici stranieri con riferimento a fattispecie disciplinate dalla
legislazione di un diverso Paese.
MARANDOLA
- Ma e' veramente un caso da evitare?
La soluzione contrattuale permette che le parti scelgano la legislazione che gli sembra piu' opportuna per regolare il contratto.
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JUAN CARLOS
Con riferimento alla diffusione delle opere a mezzo
Internet, la legge applicabile alla singola fattispecie verrà
individuata di volta in volta sulla base dei criteri già utilizzati per
disciplinare le varie situazioni in cui atti e fatti produttivi di
conseguenze giuridiche sono apparentemente de-localizzati in quanto
avvengono nel cyberspazio, e dunque, ad esempio, tra terminali
localizzati in diversi Paesi nel mondo.
MARANDOLA
- Come si determina l'atto-fatto giuridico produttivo di conseguenze?
Secondo me, nel mio caso, l'atto-fatto e' il mio dito che schiaccia il bottone, quindi Spagna, e non dove metto la copia (America?) o se la diffondo dal mio sito, o se la invio con un server tedesco.
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JUAN CARLOS
Possiamo, inoltre, dire che:
1) non avrebbe senso applicare una licenza pensata per armonizzarsi con
lordinamento di un Paese a rapporti che sono disciplinati dalle norme
di un Paese diverso (dunque losservazione di Danilo Moi è, a nostro
avviso, errata);
MARANDOLA
- Non sono d'accordo con Juan Carlos.
A parte il fatto che i contratti tra privati possono essere regolati anche da convenzioni internazionali come quella di Vienna del 1971..
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JUAN CARLOS
2) la licenza americana dovrebbe in linea di principio assicurare il
conseguimento degli obiettivi perseguiti dallautore; il lavoro dei
gruppi nazionali (v. in particolare le explanatory notes alle
ritraduzioni) permetterà di capire quali parti della licenza americana
potrebbero essere inefficaci in uno specifico ordinamento;
MARANDOLA
- Questo e' un lavoro molto complicato.. Gia' e' stato fatto???
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DANILO MOI #2:
Opera derivata o giustificazione del plagio e della cialtroneria?
JUAN CARLOS
RISPOSTA/COMMENTO:
Il concetto di opera derivata nelle licenze Creative Commons si
riferisce allo stesso concetto che il diritto dautore indica allart. 4
della legge n. 633/1941: lelaborazione di carattere creativo dellopera
originaria. Dunque, perché vi sia opera derivata è necessario che
lopera presenti un carattere di creatività ed espressività
riconoscibile ed ulteriore rispetto allopera sulla quale si basa (e non
certo dunque il semplice spostamento di una virgola o linversione dei
capitoli in un testo). Se lelaborazione non ha carattere creativo, si
tratterà di una semplice contraffazione (magari dissimulata attraverso
variazioni irrilevanti) dellopera base. Se lelaborazione presenta
carattere creativo, lopera derivata è tutelata dalla legge ma senza
pregiudizio dei diritti esistenti sullopera originaria (art. 4 legge
n. 633/1941): dunque il suo sfruttamento potrà avvenire soltanto con il
consenso e nel rispetto delle condizioni poste dellautore dellopera
originaria (condizioni che nelle licenze CC si possono estrinsecare
nella clausola share alike). Se lelaborazione è di tale portata che
lopera originaria non è più distinguibile ma rimane come semplice
ispirazione, allora lopera creata successivamente concretizzerà a sua
volta unopera originale e non più unopera derivata. Va da sé che in
questultimo caso lautore dellopera-figlia non è tenuto a rispettare
il vincolo share alike.
MARANDOLA
- Concordo al 100%
Saluti, e congratulazioni se avete letto fino a qui senza addormentarvi..
Marco Marandola.
-
[Cc-it] Problemi giuridici,
MARCO MARANDOLA, 03/05/2005
- [Cc-it] Re: Problemi giuridici, Nicola Alcide Grossi, 03/05/2005
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