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cc-it - [Cc-it] Problemi giuridici

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "MARCO MARANDOLA" <marandol AT hotmail.com>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Cc:
  • Subject: [Cc-it] Problemi giuridici
  • Date: Sat, 05 Mar 2005 10:41:58 +0000

Grazie Juan Carlos dell'interessante ed utile commento.
Spero con i mei dubbi di stimolare la conversazione.... e di imparare qualcosa..


DANILO MOI #1:
Copyleft o "imperialismo" giuridico?
Allo stato attuale delle cose la localizzazione italiana delle licenze
potrà avere validità soltanto in Italia.

JUAN CARLOS
RISPOSTA/COMMENTO:
La clausola della legge applicabile adottata nella versione italiana
della licenza si basa sul cosiddetto “principio di territorialità”: in
base a tale principio la licenza è efficace tra le parti tutte le volte
in cui l’esercizio dei diritti sull’opera (e dunque l’utilizzazione
dell’opera) avviene in Italia. Si tratta del medesimo criterio stabilito
dalla Convenzione di Berna (art. 5.2) per individuare la legge
applicabile per la protezione delle opere dell'ingegno (cd. Schutzland).

- MARANDOLA
-In ambito digitale non e' cosi' facile applicare la teoria della territorialita'.
Mentre vi scrivo sono in Spagna, collegato con un server tedesco alla mia casella hotmail (americana); inoltre io sono italiano e sto guardando un sito francese con relativa licenza CC .
Dove si compie ”l'esercizio dei diritti sull'opera”?
Vi sono varie teorie che regolano la materia, quella dell'immissioen dei dati, quella del server, quella del sito e quella (minoritaria ma che a me piace) del luogo dove si trova la persona fisica.
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JUAN CARLOS
Tale scelta si è rivelata opportuna per evitare che un contratto redatto
sulla base dell’ordinamento italiano (quali sono le licenze Creative
Commons italiane) si trovi a dovere essere interpretato ed applicato da
giudici stranieri con riferimento a fattispecie disciplinate dalla
legislazione di un diverso Paese.

MARANDOLA
- Ma e' veramente un caso da evitare?
La soluzione contrattuale permette che le parti scelgano la legislazione che gli sembra piu' opportuna per regolare il contratto.
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JUAN CARLOS
Con riferimento alla diffusione delle opere a mezzo
Internet, la legge applicabile alla singola fattispecie verrà
individuata di volta in volta sulla base dei criteri già utilizzati per
disciplinare le varie situazioni in cui atti e fatti produttivi di
conseguenze giuridiche sono apparentemente de-localizzati in quanto
avvengono nel cyberspazio, e dunque, ad esempio, tra terminali
localizzati in diversi Paesi nel mondo.

MARANDOLA
- Come si determina l'atto-fatto giuridico produttivo di conseguenze?
Secondo me, nel mio caso, l'atto-fatto e' il mio dito che schiaccia il bottone, quindi Spagna, e non dove metto la copia (America?) o se la diffondo dal mio sito, o se la invio con un server tedesco.
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JUAN CARLOS
Possiamo, inoltre, dire che:

1) non avrebbe senso applicare una licenza pensata per armonizzarsi con
l’ordinamento di un Paese a rapporti che sono disciplinati dalle norme
di un Paese diverso (dunque l’osservazione di Danilo Moi è, a nostro
avviso, errata);

MARANDOLA
- Non sono d'accordo con Juan Carlos.
A parte il fatto che i contratti tra privati possono essere regolati anche da convenzioni internazionali come quella di Vienna del 1971..
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JUAN CARLOS
2) la licenza americana dovrebbe in linea di principio assicurare il
conseguimento degli obiettivi perseguiti dall’autore; il lavoro dei
gruppi nazionali (v. in particolare le explanatory notes alle
ritraduzioni) permetterà di capire quali parti della licenza americana
potrebbero essere inefficaci in uno specifico ordinamento;

MARANDOLA
- Questo e' un lavoro molto complicato.. Gia' e' stato fatto???
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DANILO MOI #2:
Opera derivata o giustificazione del plagio e della cialtroneria?

JUAN CARLOS
RISPOSTA/COMMENTO:
Il concetto di ”opera derivata” nelle licenze Creative Commons si
riferisce allo stesso concetto che il diritto d’autore indica all’art. 4
della legge n. 633/1941: l’elaborazione di carattere creativo dell’opera
originaria. Dunque, perché vi sia “opera derivata” è necessario che
l’opera presenti un carattere di creatività ed espressività
riconoscibile ed ulteriore rispetto all’opera sulla quale si basa (e non
certo dunque il semplice spostamento di una virgola o l’inversione dei
capitoli in un testo). Se l’elaborazione non ha carattere creativo, si
tratterà di una semplice contraffazione (magari dissimulata attraverso
variazioni irrilevanti) dell’opera base. Se l’elaborazione presenta
carattere creativo, l’opera derivata è tutelata dalla legge ma “senza
pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria” (art. 4 legge
n. 633/1941): dunque il suo sfruttamento potrà avvenire soltanto con il
consenso e nel rispetto delle condizioni poste dell’autore dell’opera
originaria (condizioni che nelle licenze CC si possono estrinsecare
nella clausola share alike). Se l’elaborazione è di tale portata che
l’opera originaria non è più distinguibile ma rimane come semplice
ispirazione, allora l’opera creata successivamente concretizzerà a sua
volta un’opera originale e non più un’opera derivata. Va da sé che in
quest’ultimo caso l’autore dell’opera-figlia non è tenuto a rispettare
il vincolo “share alike”.

MARANDOLA
- Concordo al 100%


Saluti, e congratulazioni se avete letto fino a qui senza addormentarvi..

Marco Marandola.






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