[Cc-it] commenti relativi a vari interventi in lista sulle CCPL
J.C. De Martin
demartin at polito.it
Thu Mar 3 14:57:51 EST 2005
Buongiorno a tutti,
posto un tentativo informale di risposta/commento,
redatto da alcuni membri del gruppo di lavoro delle AI,
a interventi effettuati un lista in merito alle
CCPL (italiane e non).
L'obiettivo e', naturalmente, quello di
contribuire al dibattito e di chiarire,
se possibile, alcune perplessita'.
Buona lettura,
Juan Carlos De Martin
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DANILO MOI #1:
Copyleft o "imperialismo" giuridico?
Allo stato attuale delle cose la localizzazione italiana delle licenze
potrà avere validità soltanto in Italia. Un'opera tutelata da una
licenza Creative Commons viene quindi automaticamente tutelata, fuori da
confini nazionali, dalla versione americana. Questo comporta a mio
avviso, e non solo mio, seri problemi. (il primo e più vistoso è il
fatto che in Internet i confini nazionali praticamente non esistono)
Considerate poi le profonde differenze tra il nostro sistema giuridico e
quello statunitense, differenze talora molto vistose, si potrebbe
configurare facilmente la situazione che un opera tutelata da una
creative commons non segua le modalità di diffusione e modifica previste
dall'autore che la adotta. Come si prevede di risolvere questo problema?
Come si intende scongiurare un non certo remoto "imperialismo" giuridico?
RISPOSTA/COMMENTO:
La clausola della legge applicabile adottata nella versione italiana
della licenza si basa sul cosiddetto “principio di territorialità”: in
base a tale principio la licenza è efficace tra le parti tutte le volte
in cui l’esercizio dei diritti sull’opera (e dunque l’utilizzazione
dell’opera) avviene in Italia. Si tratta del medesimo criterio stabilito
dalla Convenzione di Berna (art. 5.2) per individuare la legge
applicabile per la protezione delle opere dell'ingegno (cd. Schutzland).
Tale scelta si è rivelata opportuna per evitare che un contratto redatto
sulla base dell’ordinamento italiano (quali sono le licenze Creative
Commons italiane) si trovi a dovere essere interpretato ed applicato da
giudici stranieri con riferimento a fattispecie disciplinate dalla
legislazione di un diverso Paese.
Tale scelta è in linea con quanto stabilito dalle altre licenze Creative
Commons nazionali. Con riferimento alla diffusione delle opere a mezzo
Internet, la legge applicabile alla singola fattispecie verrà
individuata di volta in volta sulla base dei criteri già utilizzati per
disciplinare le varie situazioni in cui atti e fatti produttivi di
conseguenze giuridiche sono apparentemente de-localizzati in quanto
avvengono nel cyberspazio, e dunque, ad esempio, tra terminali
localizzati in diversi Paesi nel mondo.
Possiamo, inoltre, dire che:
1) non avrebbe senso applicare una licenza pensata per armonizzarsi con
l’ordinamento di un Paese a rapporti che sono disciplinati dalle norme
di un Paese diverso (dunque l’osservazione di Danilo Moi è, a nostro
avviso, errata);
2) la licenza americana dovrebbe in linea di principio assicurare il
conseguimento degli obiettivi perseguiti dall’autore; il lavoro dei
gruppi nazionali (v. in particolare le explanatory notes alle
ritraduzioni) permetterà di capire quali parti della licenza americana
potrebbero essere inefficaci in uno specifico ordinamento;
3) il problema non è l’imperialismo giuridico ma la molteplicità degli
ordinamenti che regolano le attività che si svolgono in rete.
L’uniformazione delle regole applicabili a fatti ed atti che vengono in
essere nel cyberspazio incentiverebbe lo sviluppo della rete ed
eliminerebbe nella fattispecie il problema di diversificare i testi
contrattuali; è ovvio però che l’uniformazione (se mai dovrà essercene
una) non debba seguire necessariamente il modello americano.
Chiuderemmo facendo presente che un ulteriore e possibile sviluppo
potrebbe essere il seguente: la clausola iCommons potrebbe in futuro
rinviare alle altre licenze iCommons corrispondenti anziché a quella
“internazionale”. Per questa via la licenza dispiegherebbe sempre il
massimo dei propri effetti. Questa soluzione solleva tuttavia alcuni
problemi giuridici e dunque è allo stato attuale oggetto di studio.
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DANILO MOI #2:
Opera derivata o giustificazione del plagio e della cialtroneria?
Le licenze come la share alike possono facilmente indurre alla nascita
di equivoci e talora comportamenti scorretti e decisamente illeciti.
Sulla lista di discussione italiana è sorta recentemente una disputa su
"cosa sia un'opera derivata". C'è chi ha sostenuto che è opera derivata
il semplice alterare, ad esempio, la disposizione dei capitoli di un
testo o la semplice "modifica di una virgola".(cosa che appunto non è
possibile giustificare) . Cos'è quindi per Creative Commons un'opera
derivata?
RISPOSTA/COMMENTO:
Il concetto di ”opera derivata” nelle licenze Creative Commons si
riferisce allo stesso concetto che il diritto d’autore indica all’art. 4
della legge n. 633/1941: l’elaborazione di carattere creativo dell’opera
originaria. Dunque, perché vi sia “opera derivata” è necessario che
l’opera presenti un carattere di creatività ed espressività
riconoscibile ed ulteriore rispetto all’opera sulla quale si basa (e non
certo dunque il semplice spostamento di una virgola o l’inversione dei
capitoli in un testo). Se l’elaborazione non ha carattere creativo, si
tratterà di una semplice contraffazione (magari dissimulata attraverso
variazioni irrilevanti) dell’opera base. Se l’elaborazione presenta
carattere creativo, l’opera derivata è tutelata dalla legge ma “senza
pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria” (art. 4 legge
n. 633/1941): dunque il suo sfruttamento potrà avvenire soltanto con il
consenso e nel rispetto delle condizioni poste dell’autore dell’opera
originaria (condizioni che nelle licenze CC si possono estrinsecare
nella clausola share alike). Se l’elaborazione è di tale portata che
l’opera originaria non è più distinguibile ma rimane come semplice
ispirazione, allora l’opera creata successivamente concretizzerà a sua
volta un’opera originale e non più un’opera derivata. Va da sé che in
quest’ultimo caso l’autore dell’opera-figlia non è tenuto a rispettare
il vincolo “share alike”.
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DANILO MOI #3:
Tutelare e diffondere la cultura o distinguere tra produzione
intellettuale d'elite e "turba promiscua"?
In che maniera Creative Commons intende relazionarsi con istituzioni
come la SIAE?
Sappiamo ad esempio che un iscritto alla SIAE non può adottarle.
Come si intende risolvere questo vistoso problema?
Se non fosse risolto non si configurerebbe forse una "tutela" degli
autori di serie A (la SIAE) e una "tutela" degli autori di serie B?
(Creative Commons)
----Sempre sulla SIAE, v. anche messaggio di Nicola Alcide Grossi,
http://lists.ibiblio.org/pipermail/cc-it/2005-February/003019.html
RISPOSTA/COMMENTO:
L’obiettivo dovrebbe essere quello di giungere ad un confronto con la
SIAE sul punto, e cercare di garantire agli Autori iscritti uno spazio
di libertà maggiore rispetto a quello oggi esistente (almeno per quanto
riguarda la distribuzione a titolo gratuito delle opere).
La clausola della riserva di riscossione dei compensi “personalmente o
per il tramite di un ente di gestione collettiva” è stata lasciata
immutata rispetto alla versione della licenza americana. Nonostante
l’esistenza dell’esclusiva SIAE in Italia, è stato deciso di mantenere
l’impostazione originaria della clausola per vari motivi: 1) la clausola
si limita a chiarire semplicemente una facoltà in capo all’autore e non
impone nessuna modalità di sfruttamento illegittima; 2) l’autore
potrebbe iscriversi in un secondo momento alla SIAE; 3) ci possono
essere delle modalità di riscossione coattiva dei diritti SIAE (in
particolare, quelle a forfait sulle raccolte di opere) che di fatto
consentono alla SIAE di percepire compensi anche relativi ad opere di
soggetti non iscritti; 4) la presenza di questa clausola può favorire
comunque il dibattito sul problema dell’esclusiva, soprattutto
considerando le non chiarissime statuizioni regolamentari e pattizie che
la SIAE detta al riguardo.
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LA QUESTIONE DEI DIRITTI CONNESSI
Messaggi di Nicola Alcide Grossi.
RISPOSTA/COMMENTO:
In alcuni casi (quando ad esempio autore della musica, autore delle
parole, interprete e produttore non sono la stessa persona) occorre che
tutti gli aventi diritto adottino la licenza CC (così certamente se
autore della musica ed autore delle parole siano persone diverse) e che
si rispettino gli eventuali diritti a compenso previsti dalla legge (in
assenza di rinuncia espressa da parte degli interessati: abbiamo
introdotto la clausola relativa ai diritti a compenso proprio per tener
conto che questi soggetti possono adottare la licenza CC e che se lo
fanno rinunciano non al potere di autorizzare determinate utilizzazioni
ma al diritto di percepire una remunerazione). Cio' vale sia per le CCPL
in inglese, sia per le CCPL italiane.
Per quanto riguarda l'Italia, si fa presente che, se è giusta la lettura
proposta, per es., in Marco Ricolfi, “Il diritto d’autore nella società
dell’informazione: comunicazione al pubblico e distribuzione” (specie §
6), i titolari di diritti connessi non hanno diritti di autorizzare o
vietare le comunicazione al pubblico; hanno, casomai, un diritto a compenso.
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CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Messaggio di Nicola Alcide Grossi Grossi.
RISPOSTA/COMMENTO:
Il problema del 1469-bis c'è ed è stato a suo tempo segnalato. La firma
digitale è l'unica soluzione sicura. La licenza, pero', non cambia: le
regole dei contratti si applicano anche agli atti unilaterali (art. 1324
c.c.).
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