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cc-it - [Cc-it] Re: Problemi giuridici

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-it] Re: Problemi giuridici
  • Date: Sat, 05 Mar 2005 12:25:50 +0100

MARCO MARANDOLA Scrive:
DANILO MOI #2:
Opera derivata o giustificazione del plagio e della cialtroneria?
JUAN CARLOS
RISPOSTA/COMMENTO:
Il concetto di ”opera derivata” nelle licenze Creative Commons si
riferisce allo stesso concetto che il diritto d’autore indica all’art. 4
della legge n. 633/1941: l’elaborazione di carattere creativo dell’opera
originaria. Dunque, perché vi sia “opera derivata” è necessario che
l’opera presenti un carattere di creatività ed espressività
riconoscibile ed ulteriore rispetto all’opera sulla quale si basa (e non
certo dunque il semplice spostamento di una virgola o l’inversione dei
capitoli in un testo). Se l’elaborazione non ha carattere creativo, si
tratterà di una semplice contraffazione (magari dissimulata attraverso
variazioni irrilevanti) dell’opera base. Se l’elaborazione presenta
carattere creativo, l’opera derivata è tutelata dalla legge ma “senza
pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria” (art. 4 legge
n. 633/1941): dunque il suo sfruttamento potrà avvenire soltanto con il
consenso e nel rispetto delle condizioni poste dell’autore dell’opera
originaria (condizioni che nelle licenze CC si possono estrinsecare
nella clausola share alike). Se l’elaborazione è di tale portata che
l’opera originaria non è più distinguibile ma rimane come semplice
ispirazione, allora l’opera creata successivamente concretizzerà a sua
volta un’opera originale e non più un’opera derivata. Va da sé che in
quest’ultimo caso l’autore dell’opera-figlia non è tenuto a rispettare
il vincolo “share alike”.
MARANDOLA
- Concordo al 100%


Sul punto vorrei dire che la risposta (questa ed altre) ce la siamo dati qualche mese fa, quando De Tomasi asseriva che stava alla coscienza del singolo porre in essere o meno un "plagio legalizzato". :D
Fu così che nelle F.a.q. aggiunsi:
"Per creare un'opera derivata (e, di conseguenza, poter aggiungere il proprio nome alla lista degli autori) occorre apportare modifiche sostanziali: tali modifiche si concretizzano, ad esempio, in una traduzione, in un arrangiamento musicale, in un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, in una registrazione di suoni, in una riproduzione d'arte, in un digesto, in una sintesi e in ogni altra forma in cui l'opera può essere riproposta, trasformata o adattata (trattasi, dunque, di modifiche sostanziali; ad esempio, cambiare ad un testo qualche parola non significa creare un'opera derivata)".




Saluti, Nicola.
________________________________________
La nostra coscienza
ci sembra inadeguata,
quest'assalto di tecnologia
ci ha sconvolto la vita.
Forse un uomo che allena la mente
sarebbe già pronto,
ma a guardarlo di dentro
è rimasto all'ottocento.
- Giorgio Gaber -





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