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cc-it - Re: [Cc-it] Re:Cc-it Digest, Vol 17, Issue 7

cc-it AT lists.ibiblio.org

Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: Thomas <thomas.margoni AT creativecommons.it>
  • To: "domy71 AT libero.it" <domy71 AT libero.it>
  • Cc: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-it] Re:Cc-it Digest, Vol 17, Issue 7
  • Date: Mon, 07 Mar 2005 19:14:46 +0100

Un dubbio simile era già stato espresso tempo fa in lista, ma dopo un primo momento di indifferenza, siamo in attesa del "grande professore tedesco" che ci farà chiarezza....



domy71 AT libero.it wrote:
La legge applicabile al contratto
La Convenzione di Roma



Nell'ambito di un accordo stipulato fra contraenti di paesi diversi e, quindi,
appartenenti a ordinamenti giuridici diversi, si pone il problema di stabilire
quale sia la legge applicabile al contratto.

La legislazione italiana di diritto internazionale privato stabilisce (art.
57,
legge 31 Maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato") che le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla
Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980, ratificata dall'Italia con Legge 18
Dicembre 1984, n. 975, ed entrata in vigore il 1° Aprile 1991, fatte salve (in
applicazione del principio generale sancito dall'art. 2 della L. n. 218/1995)
le
altre convenzioni internazionali eventualmente applicabili alla singola
obbligazione (ad es. Convenzione dell'Aja del 1955 sulla legge applicabile
alle
vendite internazionali).



In considerazione del carattere universale della Convenzione, potrà avere
applicazione come legge regolatrice del contratto anche la normativa di un
Paese
che non abbia ratificato la Convenzione di Roma (art. 2, Conv. Roma). Le norme
contenute nella Convenzione di Roma trovano applicazione per i contratti
internazionali stipulati dopo il 1° Aprile 1991, data in cui è entrata in
vigore
la legge di ratifica della Convenzione. In ogni caso le norme della
Convenzione
di Roma trovano applicazione "in tutti i giudizi iniziati dopo la data della
sua
entrata in vigore fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima
di
tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato" (v. art.
72
L. 218/1995).

Scelta delle parti

La regola generale è quella per cui: "il contratto è regolato dalla legge
scelta
dalle parti" (art. 3, comma 1°). La libertà riconosciuta alle parti
contraenti è
quindi molto ampia:

* a) non è strettamente necessario (anche se di gran lunga preferibile)
prevedere per iscritto la scelta della legge applicabile, potendo quest'ultima
"risultare in modo ragionevolmente certo" dalle disposizioni del contratto o
dal
complesso delle circostanze (art. 3, comma 1°)
* b) non è richiesto che la scelta di un'unica legge si estenda a tutto il
contenuto del contratto
* c) è consentito, "in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad
una
legge diversa da quella che lo regolava in precedenza" (art. 3, comma 2°).
I due contraenti potranno scegliere una delle seguenti soluzioni.

* Legge italiana: tendenzialmente si tratta della scelta maggiormente
seguita dai nostri imprenditori, in considerazione del fatto che consente di
prevedere con maggiore cognizione tutti gli aspetti relativi al contenuto e
alla
fase esecutiva del contratto. Non va dimenticato, tuttavia, che anche la
scelta
della legge italiana non esclude l'applicabilità delle norme "assolutamente
inderogabili" del paese della controparte.
* Legge della controparte straniera: laddove la forza contrattuale della
controparte sia maggiore, e tale da imporre la scelta della propria legge
quale
sistema normativo applicabile al rapporto contrattuale, la parte italiana
dovrà
tentare di fissare i termini del rapporto nel modo quanto più preciso e
dettagliato possibile, al fine di ridurre i rischi connessi
all'assoggettamento
del contratto ad un diritto straniero.
* Legge di un paese terzo: tale scelta appare opportuna solo qualora le
parti non riescano ad accordarsi circa l'applicabilità della legge di uno dei
paesi di rispettiva appartenenza. L'inevitabile scarsa conoscenza delle regole
straniere comporta non pochi rischi, che possono essere circoscritti, ad
esempio, accompagnando la scelta della legge estranea ai contraenti con la
devoluzione delle controversie a un Collegio arbitrale.
* Leggi di più paesi: le parti possono scegliere di applicare leggi di
paesi
diversi a diverse clausole contrattuali. Tale possibilità appare suggestiva
più
in teoria che sotto il profilo pratico. Naturalmente non si deve trascurare
l'indubbio vantaggio che può derivare ad uno o più contraenti dalla
possibilità
di escludere solo le norme sfavorevoli alle rispettive posizioni sottoponendo
singole clausole a leggi maggiormente vantaggiose.
* Esclusione di ogni legge statale: le parti possono decidere di applicare
al contratto i principi di carattere extra-statuale raccolti nella c.d. lex
mercatoria (insieme di regole che si sono formate nella prassi contrattuale e
sulla base degli usi del commercio internazionale e dei principi generali del
diritto accolte dalla maggior parte dei sistemi giuridici). Il richiamo alla
lex
mercatoria è generalmente abbinato alla scelta dell'arbitrato come modalità di
gestione del contenzioso insorto tra le parti.
* Assenza di una specifica scelta delle parti: qualora le parti abbiano
tralasciato di individuare la legge applicabile al contratto, quest'ultima
viene
identificata con quella del paese che presenta con il rapporto contrattuale il
"collegamento più stretto" (art. 4, comma 1°). Si presume che il contratto
presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve
fornire
la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto,
la
propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o
persona giuridica, la propria amministrazione centrale.
La prestazione caratteristica, secondo la definizione offerta dalla Relazione
Giuliano-Lagarde alla Convenzione di Roma, viene identificata nel contratto a
prestazioni corrispettive come quella diversa dalla dazione di una somma di
denaro (quest'ultima c.d. prestazione monetaria o pecuniaria). Si prenda, per
esempio, un contratto largamente impiegato nella pratica degli affari come
quello di agenzia internazionale: la prestazione caratteristica non avente
carattere monetario o pecuniario é quella che deve essere contrattualmente
eseguita dall'agente (attività di promozione delle vendite dei prodotti del
preponente) e da ciò deriva che, in caso di mancata indicazione nel contratto
della legge applicabile, dovrà trovare applicazione la legge del paese dove ha
la sua sede l'agente. In forza del medesimo principio, nel contratto di
vendita
si ritiene che la prestazione caratteristica sia quella a carico del venditore
di consegnare il bene venduto; conseguentemente, si applicherà la legge
nazionale del venditore.

Infine, nel contratto di distribuzione internazionale, tendenzialmente la
prestazione caratteristica viene identificata con quella del distributore. In
realtà non mancano casi concreti in cui è stata ritenuta applicabile la legge
del produttore-fornitore (ad esempio, perchè si è dato rilievo a quell'aspetto
del contratto di fornitura per il quale il produttore vende i beni al
distributore). Tuttavia, più spesso rileva come prestazione caratteristica, ai
fini dell'individuazione della legge applicabile, la pluralità di attività
svolte dal distributore ai fini della commercializzazione dei prodotti sul
territorio assegnatogli (l'importazione dei prodotti, il soddisfacimento della
normativa in materia di importazione, la promozione - anche per il tramite di
agenti - sul territorio, l'assunzione di obblighi di garanzia e, infine, la
rivendita).

Limiti nella scelta della legge applicabile

L'ampia libertà rimessa all'autonomia delle parti per la scelta della legge
applicabile al contratto incontra due soli limiti. Il primo limite è
costituito
dalle c.d. "norme imperative o di applicazione necessaria" (norme di ordine
pubblico, leggi tributarie, regolamentazioni amministrative non disponibili
dalle parti, etc.) che per legge di un determinato paese devono trovare
applicazione anche se il contratto è sottoposto a una legge straniera. In ogni
caso, affinchè una norma imperativa possa trovare un'incondizionata
applicazione
è necessario:

* a) che appartenga alla legge del Paese che presenta uno stretto legame
con
la situazione oggetto della controversia
* b) che la legge di quel Paese esplicitamente specifichi che essa deve
essere applicata a prescindere dalla volontà, anche difforme, delle parti (e
va
sottolineato che tale circostanza appare essere piuttosto rara)
* c) che il giudice, competente a decidere della controversia, valutando
la
natura, l'oggetto di tali norme inderogabili e le conseguenze che
deriverebbero
dalla loro eventuale applicazione, stabilisca di dare loro efficacia (art. 7,
comma 1°).
Il secondo limite alla libera scelta della parti è rappresentato dalle norme
inderogabili proprie della legge di quel paese al quale si riferiscano tutti
gli
altri dati di fatto del contratto (luogo dell'adempimento dell'obbligazione,
della consegna del bene, dove viene effettuato il pagamento dei corrispettivi,
etc.); infatti, la scelta di una legge diversa rispetto a quella individuabile
in base ai dati di fatto del contratto "non può recare pregiudizio alle norme
alle quali tale legge non consente di derogare per contratto" (art. 3, comma 3°).













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From : cc-it-bounces AT lists.ibiblio.org
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Cc : Date : Sat, 5 Mar 2005 07:18:29 -0500 (EST)
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1. Problemi giuridici (MARCO MARANDOLA)
2. "Profitto" (MARCO MARANDOLA)
3. (no subject) (MARCO MARANDOLA)
4. copyleft o imperialismo giuridico? (creatives AT attivista.com)
5. Re: Problemi giuridici (Nicola Alcide Grossi)
6. Re: "Profitto" (Nicola Alcide Grossi)
7. forma scritta (J.C. De Martin)
8. Re: copyleft o imperialismo giuridico? (Nicola Alcide Grossi)


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Message: 1
Date: Sat, 05 Mar 2005 10:41:58 +0000
From: "MARCO MARANDOLA" <marandol AT hotmail.com>
Subject: [Cc-it] Problemi giuridici
To: cc-it AT lists.ibiblio.org
Message-ID: <BAY103-F1796B9FBF051811D7C00C6D95D0 AT phx.gbl>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed

Grazie Juan Carlos dell'interessante ed utile commento.
Spero con i mei dubbi di stimolare la conversazione.... e di imparare qualcosa..



DANILO MOI #1:

Copyleft o "imperialismo" giuridico?
Allo stato attuale delle cose la localizzazione italiana delle licenze
potr? avere validit? soltanto in Italia.


JUAN CARLOS

RISPOSTA/COMMENTO:
La clausola della legge applicabile adottata nella versione italiana
della licenza si basa sul cosiddetto ?principio di territorialit??: in
base a tale principio la licenza ? efficace tra le parti tutte le volte
in cui l?esercizio dei diritti sull?opera (e dunque l?utilizzazione
dell?opera) avviene in Italia. Si tratta del medesimo criterio stabilito
dalla Convenzione di Berna (art. 5.2) per individuare la legge
applicabile per la protezione delle opere dell'ingegno (cd. Schutzland).

- MARANDOLA
-In ambito digitale non e' cosi' facile applicare la teoria della territorialita'.
Mentre vi scrivo sono in Spagna, collegato con un server tedesco alla mia casella hotmail (americana); inoltre io sono italiano e sto guardando un sito francese con relativa licenza CC .
Dove si compie ?l'esercizio dei diritti sull'opera??
Vi sono varie teorie che regolano la materia, quella dell'immissioen dei dati, quella del server, quella del sito e quella (minoritaria ma che a me piace) del luogo dove si trova la persona fisica.
---------------------------

JUAN CARLOS

Tale scelta si ? rivelata opportuna per evitare che un contratto redatto

sulla base dell?ordinamento italiano (quali sono le licenze Creative
Commons italiane) si trovi a dovere essere interpretato ed applicato da
giudici stranieri con riferimento a fattispecie disciplinate dalla
legislazione di un diverso Paese.

MARANDOLA
- Ma e' veramente un caso da evitare?
La soluzione contrattuale permette che le parti scelgano la legislazione che gli sembra piu' opportuna per regolare il contratto.
-------------------------------------------------------------------------------

JUAN CARLOS
Con riferimento alla diffusione delle opere a mezzo
Internet, la legge applicabile alla singola fattispecie verr?
individuata di volta in volta sulla base dei criteri gi? utilizzati per
disciplinare le varie situazioni in cui atti e fatti produttivi di
conseguenze giuridiche sono apparentemente de-localizzati in quanto
avvengono nel cyberspazio, e dunque, ad esempio, tra terminali
localizzati in diversi Paesi nel mondo.

MARANDOLA
- Come si determina l'atto-fatto giuridico produttivo di conseguenze?
Secondo me, nel mio caso, l'atto-fatto e' il mio dito che schiaccia il bottone, quindi Spagna, e non dove metto la copia (America?) o se la diffondo dal mio sito, o se la invio con un server tedesco.


----------------------------------------------------------------------------------------------

JUAN CARLOS

Possiamo, inoltre, dire che:

1) non avrebbe senso applicare una licenza pensata per armonizzarsi con
l?ordinamento di un Paese a rapporti che sono disciplinati dalle norme
di un Paese diverso (dunque l?osservazione di Danilo Moi ?, a nostro
avviso, errata);

MARANDOLA
- Non sono d'accordo con Juan Carlos.
A parte il fatto che i contratti tra privati possono essere regolati anche da convenzioni internazionali come quella di Vienna del 1971..
-----------------------------------------------------
JUAN CARLOS
2) la licenza americana dovrebbe in linea di principio assicurare il
conseguimento degli obiettivi perseguiti dall?autore; il lavoro dei
gruppi nazionali (v. in particolare le explanatory notes alle
ritraduzioni) permetter? di capire quali parti della licenza americana
potrebbero essere inefficaci in uno specifico ordinamento;

MARANDOLA
- Questo e' un lavoro molto complicato.. Gia' e' stato fatto???
-----------------------------------------------------------

DANILO MOI #2:
Opera derivata o giustificazione del plagio e della cialtroneria?

JUAN CARLOS
RISPOSTA/COMMENTO:
Il concetto di ?opera derivata? nelle licenze Creative Commons si
riferisce allo stesso concetto che il diritto d?autore indica all?art. 4
della legge n. 633/1941: l?elaborazione di carattere creativo dell?opera
originaria. Dunque, perch? vi sia ?opera derivata? ? necessario che
l?opera presenti un carattere di creativit? ed espressivit?
riconoscibile ed ulteriore rispetto all?opera sulla quale si basa (e non
certo dunque il semplice spostamento di una virgola o l?inversione dei
capitoli in un testo). Se l?elaborazione non ha carattere creativo, si
tratter? di una semplice contraffazione (magari dissimulata attraverso
variazioni irrilevanti) dell?opera base. Se l?elaborazione presenta
carattere creativo, l?opera derivata ? tutelata dalla legge ma ?senza
pregiudizio dei diritti esistenti sull?opera originaria? (art. 4 legge
n. 633/1941): dunque il suo sfruttamento potr? avvenire soltanto con il
consenso e nel rispetto delle condizioni poste dell?autore dell?opera
originaria (condizioni che nelle licenze CC si possono estrinsecare
nella clausola share alike). Se l?elaborazione ? di tale portata che
l?opera originaria non ? pi? distinguibile ma rimane come semplice
ispirazione, allora l?opera creata successivamente concretizzer? a sua
volta un?opera originale e non pi? un?opera derivata. Va da s? che in
quest?ultimo caso l?autore dell?opera-figlia non ? tenuto a rispettare
il vincolo ?share alike?.

MARANDOLA
- Concordo al 100%


Saluti, e congratulazioni se avete letto fino a qui senza addormentarvi..

Marco Marandola.




------------------------------

Message: 2
Date: Sat, 05 Mar 2005 10:50:37 +0000
From: "MARCO MARANDOLA" <marandol AT hotmail.com>
Subject: [Cc-it] "Profitto" To: cc-it AT lists.ibiblio.org
Message-ID: <BAY103-F166B4AFF045D80005B39BFD95D0 AT phx.gbl>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed


NICOLA

Il NET Act (17 U.S.C. ? 506) punisce chi consapevolmente copia, distribuisce

o scambia opere protette dal copyright in rete, sia se questi ne traggano un
\\commercial advantage\\ or \\private financial gain\\, includendo in tale
definizione il ricevere o l?aspettativa di ricevere
qualcosa che abbia un valore, quali le opere protette, per trarne un
profitto, come nel caso dello scambio di file.

MARANDOLA
Giustissimo..
Faccio notare pero' che il "risparmio" di un privato (derivante dal non comprare un'opera musicale), a mio avviso, nell'ordianmento italiano, non e' un "profitto".

Marco Marandola




------------------------------

Message: 3
Date: Sat, 05 Mar 2005 11:00:07 +0000
From: "MARCO MARANDOLA" <marandol AT hotmail.com>
Subject: [Cc-it] (no subject)
To: cc-it AT lists.ibiblio.org
Message-ID: <BAY103-F249833602E88B6D3CC0394D95D0 AT phx.gbl>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed


Ho una domanda specifica per il gentie e disponibie Juan De Martin:

In base alla legislazione italiana siete sicuri che le licenze CC siano dei contratti?

Mi spiego meglio, il contratto rappresenta l'incontro tra due volonta', e puo' anche essere predisposto unilateralmente. Deve pero' essere accettato dall'altra parte, tale accettazione puo' avvenire in vari modi, per iscritto, o per "fatto concludente".
Per "fatto concludente" si intende in genere il pagamento della somma, o l'esecuzione della prestazione da parte della parte che accetta, cosi', il contratto.

La giurisprudenza americana ha messo in discussione la validita' dei cosidetti "click contract", cioe' quei casi in cui la parte che dovrebbe accettare, non legge neanche il contratto (o licenza).
Vi sono anche alcune interessanti sentenze in Italia.

Siete sicuri che le licenze CC cotituiscano un contratto validamente accettato secondo la legislazione italiana? Nel caso positivo (sicuramente le ritenete valide) dove e quando si realizza l'accettazione?

Grazie.

Marco Marandola




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Message: 4
Date: Sat, 05 Mar 2005 12:22:07 +0100
From: creatives AT attivista.com
Subject: [Cc-it] copyleft o imperialismo giuridico?
To: cc-it AT lists.ibiblio.org
Message-ID: <20050305112207.4294.qmail AT webmaildomini.aruba.it>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-1"

Faccio riferimento a questo messaggio di De Martin:
https://lists.ibiblio.org/sympa/arc/cc-it/2005-March/003066.html
De Martin scrive:
[..]
Tale scelta si ? rivelata opportuna per evitare che un contratto redatto
sulla base dell?ordinamento italiano (quali sono le licenze Creative
Commons italiane) si trovi a dovere essere interpretato ed applicato da
giudici stranieri con riferimento a fattispecie disciplinate dalla
legislazione di un diverso Paese.
[..]
Danilo Moi risponde:
Perch? quindi un giudice italiano dovr? fare riferimento alla legislazione statunitense?
La domanda era (pi? o meno) questa.
Perch? quindi tutte le localizzazioni devono uniformarsi alla legislazione USA?
(sappiamo che Creative Commons chiede esplicitamente che le licenze vengano modificate dalle rispettive A.I. il meno possibile.)
[..] It is very important to us that the porting be very close to the original and go into the specifics of national law only
when absolutely necessary.[..]
Se per di pi? come evidenzia Grossi [...] nelle licenze ci sono interi pezzi di codice USA tradotti *letteralmente*, ma da utilizzarsi sulla base della legislazione italiana. Questo non ? porting... ? import.[...] il tutto si fa ancora pi? chiaro.
Non solo: se la localizzazione italiana ? appunto una semplice traduzione (o quasi) delle licenze statunitensi sostenere che le creative commons siano un "contratto redatto sulla base dell'ordinamento italiano" ? decisamente "antinomico".
De Martin scrive:
[...]
Possiamo, inoltre, dire che:
1) non avrebbe senso applicare una licenza pensata per armonizzarsi con
l?ordinamento di un Paese a rapporti che sono disciplinati dalle norme
di un Paese diverso
[..]
Appunto!
:-)

De Martin scrive:
[...]
L?uniformazione delle regole applicabili a fatti ed atti che vengono in
essere nel cyberspazio incentiverebbe lo sviluppo della rete ed
eliminerebbe nella fattispecie il problema di diversificare i testi
contrattuali; ? ovvio per? che l?uniformazione (se mai dovr? essercene
una) non debba seguire necessariamente il modello americano.
[...]
Danilo Moi risponde:
Credo questa sia la soluzione pi? logica e auspicabile.
Mi auguro che Creative Commons (me lo auguro da tanto), assieme a tutte le altre realt? "affini" possa contribuire a questo auspicato progresso.
Il "Copyleft" ? questo.
Un sistema giuridico internazionalmete determinato e riconosciuto che sia da **paradigma** comune ma che permetta, nelle sue determinazioni, le singolarit? e le specificit?.
Singolarit? e specificit? non sono sinonimo di "incompatibilit?".
Il copyleft non pu? essere "omologazione", sia questa omologazione un adeguarsi ad un determinato sistema giuridico esistente sia essa un adeguarsi a un nuovo sistema giuridico.
Non ? certo una "sfida" semplice e immediata, credo per? occorra porsi seriamente il problema fin da ora.
Concludo su questo punto: il mio impegno in Creative Commons ? mosso proprio da questa "speranza".

***Ottobre 2003*** (quasi due anni fa)
Copyleft as the grand unified theory:
http://www.attivista.com/2003/ottobre/copyleft.html
[...]
There are some interesting realities now.
Gnu licence, Creative Commons, and, recently, PLoS.
They express, with their philosophemes, the heart of something that could be revolutionary.
[..]
I believe Creative Common's licences could be seen as the "second step" in Copyleft growth, they are the "extension" of GNU's field : that's why I'm really interested on them, and that's why I hope for their adoption in Italy.(and not only )
PLoS move to the same goal, in the scientific field.
Is this coordinated work impossible ?
Is it impossible to see it as the beginning of a new, human, socially fruitful way of putting into practice ?equal economy??
[...]
http://www.annozero.org/nuovo/stories.php?story=330
The Public Library of Science (***15 Ottobre 2003***)
[...]
Si pu? parlare di copyleft come "the grand unified theory"? Io penso sia possibile oltre che, mi ripeto, necessario. Un sistema legislativo internazionalmente riconosciuto e internazionalmente determinato che permetta finalmente all'umanit? di scambiare i propri prodotti, siano essi materiali o immateriali, secondo modalit? socialmente praticabili, socialmente produttive, socialmente convenienti. La prima via per la determinazione di tutto ci? ?, sar? banale, l'unificare gli sforzi delle realt? che tentano oggi, purtroppo autonomamente, di muoversi in questa direzione.
[...]
Credo quindi che la tua risposta a Grossi caro Juan (che infondo implica anche me, dato che sono io che ho parlato di "imperialismo") sia inopportuna.
[..]

Se questo da' fastidio perche' percepito come "imperialismo",
o per qualsiasi altro motivo, la soluzione e' semplice:
basta non occuparsi delle licenze Creative Commons
e farsi le proprie. :-)

[..]
Credo che tanto io quanto Grossi continueremo quindi ad occuparci di Creative Commons (e di altro)
Personalmente continuer? a farlo con lo stesso impegno che fino ad ora ho messo in questo progetto.
Un saluto
Danilo Moi
danilomoi at creativecommons.it
------------------------------------------------------------------
Il mercante medit? sul potere ed escogit? la democrazia al fine di comprarsi i voti (D. Moi)
"Variante Alcide"
Il mercante medit? sulla democrazia ed escogit? il voto al fine di comprarsi il potere. (N. Grossi)


------------------------------

Message: 5
Date: Sat, 05 Mar 2005 12:25:50 +0100
From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
Subject: [Cc-it] Re: Problemi giuridici
To: cc-it AT lists.ibiblio.org
Message-ID: <20050305112550.6489.qmail AT webmaildomini.aruba.it>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-1"

MARCO MARANDOLA Scrive:

DANILO MOI #2:
Opera derivata o giustificazione del plagio e della cialtroneria?
JUAN CARLOS
RISPOSTA/COMMENTO:
Il concetto di ?opera derivata? nelle licenze Creative Commons si
riferisce allo stesso concetto che il diritto d?autore indica all?art. 4
della legge n. 633/1941: l?elaborazione di carattere creativo dell?opera
originaria. Dunque, perch? vi sia ?opera derivata? ? necessario che
l?opera presenti un carattere di creativit? ed espressivit?
riconoscibile ed ulteriore rispetto all?opera sulla quale si basa (e non
certo dunque il semplice spostamento di una virgola o l?inversione dei
capitoli in un testo). Se l?elaborazione non ha carattere creativo, si
tratter? di una semplice contraffazione (magari dissimulata attraverso
variazioni irrilevanti) dell?opera base. Se l?elaborazione presenta
carattere creativo, l?opera derivata ? tutelata dalla legge ma ?senza
pregiudizio dei diritti esistenti sull?opera originaria? (art. 4 legge
n. 633/1941): dunque il suo sfruttamento potr? avvenire soltanto con il
consenso e nel rispetto delle condizioni poste dell?autore dell?opera
originaria (condizioni che nelle licenze CC si possono estrinsecare
nella clausola share alike). Se l?elaborazione ? di tale portata che
l?opera originaria non ? pi? distinguibile ma rimane come semplice
ispirazione, allora l?opera creata successivamente concretizzer? a sua
volta un?opera originale e non pi? un?opera derivata. Va da s? che in
quest?ultimo caso l?autore dell?opera-figlia non ? tenuto a rispettare
il vincolo ?share alike?.
MARANDOLA
- Concordo al 100%



Sul punto vorrei dire che la risposta (questa ed altre) ce la siamo dati qualche mese fa, quando De Tomasi asseriva che stava alla coscienza del singolo porre in essere o meno un "plagio legalizzato". :D
Fu cos? che nelle F.a.q. aggiunsi:
"Per creare un'opera derivata (e, di conseguenza, poter aggiungere il proprio nome alla lista degli autori) occorre apportare modifiche sostanziali: tali modifiche si concretizzano, ad esempio, in una traduzione, in un arrangiamento musicale, in un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, in una registrazione di suoni, in una riproduzione d'arte, in un digesto, in una sintesi e in ogni altra forma in cui l'opera pu? essere riproposta, trasformata o adattata (trattasi, dunque, di modifiche sostanziali; ad esempio, cambiare ad un testo qualche parola non significa creare un'opera derivata)".




Saluti, Nicola.
________________________________________
La nostra coscienza
ci sembra inadeguata,
quest'assalto di tecnologia
ci ha sconvolto la vita.
Forse un uomo che allena la mente
sarebbe gi? pronto,
ma a guardarlo di dentro
? rimasto all'ottocento.
- Giorgio Gaber -



------------------------------

Message: 6
Date: Sat, 05 Mar 2005 12:43:33 +0100
From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
Subject: [Cc-it] Re: "Profitto"
To: cc-it AT lists.ibiblio.org
Message-ID: <20050305114333.22398.qmail AT webmaildomini.aruba.it>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-1"

MARCO MARANDOLA Scrive:

NICOLA

Il NET Act (17 U.S.C. ? 506) punisce chi consapevolmente copia, distribuisce

o scambia opere protette dal copyright in rete, sia se questi ne traggano un
\\commercial advantage\\ or \\private financial gain\\, includendo in tale
definizione il ricevere o l?aspettativa di ricevere
qualcosa che abbia un valore, quali le opere protette, per trarne un
profitto, come nel caso dello scambio di file.
MARANDOLA
Giustissimo..
Faccio notare pero' che il "risparmio" di un privato (derivante dal non comprare un'opera musicale), a mio avviso, nell'ordianmento italiano, non e' un "profitto".



A maggior ragione il riferimento alla norma made in USA era evitabile nella licenza italiana. ;)


Saluti, Nicola.
________________________________________
La nostra coscienza
ci sembra inadeguata,
quest'assalto di tecnologia
ci ha sconvolto la vita.
Forse un uomo che allena la mente
sarebbe gi? pronto,
ma a guardarlo di dentro
? rimasto all'ottocento.
- Giorgio Gaber -



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Message: 7
Date: Sat, 05 Mar 2005 13:10:36 +0100
From: "J.C. De Martin" <demartin AT polito.it>
Subject: [Cc-it] forma scritta
To: MARCO MARANDOLA <marandol AT hotmail.com>
Cc: cc-it AT lists.ibiblio.org
Message-ID: <4229A1BC.4090404 AT polito.it>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed

Una risposta (rapida) al Marco Marandola,
che ringrazio per i suoi preziosi contributi.

Se non capisco male, Marandola sta parlando
della questione della "forma scritta".
In merito, ricordo il documento delle AI
http://creativecommons.ieiit.cnr.it/SubstantiveLegalChanges_italiano.pdf
punto 13, pag. 7, che riporto qui sotto
per comodita':

L'art. 110 L. 633/41 dispone che il trasferimento dei diritti d'autore deve essere provato per iscritto. Il requisito della forma scritta ? pertanto previsto non per la validit?, bens? per la prova dell'esistenza del contratto. Peraltro, se chi contesta la validit? della licenza ? il licenziatario, non si pongono problemi (se non accetta la licenza non pu? utilizzare l'opera). Nel caso in cui invece chi contesta la mancanza del requisito di forma ? il licenziante, anche non si darebbero problemi se si ritiene la teoria di quelli che vedono nel file elettronico un documento scritto (teoria peraltro maggioritaria). Si da atto che sono oggi disponibili modalit? di firma digitale o firma elettronica di cui al D.p.r. n. 445/2000 usando le quali si supera qualsiasi incertezza giuridica. Ma non si pu? non rilevare come, ad oggi, nessun autore di opere rilasciate sotto licenze libere ha mai ripudiato il rilascio libero della propria opera (vedi il caso del software libero). Questo problema puo' quindi essere meramente teorico.


Juan Carlos De Martin



MARCO MARANDOLA wrote:


Ho una domanda specifica per il gentie e disponibie Juan De Martin:

In base alla legislazione italiana siete sicuri che le licenze CC siano dei contratti?

Mi spiego meglio, il contratto rappresenta l'incontro tra due volonta', e puo' anche essere predisposto unilateralmente. Deve pero' essere accettato dall'altra parte, tale accettazione puo' avvenire in vari modi, per iscritto, o per "fatto concludente".
Per "fatto concludente" si intende in genere il pagamento della somma, o l'esecuzione della prestazione da parte della parte che accetta, cosi', il contratto.

La giurisprudenza americana ha messo in discussione la validita' dei cosidetti "click contract", cioe' quei casi in cui la parte che dovrebbe accettare, non legge neanche il c




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