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cc-it - Re: [Cc-it] discussione pubblica

cc-it AT lists.ibiblio.org

Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-it] discussione pubblica
  • Date: Thu, 23 Aug 2007 16:13:33 +0200

marco scialdone ha scritto:


di fretta, mi sono espresso male:
avrei dovuto copiare e incollare quello che, a tal proposito, ho scritto tempo fa sulla lista di hackmeeting:
http://lists.autistici.org/message/20070514.211814.18b98e35.en.html

facevo ancora prima ed ero preciso ;-)


per quanto riguarda, invece, il discorso sulla forma ad probationem e sulla forma ad substantiam, è verissimo che la licenza è valida (nessuno l'ha mai negato), però, dal punto di vista del licenziatario, è anche fortemente "aleatoria": perché non ha nulla in mano per dimostrare che ciò che ha utilizzato l'ha utilizzato lecitamente... e quindi è assolutamente esposto

troppo spesso si pensa alla situazione del licenziante e ci si dimentica che egli è, assai spesso, uno solo, mentre i licenziatari sono molti molti di più!

e se nel caso olandese, il fotografo ebbe giustizia perché era il licenziante, nel caso spagnolo al licenziatario ha detto male e non poteva che dire male


non so se, pur nella fretta, mi spiego ;-)


bye
nag


Solo una precisazione sull'efficacia probatoria delle firme elettroniche: Il CAD non attribuisce un'efficacia probatoria predeterminata alla firma elettronica semplice ma lascia al giudice la valutazione, mentre riporta nell'alveo del 2702 (con l'aggiunta di una presunzione iuris tantum sull'uso del dispositivo di firma da parte del titolare) la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Era nel T.U.D.A., in seguito al recepimento della direttiva 1999/93/CE, che alla firma digitale veniva riconosciuta un'efficacia probatoria sostanzialmente analoga a quella della scrittura privata autenticata (piena prova fino a querela di falso a prescindere dal riconoscimento della sottoscrizione da parte di colui nei confronti del quale la scrittura è prodotta)
Per il resto, sono d'accordo con te anche se non ritengo che una licenza non firmata non produca effetti tout court giacchè la forma scritta è richiesta solo ad probationem e non anche ad substantiam e dunque non influisce sulla validità del negozio.
Marco







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