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cc-it - [Cc-it] riassumendo

cc-it AT lists.ibiblio.org

Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: [Cc-it] riassumendo
  • Date: Thu, 23 Aug 2007 02:34:48 +0200

grazie a un proxy, sono riuscito a scaricare il nuovo regolamento siae...
e non mi pare che ci sia niente di nuovo, facciamo comunque un quadro riassuntivo

le sanzioni sono ben specificate (art. 26 e ss.):
_all'associato che contravvenga a disposizioni statutarie o regolamentari sono inflitte le sanzioni seguenti, fatta salva ogni altra azione civile o penale: il richiamo, la pena pecuniaria, la radiazione_


certo che se si pretende di trovare scritto "il socio non può utilizzare le licenze creative commons altrimenti viene sanzionato"... :-)

ci si "accontenti" - come già ho detto - di ciò che dice l'art. 46: _"è vietato all'associato, quanto al territorio ed ai diritti per i quali la Società ha competenza in relazione al mandato conferitole, di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito"_ (cioè, ad esempio, utilizzare le licenze creative commons)


il testo è sempre lo stesso là dove dice (art. 10) che l'iscritto ha _"l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia o acquisti diritti"_ (ne abbiamo già parlato tante volte)

quindi, tutto il repertorio destinato alla pubblica utilizzazione è oggetto del mandato siae

tuttavia, in base allo stesso articolo, _l'iscritto ha facoltà di limitare il mandato a determinati territori e di escludere uno o più diritti di utilizzazione economica_ (fermo restando quello che dice l'art. 11, già citato in altro post)

queste eccezioni, però, non spostano di una virgola il problema dell'incompatibilità tra licenza CC e mandato siae, perché:
a) _la licenza CC non prevede la concessione di diritti relativamente a un territorio determinato_
b) _il mandato siae non può riguardare opere determinate ma riguarda TUTTO il repertorio dell'iscritto_
c) _anche la licenza CC più restrittiva tratta praticamente tutti i diritti oggetto del mandato siae_

dunque:
a) non è possibile, ad esempio, utilizzare la licenza CC in piemonte e dare mandato alla siae nelle altre regioni
b) non è possibile licenziare sotto CC alcune opere e dare mandato alla siae relativamente a tutte le altre
c) o si dà mandato a siae o si utilizza la licenza CC


pertanto, l'iscritto alla siae forse oggi può utilizzare licenze open content compatibili con le suddette eccezioni, certamente non può utilizzare le licenze creative commons

ma attenzione:
altrettanto certo è il fatto che _se l'iscritto vuole rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, per farlo deve valersi di un'eccezione che escluda il mandato siae_!

questo significa che, _quand'anche la licenza CC fosse una licenza compatibile con le suddette eccezioni, il licenziante non potrebbe riscuotere i compensi attraverso siae!_

cioè la compatibilità, laddove può esistere, esiste sulla base di un'esclusione reciproca tra licenza e mandato, non certo sulla base di una "convivenza" grezie alla quale sia possibile utilizzare una licenza libera e al tempo stesso riscuotere i compensi tramite siae (QUESTO E' CIO' CHE DICE LA LICENZA CC!)

viene davvero in mente l'aforisma epicureo:
"Non ho paura della morte. Quando c'è la morte non ci sono io, quando ci sono io non c'è la morte."



bye
nag




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