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cc-it - Re: [Cc-it] discussione pubblica

cc-it AT lists.ibiblio.org

Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-it] discussione pubblica
  • Date: Thu, 23 Aug 2007 15:07:15 +0200

marco scialdone ha scritto:



On 23/08/07, *Nicola A. Grossi* <k2 AT larivoluzione.it <mailto:k2 AT larivoluzione.it>> wrote:

Max Mel ha scritto:

>ad esempio, incompatibilità di diritto interno (è in questa
direzione che vanno gli inviti a segnalare contraddizioni
concettuali... ).

Credo che un altro aspetto, non nuovo, su cui forse sarebbe il
caso di soffermarsi è quello relativo alla disposizione sulla
"limitazione di responsabilità" che nel nostro ordinamento
dovrebbe costituire una clausola vessatoria e come tale
necessiterebbe di specifica approvazione per iscritto. In assenza
la disposizione sarebbe nulla (oppure inefficace nel caso di
contratti con il consumatore). Più in generale, considerata la
tipologie di opere tutelate sotto CC mi chiedo che senso abbia una
simile disposizione e soprattutto perchè si configuri la licenza
con le caratteristiche di un rapporto contrattuale (che dunque
necessita di accettazione) e non di negozio unilaterale.
<http://www.computerlaw.it>



sì, è un tema su cui in passato già invitai a riflettere

la risposta di cc.it, che è anche contenuta in un documento ufficiale, è sostanzialmente questa:
si usi la firma digitale

tuttavia, l'importanza della firma digitale va ben oltre il problema, pur significativo, relativo alla sottoscrizione delle clausole vessatorie;
infatti, la licenza necessita di forma scritta (ad probationem) e quest'ultima è configurabile, in base al codice dell'amministrazione digitale, solo se il documento informatico è inalterabile

quindi, è chiaro che _una licenza riportata in una pagina html non può avere, di per sè, forma scritta_

per averla deve essere, ad esempio, firmata digitalmente (e dunque essere inalterabile)

quindi, come potrai immaginare, quand'anche ci trovassimo davanti ad un negozio unilaterale,
esso non avrebbe comunque la forma necessaria per il trasferimento dei diritti

il tema, ovviamente, non riguarda soltanto la licenza cc, ma così stanno le cose e un tribunale spagnolo ha già stablito che
una licenza CC non firmata non ha alcun valore

ecco perché da sempre vedo non solo nella firma digitale qualificata ma anche nella semplice firma elettronica (a cui comunque il codice dell'amministrazione digitale attribuisce valore probatorio: piena prova fino a disconoscimento anziché piena prova fino a querela di falso, come nel caso della firma forte) la soluzione più agevole

ed ecco perché, come ti dicevo, ho pensato ad uno strumento di firma digitale che incorporasse un generatore di licenza:
http://javasign.sourceforge.net/

ed ecco perché, nell'america latina si sta sviluppando un sistema di licenze come Coloriuris (del mio amico Canut)

si tratta, a mio modo di vedere, di fare un passo in avanti (nel futuro, forse), coniugando strumenti giuridici e informatici nel modo più semplice
(non si può nemmeno pretendere che l'utente medio impari ad utilizzare PGP, non è sufficientemente user-friendly)

questo però, non è uno sforzo che attualmente può compiere cc.it, deve pensarci prima cc.org ed è ben difficile che cc.org ci pensi perché
il copyright non pone gli stessi problemi del diritto d'autore e più in generale del diritto continentale


bye
nag




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