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cc-it - Re: [Cc-it] valore legale

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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  • From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: Re: [Cc-it] valore legale
  • Date: Wed, 02 Aug 2006 15:37:40 +0200

heba r ha scritto:
Leonardo Boselli wrote:
  
Il rischio è il contrario di quel che dici: se rilasci il lavoro sotto una
licenza non valida in quanto hai fatto il link sbagliato allora chi
rischia è chi prende il lavoro e lo ripubblica, in quanto l'autore
potrebbe fargli causa dicendo che la licenza da lui predisposta non era
valida .... magari la perde perché si potrebbe intendere che in caso di
contratto non valido per questioni formali si debba interpretare la
voltontà, ma non certo il contrario ossia che qualcuno si appropri del
lavoro in quanto sempre il c.c. in questi casi prevede che nel caso di
clausole di incerta interpretazione, se il contratto è gratuito, si
intendano sempre a favore di chi deve dare ...


    
quindi vorrebbe dire che se l'autore è disonesto dice di aver voluto 
utilizzare una certa licenza, ma si è sbagliato e ne ha linkato un'altra ci 
rimette chi riutilizza il materiale. Non mi pare molto giusto.

  
No, vediamo di mettere a posto "magnificamente" le cose.

L'errore è un vizio del consenso da cui può derivare l'annullamento del contratto.
L'errore, però, per determinare l'annullamento deve essere non soltanto essenziale (e nel caso in oggetto lo è)
ma anche *riconoscibile dall'altro contraente*.

Cosa significa riconoscibile?
Significa che anche mia nonna, persona di normale diligenza, avrebbe potuto rilevarlo.

Quindi, da questo punto di vista, il licenziatario non ha particolari problemi.
Quindi, ci troviamo di fronte ad un problema che riguarda soprattutto il licenziante.

Il problema del licenziatario, invece, è:
se il licenziante, ad esempio, si accorge di avere sbagliato licenza, la cambia e sostiene
di non avere mai rilasciato l'opera con la licenza precedente, come faccio io licenziatario,
non avendo una carta firmata in mano, a dimostrare di avere acquisito determinati diritti?

Salvo la pagina web? Prova debole.
Cerco testimoni sul web? Prova non sempre facile da ottenere (e poi questa è una strada che può
percorrere anche il licenziante).

L'unica soluzione è associare il documento informatico (licenza) all'autore e all'opera.
E l'unico modo per fare questo è utilizzare la firma digitale (preferibilmente qualificata).

A quel punto al lienziante non resterebbe che percorrere la strada della querela di falso:
impervia, nella fattispecie.

Enjoy.


Saluti,
n.a.g.




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