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cc-it - [Cc-it] Timbro postale: tutta la verità niente altro che la verità

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  • From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-it] Timbro postale: tutta la verità niente altro che la verità
  • Date: Mon, 20 Sep 2004 15:49:19 +0200

Dario Negri Scrive:
Alessandro Simonetto scrive:
basta piegare la lettera stessa che a sua volta è la parte di testo scritto,
spartito, disegno... da tutelare, e apporre su di essa (piegata a mo' di
lettera) il francobollo che poi in posta viene timbrato.
Come fai con un libro? E con un testo teatrale? E con il codice sorgente di
un programma? E con un brano musicale lungo? Spedisci una pagina alla volta?
Quante lettere ti occorrono? Centinaia e centinaia solo per un'opera? Scusa
ma mi sembra un'assurdità. E le opere che non sono riproducibili sulla
carta? Come fai, ad esempio, con un filmato? Le soluzioni semplici forse
vanno bene per le cose semplici no?


Questa osservazione è corretta (riporto parte di uno studio della Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato):
"... la giurisprudenza (n.d.r.: Corte di cassazione, sez. I, 25 luglio 1997, n. 6943; 12 agosto 1997, n. 7530; 25 ottobre 1997, n. 10539, 1° ottobre 1999, n. 10873... ) che si è copiosamente occupata della questione (n.d.r.: timbro postale), ha elaborato il principio che detta impronta può attribuire garanzia di anteriorità della datazione, solo ove "lo scritto faccia un corpo unico con il foglio sul quale il timbro è stato apposto, anche se nella parte contenente l’indirizzo del destinatario". Tale principio, seppur ormai consolidato, importa pur sempre la necessità che la certezza della sua datazione, non rientrando immediatamente, secondo la lectio dell’art. 2704 c.c., nelle ipotesi tipiche che la attribuiscono tout court di diritto, sia concretamente accertata in sede giudiziale. [...] Solo, infatti, ove lo scritto sia "un corpo unico" con il foglio sul quale il timbro è apposto si ha garanzia di anteriorità del documento in esame. Pertanto, detto strumento seppur in astratto valido, è, in realtà, alquanto pericoloso, poiché solo da una sua valutazione ex post può esser certo l’avvenuto rispetto della norma, con l’ovvia conseguenza dell’assunzione ormai irrimediabile del rischio delle relative responsabilità... ".
In altre parole: affinché il timbro postale possa costituire una prova di anteriorità dell'opera, occorre che l'opera sia timbrata direttamente; una raccomandata che contenga l'opera servirà a ben poco.
Pertanto, una grande quantità di opere (gli esempi fatti da Dario mi sembrano pertinenti) non possono essere tutelate attraverso il timbro postale, data l'impossibiltà tecnica di apporvi il timbro stesso.
Questo è il primo grande limite tecnico del timbro postale.
Quanto alla seconda osservazione di Dario (elevata falsificabilità della raccomandata), direi che bisogna trattare la cosa più in termini giuridici:
una scrittura privata autenticata costituisce prova legale. Il fatto è che può essere sottoposta a *giudizio di falso*. Il giudice si trova a compiere una valutazione discrezionale su base tecnica: immaginiamo una situazione tipo. :)
Un avvocato sventola un foglio, sigillato, autenticato, recante un timbro postale del 15 settembre 2004. Un foglio identico a quello oggetto del contendere. Il contenuto di questo foglio è l'articolo di un quotidiano pubblicato in data 20 settembre 2004. Cosa può pensare un giudice? :)
E' chiaro che *non vi è certezza di vedere i propri diritti riconosciuti*. Nel caso del documento informatico, invece, un simile giochetto non è tecnicamente possibile.
Spero di avere contribuito a chiarire i termini della questione.
Saluti (cc)opernicani, Nicola.
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« Se fosse stato possibile che la creazione concreta o l'adattamento risultante dagli sforzi di un singolo individuo fossero utilizzati contemporaneamente da tutti gli individui, la presa di coscienza di questa possibilità, lungi dall'essere presa a pretesto dalla legge per impedire l'uso di questa cosa senza il permesso del suo creatore o adattatore, e lungi dall'essere considerata dannosa per qualcuno, sarebbe stata salutata come una benedizione per tutti - in breve, sarebbe stata vista come una delle più fortunate caratteristiche della natura delle cose ».
Benjamin R. Tucker (1854-1939)




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