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[Cc-it] Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico
- From: Alberto Gilardi <alberto_gilardi AT libero.it>
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- Subject: [Cc-it] Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico
- Date: Thu, 20 May 2004 12:16:14 +0200
E' stata approvata una legge-delega che impone il deposito obbligatorio di tutti "i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap".
Anche se non è stato ancora emanato il regolamento, sembrerebbe qualcosa che ha a che fare con il CC, dato che tutte le opere tutelate dalla CC prodotte in Italia, sarebbero soggette al deposito, e probabilmente CC vi sarebbe tenuto in quanto "editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica" ai sensi dell'art. 3 n. 1).
il link originale è http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm
ps
Come giustamente ha fatto rilevare l'unione consumatori, a seguire un'interpretazione letterale della legge, parrebbe addirittura che il contenuto di tutti i siti web, blog, wiki.. debba essere depositato.
http://www.giornaletecnologico.it/dirweb/200405/14/40a1d74c064cf/
-Alberto Gilardi-
*LEGGE 15 aprile 2004, n. 106 *(in /G.U./ n. 98 del 27 aprile 2004 – in vigore dal 12 maggio 2004) *- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. *
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
/Promulga la seguente legge:/
*
Art. 1.
(Oggetto)
*
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).
*
Art. 2.
(Finalità)
*
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
*
Art. 3.
(Soggetti obbligati)
*
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè il produttore di opere filmiche.
*
Art. 4.
(Categorie di documenti destinati al deposito legale)
*
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).
*
Art. 5.
(Numero di copie e soggetti depositari)
*
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.
2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonchè le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.
*
Art. 6.
(Altre fattispecie di deposito)
*
1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.
* *
*Art. 7.*
*(Sanzioni)*
1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, semprechè la violazione non sia ancora stata contestata.
*
Art. 8.
(Abrogazioni)
*
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 aprile 2004.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
*
Senato della Repubblica (atto n. 894):
Presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali (Urbani) il 27 novembre 2001.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 18 dicembre 2001, con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 23 e 29 gennaio 2002; 27 febbraio 2002; 27 marzo 2002; 29 maggio 2002.
Nuovamente assegnato alla 7ª commissione, in sede referente, il 29 maggio 2002 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 29 maggio 2002.
Presentata la relazione il 25 giugno 2002 (atto n. 894 e 1057/A - relatore sen. Delogu).
Nuovamente assegnato alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 2 aprile 2003 con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 9 aprile 2003, l'11 giugno 2003; il 2 luglio 2003 e approvato il 31 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4258):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 4 settembre 2003, con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 1°, 2, 7, 8 e 14 ottobre 2003; 27 gennaio 2004.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 10 febbraio 2004.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 12 febbraio 2004, 2 marzo 2004 e approvato con modificazioni il 10 marzo 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 894/B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 16 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 24 marzo 2004 e approvato il 31 marzo 2004.
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[Cc-it] Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico,
Alberto Gilardi, 05/20/2004
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Re: [Cc-it] Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico,
pinna, 05/20/2004
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Re: [Cc-it] Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico,
Alberto Gilardi, 05/20/2004
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Re: [Cc-it] Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico,
pinna, 05/25/2004
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creatives, 05/25/2004
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Re: [Cc-it] Re: Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico,
pinna, 05/25/2004
- [Cc-it] Re: Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico, creatives, 05/25/2004
- [Cc-it] Re: Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico, MadMax, 05/25/2004
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Re: [Cc-it] Re: Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico,
Lorenzo De Tomasi, 05/26/2004
- [Cc-it] Re: Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico, creatives, 05/26/2004
- R: [Cc-it] Re: Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'usopubblico, kyoto, 05/26/2004
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Re: [Cc-it] Re: Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico,
pinna, 05/25/2004
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[Cc-it] Re: Deposito obbligatorio dei documenti destinati all'uso pubblico,
creatives, 05/25/2004
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pinna, 05/25/2004
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Alberto Gilardi, 05/20/2004
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pinna, 05/20/2004
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