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cc-it - Re: [Cc-it] La forma scritta: quali fonti avete preso?

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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  • From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Cc: cc community community <community AT creativecommons.it>
  • Subject: Re: [Cc-it] La forma scritta: quali fonti avete preso?
  • Date: Fri, 05 Jan 2007 13:19:41 +0100

Giovanni Ziccardi ha scritto:

Caro Nicola,
parlo un po' al buio (mi occupai di documento informatico quando avevo più
capelli in testa e meno pancetta...), e magari bisognerebbe sentire un
esperto, ma mi sembra che la normativa originaria sul documento informatico
(e anche gli attuali articoli 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione
Digitale, che l'hanno incorporata) distingua chiaramente tra

A) documento informatico, che è equiparato alla forma scritta

B) documento informatico sottoscritto con le modalità e regole tecniche
previste dalla legge, che ha un valore probatorio previsto esplicitamente
dalla legge e liberamente valutabile dal giudice.

Tieni però presente che la regola generale è quella dell'art. 20, che dice
che il documento informatico da chiunque formato ... è valido e rilevante
agli effetti di legge. Questa è stata la rivoluzione sin da bassanini, poi è
stato previsto anche un documento "rafforzato" con diversi tipi di firma.

Cercando quindi di dare una prima risposta (da "mezzo profano") alla tua
questione (ma, ripeto, forse mi sbaglio, bisognerebbe sentire un civilista o
un esperto di diritto amministrativo elettronico), mi sembra che dal testo
di legge non si desuma ciò che scrivi (ovvero che SOLTANTO) il doc
informatico sottoscritto con firma etc etc soddisfa il requisito legale
della forma scritta) ma che tutti i documenti informatici lo soddisfino.

E' poi vero, però, che nella stessa legge sono previste modalità di firma (e
di trasmissione con strumenti informatici in base alle regole tecniche) che
rafforzano questo documento nel caso in cui l'ordinamento richieda requisiti
di forma (e di firma) particolari. Ma se non sono richiesti, della firma
elettronica non c'è bisogno.

Questo, almeno, mi sembra di capire da una lettura molto superficiale delle
norme fatta ora, e con la tazza di caffè in mano...

Un caro saluto



Caro Giovanni,
innanzitutto grazie per la tua celere risposta.
Mentre ci facciamo il caffettino ridiamo uno sguardo insieme alla normativa.


Il primo comma dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale così recita:
"Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,* se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71*."

Se mi ometti la parte finale assume tutto un altro significato. :-) Ma il comma che ci interessa di più è quello seguente.

Il secondo comma dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale così recita:
"Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale
soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento."

Questo cosa significa? Significa forse che se il documento informatico non è sottoscritto soddisfa il requisito legale della forma scritta,
mentre se è sottoscritto ma non formato nel rispetto delle regole tecniche non soddisfa il suddetto requisito?

No: sarebbe davvero un'assurdità:* la forma scritta è subordinata alla presenza di una firma elettronica*.
E non c'è niente altro nel Codice dell'Amministrazione Digitale che indichi o faccia presumere il contrario.

Questo è quello che dice la legge. Che ci piaccia o no (a me non piace, ma è così).
Ovviamente c'è chi "non si rassegna" alla volontà del legislatore.
Massimiliano Minerva (magistrato della Corte dei conti), ad esempio, dopo avere rilevato che nel TUDA
la forma scritta è subordinata alla presenza di una firma elettronica,
sostiene che in realtà "il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta se il contenuto non è alterabile
o se le alterazioni sono riconoscibili".
Ma come si ottiene questa non alterabilità o questa riconoscibilità?
Minerva a tal proposito parla di crittografia ed altre soluzioni tecnologiche.

Beh, tanto vale mettere la firma elettronica. No? :-)

Una cosa è certa: una licenza elettronica creative commons sic et simpliciter non soddisfa il requisito della forma ad probationem.
Amen.

Saluti,
n.a.g.





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