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cc-it - Re: [Cc-it] La forma scritta: quali fonti avete preso?

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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  • From: Giovanni Ziccardi <ziccardi AT fildir.unimi.it>
  • To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Cc: cc community community <community AT creativecommons.it>
  • Subject: Re: [Cc-it] La forma scritta: quali fonti avete preso?
  • Date: Fri, 05 Jan 2007 09:22:25 +0100

Caro Nicola,
parlo un po' al buio (mi occupai di documento informatico quando avevo più
capelli in testa e meno pancetta...), e magari bisognerebbe sentire un
esperto, ma mi sembra che la normativa originaria sul documento informatico
(e anche gli attuali articoli 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione
Digitale, che l'hanno incorporata) distingua chiaramente tra

A) documento informatico, che è equiparato alla forma scritta

B) documento informatico sottoscritto con le modalità e regole tecniche
previste dalla legge, che ha un valore probatorio previsto esplicitamente
dalla legge e liberamente valutabile dal giudice.

Tieni però presente che la regola generale è quella dell'art. 20, che dice
che il documento informatico da chiunque formato ... è valido e rilevante
agli effetti di legge. Questa è stata la rivoluzione sin da bassanini, poi è
stato previsto anche un documento "rafforzato" con diversi tipi di firma.

Cercando quindi di dare una prima risposta (da "mezzo profano") alla tua
questione (ma, ripeto, forse mi sbaglio, bisognerebbe sentire un civilista o
un esperto di diritto amministrativo elettronico), mi sembra che dal testo
di legge non si desuma ciò che scrivi (ovvero che SOLTANTO) il doc
informatico sottoscritto con firma etc etc soddisfa il requisito legale
della forma scritta) ma che tutti i documenti informatici lo soddisfino.

E' poi vero, però, che nella stessa legge sono previste modalità di firma (e
di trasmissione con strumenti informatici in base alle regole tecniche) che
rafforzano questo documento nel caso in cui l'ordinamento richieda requisiti
di forma (e di firma) particolari. Ma se non sono richiesti, della firma
elettronica non c'è bisogno.

Questo, almeno, mi sembra di capire da una lettura molto superficiale delle
norme fatta ora, e con la tazza di caffè in mano...

Un caro saluto

G.z.

Il 5-01-2007 1:29, "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it> ha scritto:

> Faccio riferimento a questo post, parte di un vecchio thread iniziato da
> Marco Marandola
> (al quale mando un bacio lassù):
> https://lists.ibiblio.org/sympa/arc/cc-it/2005-March/003093.html
>
> De Martin riporta un documento delle AI in cui si dice:
> "Nel caso in cui invece chi contesta la mancanza del /
> /requisito di forma è il licenziante, anche non si darebbero problemi se
> si /
> /ritiene la teoria di quelli che vedono nel file elettronico un documento /
> /scritto (teoria peraltro maggioritaria)".
>
> Siccome la questione è fondamentale, potrebbero le AI gentilmente
> indicare le fonti (dottrinarie? giurisprudenziali?) di questa "teoria
> maggioritaria"
> che vede nel file elettronico (ne esistono anche di non elettronici?) un
> documento scritto (ossia un documento
> che soddisfa il requisito legale della forma scritta)?
>
> La legge dice molto chiaramente che soltanto il documento informatico
> sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale
> soddisfa il suddetto requisito.
>
> //Quindi, temo di non aver capito di cosa state parlando.
> Grazie sin d'ora per la spiegazione che, come al solito, non tarderà ad
> arrivare.
>
> Buon anno.
>
>
> Saluti,
> n.a.g.
>
> /
>
>
> /
>
>
> _______________________________________________
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