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cc-it - [Cc-it] La mia soluzione al prolema dell'utilizzo obbligatorio delle licenze

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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  • From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-it] La mia soluzione al prolema dell'utilizzo obbligatorio delle licenze
  • Date: Tue, 18 Jan 2005 01:21:23 +0100

Secondo me, i *4 problemoni* derivanti dall'utilizzo obbligatorio delle licenze si superano soltanto cambiando l'approccio al problema.
Nella legge, anziché fare riferimento a delle licenze, bisognerebbe fare riferimento al loro oggetto, ossia ai diritti esclusivi.
Diritti patrimoniali:
a. diritto di pubblicare l'opera;
b. diritto di utilizzare economicamente l'opera;
c. diritto di riprodurre l'opera;
d. diritto di trascrivere l'opera;
e. diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera;
f. diritto di comunicare al pubblico l'opera;
g. diritto di distribuire l'opera;
h. diritto di tradurre l'opera;
i. diritto di elaborare l'opera;
j. diritto di pubblicare le opere in raccolta;
k. diritto di modificare l'opera;
l. diritto di noleggiare l'opera;
m. diritto di dare in prestito l'opera;
n. diritto di autorizzare il noleggio dell'opera da parte di terzi;
o. diritto di autorizzare il prestito dell'opera da parte di terzi.
Diritti connessi:
diritti del produttore di fonogrammi, diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva, diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, diritti relativi a bozzetti di scene teatrali, diritti relativi alle fotografie, diritti relativi alla corrispondenza epistolare, diritti relativi al ritratto, diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria, altri diritti indicati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
E' sufficiente che la legge indichi i diritti esclusivi a cui il beneficiario del finanziamento deve rinunciare nel momento stesso in cui riceve il finanziamento (se, ad esempio, rinuncia all'esercizio esclusivo di ogni diritto (diritti patrimoniali e diritti connessi), l'opera diventa, di fatto, di pubblico dominio).
Al beneficiario sarà poi sufficiente informare (4 righe) gli utenti del fatto che l'opera x è soggetta alla legge y: non occorre cercare alcuna licenza particolare.
Al momento mi sembra l'unica strada percorribile.

Saluti (cc)opernicani, Nicola.
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Tutti pensano a cambiare l'umanità, ma nessuno pensa a cambiare se stesso.
Lev Tolstoj




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