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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons
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- From: "Max Mel" <mail AT massimomelica.net>
- To: "'cc community community'" <community AT creativecommons.it>
- Cc: 'cc-it' <cc-it AT lists.ibiblio.org>
- Subject: [Cc-it] firma digitale e licenze creative commons
- Date: Tue, 9 Jan 2007 18:05:16 +0100
L'autenticazione di un documento elettronico, ovvero di un contenitore di
informazioni, di atti fatti e dati giuridicamente rilevanti, avviene
necessariamente nella sua espressione più forte tramite l'utilizzo di una
c.d. firma digitale.
La fattispecie che in questo contesto mi preme riportare è sullo stretto ed
univoco rapporto tra una licenza creative commons ed una opera dell'ingegno
da tutelare, senza che con il passare del tempo la stessa licenza possa
modificare la volontà o ancor più il desiderio dell'autore nel momento in
cui lo stesso ha deciso di affidare il suo lavoro alla creative commons.
In effetti ritengo che nel caso specifico non si debba tutelare il documento
informatico (licenza) sottoscritto con la firma digitale nei suoi elementi
principi: riservatezza, integrità, paternità; bensì nella sua "integrità
temporale dell'informazione, ovvero nella licenza creative commons scelta e
quindi adottata.
A questo punto se la licenza dovesse essere sottoscritta con firma digitale
da parte ad esempio del "Lead Creative Commons Italia", l'evidenza
informatica generata, testimonierebbe la prova dello spazio cronologico in
cui la licenza è stata definita. (time stamping)
Le prime pronunce giurisprudenziali in materia di tutela del software (vedi
Trib. Bolzano n°145/2005 del 31.03.2005) e alcuni commenti su
http://www.ictlex.net/?p=556 evidenziano la difficoltà di un buon
apprezzamento giuridico delle Creative Commons nel sistema normativo
italiano rispetto alla tradizionale tutela prevista dal diritto d'autore.
Condivido in parte e allo stato dette affermazioni, ritenendo tuttavia che
la sottoscrizione digitale di una licenza creative commons, porrebbe la
stessa, se pur relegata ad un link con l'opera dell'ingegno, in una
condizione giuridicamente più rilevante di quella attuale.
Ma vi è di più!
Se per ciascuna "creative commons" una volta apposta la firma digitale,
l'autore dell'opera creativa può ulteriormente sottoscrivere la stessa
licenza (palesando la volontà di accettare i termini in essa previsti), e
dopo legare la propria opera creativa nel suo file "originario", lasciando
in condivisione e in distribuzione i files "originali".
In tal modo innanzi il magistrato si ottiene:
1) la prova per aver aderito ad una licenza creative commons (in ragione
dello spazio temporale);
2) la prova per aver attribuito la tutela di cui al punto 1) alla propria
opera creativa (in ragione sia dello spazio temporale, sia del contenuto);
3) di aver ottenuto le attestazioni, di cui ai punti precedenti, tramite
l'auslio di un soggetto terzo ovvero dall'Ente Certificatore riconosciuto
dal CNIPA.
Così facendo, in attesa di un intervento legislativo, si ottiene una più
concreta concatenazione tra: autore-opera-licenza con la conseguente
maggiore diffusione di cultura e sicurezza giuridica.
Solo semplici riflessioni che sottopongo ad una libera e costruttiva critica
nonché ad una concreta condivisione del sapere.
Massimo Melica
www.massimomelica.it
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[Cc-it] falsificare la firma digitale e quella olografa,
Nicola A. Grossi, 01/07/2007
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[Cc-it] firma digitale e licenze creative commons,
Max Mel, 01/09/2007
- Re: [Cc-it] firma digitale e licenze creative commons, Nicola A. Grossi, 01/09/2007
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[Cc-it] firma digitale e licenze creative commons,
Max Mel, 01/09/2007
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