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cc-it - [Cc-it] Open DRM e CCPL: il mio piccolo contributo alla spiegazione della questione

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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  • From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
  • To: cc community community <community AT creativecommons.it>
  • Cc: lista <lista AT scarichiamoli.org>, Lista italiana contro il TCPA <no-tcpa AT itlists.org>, cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: [Cc-it] Open DRM e CCPL: il mio piccolo contributo alla spiegazione della questione
  • Date: Wed, 29 Mar 2006 02:47:49 +0200

Applicare un DRM (libero o proprietario: è indifferente) ad un'opera rilasciata con CCPL è praticamente impossibile.

E' impossibile in quanto le CCPL prevedono che il DRM non possa impedire non soltanto l'esercizio dei diritti "liberati", ma anche quelle che la legge italiana chiama libere utilizzazioni (artt. 65 - 71 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633) e gli statunitensi chiamano fair use.

Più in particolare la CCPL:

1. Vieta l'uso di DRM in maniera incompatibile con i termini della licenza:

Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza.

2. Vieta la creazione di opere derivate, purché ciò non limiti o restringa i diritti di libera utilizzazione:

**La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili.

Facciamo un esempio.

Tizio rilascia il suo libro con CCPL non derivativa:
secondo Chiariglione e Cosenza è applicabile al libro un DRM che impedisca la modifica del libro stesso, in quanto la licenza vieta la creazione di opere derivate (modificare un'opera non significa creare un'opera derivata, ma lasciamo perdere).

Chiariglione e Cosenza avrebbero ragione se il DRM fosse dotato di "intelligenza artificiale", ma, per nostra fortuna, il DRM non è così astuto. :-)

Siccome il DRM non è in grado di attivarsi o disattivarsi se si è rispettivamente in assenza o in presenza dell'esercizio di un diritto di libera utilizzazione, il DRM che impedisce la modifica del libro è incompatibile con la CCPL.

A questo punto proviamo a chiederci quali attività potrebbero essere impedite da un DRM compatibile con una CCPL:
- non la copia (perché tutte le CCPL la autorizzano);
- non la modifica (in base a quello che abbiamo spiegato);
- non la fruizione limitata nel tempo (perché nessuna CCPL la prevede come condizione sine qua non);
- non la fruizione a pagamento (perché nessuna CCPL la prevede come condizione sine qua non).

Pertanto, l'unico tipo di DRM compatibile con una CCPL è un DRM privo di ogni utile funzionalità.

L'unico modo per avvalorare l'ipotesi dell'applicazione di un DRM ad un'opera rilasciata con CCPL è quello di far ricorso a quella scappatoia (utilizzata anche dalla legge: quarto comma dell'art. 71 sexies della legge 22 aprile 1941 n. 633 [1]) rappresentata dalla copia analogica.

Se la copia analogica è possibile (e in realtà è sempre possibile), allora nessun DRM (libero o proprietario) potrà mai impedire qualcosa: perché, effettuata la copia analogica, sarà poi possibile procedere con nuove copie, modificare le copie, fruire delle copie per un tempo indeterminato e senza oneri.

[1] Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.



/Saluti,
n.a.g.
/




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