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cc-it - Re: [Cc-it] Siamo proprio sicuri che l'iscritto alla SIAE...

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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  • From: "deborah de angelis" <avv.deborahdeangelis AT virgilio.it>
  • To: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
  • Cc: community AT creativecommons.it, cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: Re: [Cc-it] Siamo proprio sicuri che l'iscritto alla SIAE...
  • Date: Tue, 29 Nov 2005 17:49:36 +0300

salve a tutti,
sono in treno e quindi la mia risposta
non sarà troppo esausitiva.
rispondo di seguito.

________________ Messaggio originale ________________


Oggetto: [Cc-it] Siamo proprio sicuri che l'iscritto alla SIAE...
Autore: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
Data: 29 novembre 2005 12:25:44

... non possa utilizzare licenze open content?

L'intervento di De Angelis è quello che ha destato maggiormente il mio
interesse. Complimenti.

*grazie.

Vorrei, però, invitare De Angelis e gli altri listaroli a riflettere su
un particolare di non poco conto;
l'articolo 3 del Regolamento Generale SIAE non parla di "opere tout
court", ma specifica:
"opere destinate alla **pubblica** utilizzazione". [1]

Ma cosa bisogna intendere per "opere destinate alla pubblica utilizzazione"?
Mi sono consultato con Gennaro Francione, il noto "giudice anti-copyright".

NAG: "Cosa bisogna intendere per "opere destinate alla pubblica
utilizzazione"
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE?
Rientrano nella fattispecie anche le opere scaricabili da Internet?
O le opere scaricabili da Internet potrebbero anche essere opere
destinate alla **privata** utilizzazione?".

*la legge sul diritto d'autore all'articolo 15, comma 2 pone il confine tra
utilizzazione pubblica e privata. potrebbero esserci interpretazioni più o
meno restrittive, ma il nuovo mezzo non cambia la situazione. la
comunicazione o messa a disposizione delll'opera in rete sono utilizzazioni
pubbliche. un discorso diverso si potrebbe fare se l'opera, a seguito
dell'upload, rimanga chiusa in un sistema di comunicazione accessibile solo a
pochi eletti. ma questo non accade con le licenze cc che anzi aspirano alla
massima espansione della conoscenza e diffusione dell'opera nel pubblico.
a mio parere non mi sembra quella dell'utilizzazione privata sia
l'mpostazione percorribile.

GF: "E' un bel quesito. Le opere scaricabili, in quanto lo siano da
chiunque,
sono destinate alla pubblica utilizzazione.
In quanto, in concreto, ognuno scarica privatamente, non lo sono.
Insomma il concetto di "pubblico" è equivoco nel nuovo media internettiano.
La SIAE, pur di affermare il suo dominio, naturalmente, predilige la
prima interpretazione".

Gennaro ha confermato la mia idea: mille realtà private non
costituiscono una realtà pubblica; restano mille realtà private.
E' dunque possibile interpretare il Regolamento Generale SIAE in modo
diverso.
Un'interpretazione che, se avvalorata giudizialmente, potrebbe cambiare
il corso della storia dell'open content in Italia.
Intanto, però, perché non mettere questa interpretazione sul "tavolo
delle trattative"?
Perché non accostarla all'"interpretazione autentica" della SIAE?
Le discussioni che ho avuto con gli uffici SIAE mi dicono che non si
tratta di un'interpretazione debole.
Allora? Che facciamo? Seguiamo la legge del più forte o proviamo a far
valere la forza della ragione?
La partita è ancora open.

Saluti,
n.a.g.

cari saluti

dda

[1] Art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE:
L'iscritto ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere
destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia od acquisti diritti.



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