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cc-it - [Cc-it] Re: Licenze CC 2.0 - clausola Attribution "automatica"

cc-it AT lists.ibiblio.org

Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: Alberto Gilardi <alberto_gilardi AT libero.it>
  • To: Creative Commons ML <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: [Cc-it] Re: Licenze CC 2.0 - clausola Attribution "automatica"
  • Date: Sat, 05 Jun 2004 11:13:38 +0200



pinna Scrive: /

/leggendo cc-licenses mi pare di capire che un aspetto davvero nuovo (e
//anche controverso, secondo alcuni membri della lista) delle licenze CC
//2.0 riguarda la clausola "Attribution", che ora e' presente "di default"
//in tutte le licenze, il cui numero totale si riduce cosi' da 13 a 7.//

Danilo Moi risponde:
Avevo notato anch'io questa evoluzione leggendo la traduzione di Gilardi.
https://lists.ibiblio.org/sympa/arc/cc-it/2004-May/000419.html
Onestamente ci sto ancora pensando.
Molte cose positive (troppe) secondo me vanno allegramente a farsi benedire.
Il 97% sceglie la attribution, perfetto, normale e comprensibile.
Ma quel 3%?????



Ciao a tutti
Non vorrei che la mia traduzione avesse generato fraintendimenti nelle
novità introdotte dalle licenze 2.0, se è così mi scuso con tutta la ML.
Con le licenze 2.0 la clausola /Attribution/ viene inserita di /default/
nelle licenze, ma ciò non significa che gli autori (o i detentori dei
diritti) siano costretti a sceglierla per forza, la clausola
/Attribution/ non è imposta.
Anche quel 3% che sceglieva la /No-Attribution/ è tutelato.
Semplicemente ora deve fare un passaggio in più (degli altri) e
dichiararlo espressamente. In fondo, per loro, la procedura non è
cambiata rispetto alle licenze 1.0, è cambiata per tutti gli altri, che
ora hanno un passaggio in meno.

Per evidenziare i cambiamenti dalle licenze 1.0 alle 2.0 schematizzando,
faccio l'esempio di due soggetti che vogliono licenziare un'opera con le
licenze CC, entrambi scelgono le clausole NC (NonCommercial) e SA
(Share-Alike), ma mentre (B) sceglie BY (Attribution), (A) non la vuole:

Licenze 1.0
Sogg. (A) No-BY => NC => SA
Sogg. (B) BY => NC => SA

Licenze 2.0
Sogg. (A) No-BY => NC => SA
oppure
Sogg. (A) (BY a uno pseudonimo) => NC => SA
Sogg. (B) (BY è attribuita automaticamente) => NC => SA

Come specifica anche Glenn Otis Brown, nella citazione di pinna, a chi
non vuole vedersi attribuita la paternità dell'opera, si aprono 2 strade:

1) Specificare esplicitamente che non si vuole alcun riconoscimento
della paternità dell'opera.
2) Usare uno pseudonimo (metodo tra l'altro usato da tutti i Grandi sin
dall'alba dei tempi)

Dal mio personale punto di vista la tutela delle minoranze è garantita a
sufficienza.

Questa "evoluzione" non aiuta a sfatare quel mio sospetto.
Tale sospetto e dubbio include la pretesa "americana" di "legiferare peril mondo".
E le creative commons, sebbene siano positive, questa ambizione un po' "stronza" la hanno senza dubbio.
Il "dubbio generale" è comunque un'altro...

Il problema non è del diritto statunitense, ma del diritto europeo
continentale, il quale garantisce all'autore un nucleo di diritti
inalienabili (indisponibili, irrinunciabili), tra i quali anche il
diritto alla paternità dell'opera. Non esiste una tutela di tale portata
nel diritto statunitense.
Quindi per il diritto europeo (ed italiano per quello che ci riguarda)
la clausola No-Attribution delle licenze 1.0 era semplicemente nulla.
E dal mio personale punto di vista, ritengo che il diritto europeo sia
nel giusto.
E' vero che molti artisti tendono ad essere eccentrici sotto il profilo
della paternità delle proprie opere (uno per tutti Modigliani), ma io mi
schiero tra quanti ritengono che qualunque atto creativo comporti sempre
una responsabilità: verso se stessi, l'opera e il pubblico.
Accettare la paternità delle proprie creazioni (anche solo tramite
pseudonimo), è sintomo di questa accettazione di responsabilità, non è
un togliere qualcosa a qualcuno, non impedisce la creazione di opere
derivate, né riduce la creatività altrui.
Chi desidera condividere non solo la propria opera, ma anche tutti i
diritti connessi, al punto che non è interessato al riconoscimento della
paternità, può sempre rilasciare l'opera al pubblico dominio.

Ciao

-Alberto Gilardi-



































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