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cc-it - Re: [Cc-it] Problema su Wikimedia Commons

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "marcello900 marini" <marcello900 AT gmail.com>
  • To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-it] Problema su Wikimedia Commons
  • Date: Sat, 23 Dec 2006 15:06:24 +0100

La ringrazio per le spiegazioni che finalmente hanno fatto chiarezza su alcuni dubbi che avevamo.
L'unica cosa che non capisco è se quando ci consiglia di fare finta di nulla sta facendo ironia oppure parla sul serio.
Nel caso in cui stesse parlando sul serio, potrebbe spiegare meglio perché fare finta di nulla sarebbe la soluzione migliore? Grazie.

Marcello

2006/12/23, Nicola A. Grossi < k2 AT larivoluzione.it>:

Andrea Glorioso ha scritto:

> In effetti il problema e` noto. Anche sulla base di discussioni avute
> con giuristi - appartenenti al gruppo di lavoro di Creative Commons
> Italia e non - credo comunque che questo errore materiale non infici
> l'efficacia della licenza in oggetto e in particolare della clausola
> SA.


> In base alle norme civilistiche italiane, infatti, nell'interpretare
> un contratto "si deve indagare quale sia stata la comune intenzione
> delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole"
> (art. 1362 c.c.). Inoltre, "il contratto deve essere interpretato
> secondo buona fede" (art. 1366).


Il codice, il codice...
Se stiamo parlando di *contratti per adesione* (e non vedo cos'altro
possano essere le licenze creative commons) e vogliamo risolvere il
problema (che, a quanto vedo, è più pratico che teorico) basandoci sulle
norme del codice civile, temo che abbiamo sbagliato strada, perché è
proprio il codice civile a stabilire che "le clausole inserite nelle
condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da
uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art.
1370 c.c.)".
Questa regola è nota anche come *interpretatio contra stipulatorem* (amen).

Quanto alla correttezza, sarebbe più pertinente richiamare la norma di
cui all'art. 1175 c.c.: "Il debitore e il creditore devono comportarsi
secondo le regole della correttezza." (perché non tutti sono d'accordo
sulla natura contrattuale delle licenze, ma non c'è dubbio che si tratti
di obbligazioni).

Ma il punto è decisamente un altro:
tu parli di intepretazione secondo buona fede, ma nel caso di specie c'è
poco da interpretare secondo buona fede!
La clausola "condividi allo stesso modo" non è ambiguamente espressa
(quand'anche lo fosse vale la regola sopra richiamata): MANCA DEL TUTTO!

Il licenziatario deve soltanto dimostrare di essere tale (e qui potremmo
aprire una parentesi ancora più terribile della situazione descritta
dall'amico wikimediano - si dice così? - ma lasciamo perdere), spetterà
poi al licenziante dimostrare che egli ha aderito in mala fede oppure
dimostrare la rilevanza dell'errore ex art. 1428 c.c. (e qui potremmo
aprire un'altra parentesi sulla *riconoscibilità* dell'errore: tagliamo
corto dicendo che è il giudice a stabilire se il licenziatario poteva o
non poteva rilevare l'errore in base a comportamento diligente).

Per questi ed altri motivi, se prendiamo il codice civile non ne usciamo
vivi, non avremo in mano nessuna certezza. E allora lasciamolo stare sto
benedetto codice, almeno a Natale, lasciamolo riposare in pace; non è il
caso di aprire cause virtuali che ci lasceranno con un nulla di fatto
sotto gli occhi.

Una cosa è certa: non c'è certezza, come direbbe Lorenzo de' Tomasi.

Il mio consiglio è questo: fate finta di niente, fate come Creative
Commons.
Tanto la situazione non è risolvibile. Non mettete avvisi... lasciate
passare un anno e poi vedrete che nessuno si ricorderà più di questa
storia.
E se qualcuno vi chiede spiegazioni non rispondete (tanto non ci sono
responsabili e quindi nessuno è tenuto a dare spiegazioni).

> Inoltre, vorremmo sapere se la licenza si applica alla singola
> copia della foto o all'opera in sé, per cui chiunque sappia che
> una certa foto è rilasciata con una certa licenza cc può
> utilizzarla in qualità di licenziatario. Grazie fin d'ora a chi
> vorrà rispondere. Marcello

> Su questo, pur avendo discusso a lungo e continuando a discutere con
> diversi giuristi, non sono in grado di darle un parere. Ma sono certo
> che altri sulla lista vorranno dare la loro opinione su questo punto,
> come pure sui restanti - che, le ricordo per puro scrupolo,
> costituiscono un parere del tutto personale da non giurista.


La risposta è molto semplice:
di cosa si parla nella licenza? Dell'opera o di una copia dell'opera?
Si dice "la presente copia dell'opera" o "la presente opera"?

Che cos'è un'Opera?

""Opera", l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle
leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto
dei termini della presente Licenza."

C'è scritto "copia dell'opera dell'ingegno" oppure "opera dell'ingegno"?

Ma ve l'immaginate voi che inferno sarebbe se così non fosse?
Pensateci un poco. Buon Natale.

Saluti,
n.a.g.

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