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cc-it - Re: [Cc-it] Problema su Wikimedia Commons

cc-it AT lists.ibiblio.org

Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-it] Problema su Wikimedia Commons
  • Date: Sat, 23 Dec 2006 11:57:48 +0100


Andrea Glorioso ha scritto:

In effetti il problema e` noto. Anche sulla base di discussioni avute
con giuristi - appartenenti al gruppo di lavoro di Creative Commons
Italia e non - credo comunque che questo errore materiale non infici
l'efficacia della licenza in oggetto e in particolare della clausola
SA.


In base alle norme civilistiche italiane, infatti, nell'interpretare
un contratto "si deve indagare quale sia stata la comune intenzione
delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole"
(art. 1362 c.c.). Inoltre, "il contratto deve essere interpretato
secondo buona fede" (art. 1366).


Il codice, il codice...
Se stiamo parlando di *contratti per adesione* (e non vedo cos'altro possano essere le licenze creative commons) e vogliamo risolvere il problema (che, a quanto vedo, è più pratico che teorico) basandoci sulle norme del codice civile, temo che abbiamo sbagliato strada, perché è proprio il codice civile a stabilire che "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro (art. 1370 c.c.)".
Questa regola è nota anche come *interpretatio contra stipulatorem* (amen).

Quanto alla correttezza, sarebbe più pertinente richiamare la norma di cui all'art. 1175 c.c.: "Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza." (perché non tutti sono d'accordo sulla natura contrattuale delle licenze, ma non c'è dubbio che si tratti di obbligazioni).

Ma il punto è decisamente un altro:
tu parli di intepretazione secondo buona fede, ma nel caso di specie c'è poco da interpretare secondo buona fede!
La clausola "condividi allo stesso modo" non è ambiguamente espressa (quand'anche lo fosse vale la regola sopra richiamata): MANCA DEL TUTTO!

Il licenziatario deve soltanto dimostrare di essere tale (e qui potremmo aprire una parentesi ancora più terribile della situazione descritta dall'amico wikimediano - si dice così? - ma lasciamo perdere), spetterà poi al licenziante dimostrare che egli ha aderito in mala fede oppure dimostrare la rilevanza dell'errore ex art. 1428 c.c. (e qui potremmo aprire un'altra parentesi sulla *riconoscibilità* dell'errore: tagliamo corto dicendo che è il giudice a stabilire se il licenziatario poteva o non poteva rilevare l'errore in base a comportamento diligente).

Per questi ed altri motivi, se prendiamo il codice civile non ne usciamo vivi, non avremo in mano nessuna certezza. E allora lasciamolo stare sto benedetto codice, almeno a Natale, lasciamolo riposare in pace; non è il caso di aprire cause virtuali che ci lasceranno con un nulla di fatto sotto gli occhi.

Una cosa è certa: non c'è certezza, come direbbe Lorenzo de' Tomasi.

Il mio consiglio è questo: fate finta di niente, fate come Creative Commons.
Tanto la situazione non è risolvibile. Non mettete avvisi... lasciate passare un anno e poi vedrete che nessuno si ricorderà più di questa storia.
E se qualcuno vi chiede spiegazioni non rispondete (tanto non ci sono responsabili e quindi nessuno è tenuto a dare spiegazioni).

> Inoltre, vorremmo sapere se la licenza si applica alla singola
> copia della foto o all'opera in sé, per cui chiunque sappia che
> una certa foto è rilasciata con una certa licenza cc può
> utilizzarla in qualità di licenziatario. Grazie fin d'ora a chi
> vorrà rispondere. Marcello

Su questo, pur avendo discusso a lungo e continuando a discutere con
diversi giuristi, non sono in grado di darle un parere. Ma sono certo
che altri sulla lista vorranno dare la loro opinione su questo punto,
come pure sui restanti - che, le ricordo per puro scrupolo,
costituiscono un parere del tutto personale da non giurista.


La risposta è molto semplice:
di cosa si parla nella licenza? Dell'opera o di una copia dell'opera?
Si dice "la presente copia dell'opera" o "la presente opera"?

Che cos'è un'Opera?

""Opera", l’opera dell’ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d’autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza."

C'è scritto "copia dell'opera dell'ingegno" oppure "opera dell'ingegno"?

Ma ve l'immaginate voi che inferno sarebbe se così non fosse?
Pensateci un poco. Buon Natale.

Saluti,
n.a.g.





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