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cc-it - Re: [Cc-it] Significato e flessibilita' delle licenze Creative Commons

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: Andrea Glorioso <andrea AT digitalpolicy.it>
  • To: Federico Falcetti <federico.falcetti AT gmail.com>
  • Cc: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-it] Significato e flessibilita' delle licenze Creative Commons
  • Date: Sat, 11 Nov 2006 22:50:56 +0100

On Fri, Nov 10, 2006 at 12:21:46PM +0100, Federico Falcetti wrote:

Salto completamente la parte relativa al grado di "dettaglio" dei vari
permessi perche` penso che alla fin fine si tratti di un elemento molto
soggettivo. Ho capito cosa intendeva dire e spero che Lei abbia capito
cosa intendevo dire io. Solo una nota in merito:

> Ma io vedo che si parte dalle licenze americane che poi vengono tradotte.
> Non credo che le varie sedi periferiche possano mettersi a fare ognuna le
> proprie licenze.
> Tutto parte da Creative Commons centrale, non è così?
> Se si parte da lì quali problemi di coordinamento potrebbero porsi?
> Ci sono licenze Creative Commons che, ad esempio, non sono mai state
> tradotte in altre lingue: questo non ha causato un problema di
> coordinamento.

Io L'ho sempre vista far riferimento al diritto d'autore italiano,
quindi ho assunto - erroneamente - che Lei volesse operare le modifiche
soltanto alle licenze italiane.

Naturalmente, operando a livello delle licenze "generiche" (tra breve
note come "unported") si pongono meno problemi di coordinamento; a quel
punto, pero`, scegliere il livello di dettaglio corretto diventa ancora
piu` complicato, perche` non e` piu` possibile far riferimento ad un
singolo ordinamento nazionale. Supponiamo che l'ordinamento X riconosca
esplicitamente un diritto alfa che nell'ordinamento Y e` ricompreso in una
categoria piu` generale: le licenze "generiche" o "unported" dovrebbero
riconoscere "alfa" come permesso atomico? E nel momento dell'adattamento,
come dovrebbero comportarsi quelle giurisdizioni in cui alfa non sussiste
come diritto autonomo?

Badi che le mie sono domande da persona interessata e che ritiene che
l'atto della traduzione dovrebbe forse essere disciplinato a parte, in
quanto comunque manifestazione di un'attivita` piu` comune di altre -
forse pero` solo in ragione delle attuali pratiche sociali derivanti da
una certa configurazione tecnologica, e in questo senso occorre prestare
attenzione che CC, tramite il proprio "dispositivo sociale", ovvero le
CCPL, non compiano lo stesso errore di altri: pensare di poter
disciplinare un settore in movimento sulla base di cio` che e`
importante *oggi*.

> La nota a parte credo che tornerebbe meglio, però secondo me è un errore
> e le spiego perché secondo me lo è.
> Ha presente la possibilità di utilizzare più licenze?
> Se io licenziante uso una licenza che permette di fare X e Z e vieta di
> fare Y e una licenza che permette di fare Y e vieta di fare X e Z, il
> risultato - così almeno mi è stato spiegato - è che il licenziatario
> delle
> due licenze potrà fare X, Y e Z.

Non sono certo che l'unione (in senso insiemistico) tra due licenze sia
cosi` lineare, e non avendo mai avuto a che fare con il caso di
un'opera rilasciata con due licenze operanti al tempo stesso nei confronti
del medesimo licenziatario al tempo stesso, preferisco non commentare. Noti
che il caso del "double licensing" e` differente, dato che solitamente i
licenziatari sono distinti a seconda della particolare licenza.

> Allora mi chedo: in questo caso se un documento mi dice che posso esercitare
> un diritto e un documento mi vieta di esercitarlo quale documento vale?
> Io temo che il licenziatario potrebbe sempre far vedere la licenza creative
> commons che dice che poteva tradurre.

Non se Lei segnala in maniera chiara che la Sua opera *non* e` soggetta
alla particolare disciplina dellicenza Creative Commons da Lei scelta,
ma alla disciplina risultante dall'unione della licenza con le
Sue aggiunte particolari.

Noti - e mi scuso se insisto su questo punto - che Lei *non* puo`
continuare a chiamare il risultato di cio` una licenza Creative Commons.

Sussiste forse un problema formale e sostanziale relativo al modo in cui
i potenziali licenziatari potrebbero essere indotti a credere che
l'opera e` soggetta soltanto alla licenza - per esempio perche`, vedendo
l'icona delle licenze CC, non prestano attenzione al resto - ma non
essendo un giurista non mi azzardo ad approfondire l'argomento.

> Altrimenti, scusi, tutte le licenze diventano revocabili: basta scrivere un
> documento a parte in cui si dice che i diritti concessi non sono concessi.
> Dico una bestialità?

Questo non renderebbe le licenze revocabili: Lei semplicemente non
concede alcuno dei diritti che Le sono riconosciuti dalla legge. Viene
da chiedersi perche` dovrebbe fare una cosa del genere, pero`.

A meno che Lei non intenda scrivere un documento "a parte" (a parte in che
senso?) *dopo* aver rilasciato l'opera, ma non credo che il diritto civile
permetta questo tipo di dinamiche, almeno non in generale.

Saluti,

--
Andrea Glorioso || http://people.digitalpolicy.it/sama/cv/
M: +39 348 921 4379 F: +39 051 930 31 133
"Truth is a relationship between a theory and the world;
beauty is a relationship between a theory and the mind."

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