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cc-it - [Cc-it] Re: Pubblicazione CD con Licenza CC

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-it] Re: Pubblicazione CD con Licenza CC
  • Date: Tue, 02 Nov 2004 16:12:13 +0100

S*phz Scrive:

Il diritto d'autore, nell'accezione che fino ad oggi ci hanno propinato >la SIAE
e le multinazionali del disco o dell'editoria, e' un diritto >esclusivo e
inalienabile che crea delle restrizioni inoppugnabili
(...tutti i diritti riservati). Le licenze Creative Commons, prendendo spunto dai movimenti del Free Software e dell Open Source, sono una forma >flessibile di diritto d'autore, danno la possibilita' di riservare >soltanto alcuni diritti, utilizzando la stessa legislazione che tutela il >classico diritto d'autore per far circolare liberamente un'opera. Questo permette di fare a meno di quelle istituzioni come la SIAE che >prevedono una chiusura totale dell'accesso libero ad un'opera da parte del >pubblico e che si autoproclamano uniche depositarie della garanzia del >rispetto del diritto d'autore.


Piccola precisazione: la SIAE è compatibile con le CC e le CC non sono un'alternativa alla SIAE. Le CC sono un'alternativa all'"All rights reserved", di cui la SIAE non è fonte, ma "garante".
Un'alternativa alla SIAE sono invece i metodi di "autogaranzia".
Spesso si dice che una licenza CC tutela l'autore: no, l'autore non è tutelato né con la licenza né senza la licenza.
Semplicemente l'autore ha dei diritti (anche senza la licenza) e con la licenza esercita attività di disposizione di tali diritti.
Tutelare questi diritti ("garantirli") significa, rivolgersi alla SIAE o ad altri "garanti".
Se tu vuoi fare soldi e sei nella condizione di poterli fare, la SIAE può essere un buon "partner commerciale", se non vuoi fare soldi o non sei nella condizione di poterli fare, allora la SIAE rappresenta soltanto una "tassa" sui tuoi diritti.


"Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale
i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione od esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione od esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell’Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisci a partire dall’Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l’Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell’Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d’autore (ad es. per l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l’utilizzazione dell’Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l’equo compenso spettante all’autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l. 633/1941)."

Saluti (cc)opernicani, Nicola.





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