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cc-it - [cc-it] Sui diritti morali e le opere derivate

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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  • From: "Nicola A. Grossi" <nag AT area01.org>
  • To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: [cc-it] Sui diritti morali e le opere derivate
  • Date: Tue, 26 May 2009 15:53:48 +0200

Seguendo un link apparso su questa lista sono finito su un'altra lista,
in cui si parla del rapporto tra diritti morali ed opere derivate.

Penso che sia d'interesse per questa lista chiarire alcuni aspetti sulla
questione.

_________________

/ Spiego con un esempio: un docente universitario pubblica il suo
/>/ articolo sulla Treccani e cita delle teorie, un contributore integra
/>/ questo contenuto con delle teorie non riconosciute dal punto di vista
/>/ scientifico.
/>/
/>/ Rilasciando in CC appare che autore dell'articolo sono entrambi.
/>/ /No, il nuovo articolo ha dignita' di opera a se' stante, di cui risponde solo il nuovo autore
(benche' sia necessario indicare che si tratta di un'opera derivata).

/ Il docente universitario non vuole che il suo nome sia apposto su un
/>/ articolo che parli di teorie che lui stesso rigetta.
/>/
/>/ /No, v. sopra: problema gia' affrontato e risolto proprio
da quel progetto OpenCourseWare che dici di conoscere.

Per favore non assolutizziamo i diritti morali.

juan carlos
_________________

Partiamo da assunti (spero) pacifici:

- Chi crea un'opera derivata deve indicare il nome dell'autore dell'opera originale: ma questo non significa che l'autore dell'opera originale è coautore dell'opera derivata.

- L'opera derivata è un'opera autonoma rispetto all'opera originale, tantè
che di tale opera derivata
soltanto l'autore della stessa è il licenziante, ossia colui che dispone dei
diritti patrimoniali e rinuncia all'esercizio esclusivo degli stessi.

- Nel creare l'opera derivata (che ai sensi di legge è pur sempre un'elaborazione dell'opera originaria), l'autore non può ledere i diritti morali dell'autore dell'opera originaria, sebbene l'opera derivata andrà a costituire opera autonoma.

- L'autore dell'opera originaria può sempre impedire al licenziatario (autore
di opera derivata) di creare
un'opera lesiva dei suoi diritti morali, esercitando il diritto all'integrità
dell'opera.

- Le teorie sono nel pubblico dominio: sono gli scritti in cui le teorie sono
espresse ad essere sotto copyright.

Conclusioni:
il problema c'è ma non nei termini descritti e giustamente contestati:
dalla nota di copyright allegata all'opera derivata non può desumersi che le teorie presenti nell'opera derivata siano attribuite anche all'autore dell'opera originaria;
tuttavia, l'autore dell'opera originaria può impedire la pubblicazione dello
scritto rielaborato (non delle teorie ivi riespresse)
se lo trova lesivo dei diritti morali.

Ora, trattandosi di opere scientifiche e non di opere letterarie, è chiaro
che le rielaborazioni saranno talmente evidenti da non essere tali.
Mi spiego? In un'enciclopedia troverete un pensiero riespresso, non un
pensiero riprodotto nella stessa forma espressiva!
Il diritto d'autore tutela la forma non la sostanza. Della sostanza si
occupano altrti rami del diritto: penstate, ad esempio, al diritto
all'immagine.


I diritti morali SONO assoluti, ma le idee restano libere: è questo che non
bisogna dimenticare, mai.



bye
nag






  • [cc-it] Sui diritti morali e le opere derivate, Nicola A. Grossi, 05/26/2009

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