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Re: [Cc-it] Domanda a Deborah De Angelis su "Casa Pannella"
- From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
- To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
- Subject: Re: [Cc-it] Domanda a Deborah De Angelis su "Casa Pannella"
- Date: Wed, 29 Nov 2006 03:17:56 +0100
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Noto ora che al link che ho indicato c'è un bel commento di Dalle
Vedove e Chiavegatti. Lo sottopongo ovviamente anche all'attenzione di De Angelis. Ma credo che sia interessante per tutti, perché aiuta a capire bene dove finisce il pensiero di De Angelis e dove inizia il mio. --------------- L'opera dell'ingegno quale elaborazione di altra opera protetta dal diritto d'autore. "La fotografia che non si limita alla mera riproduzione di un dipinto, in quanto ne costituisce una rielaborazione, possedendo sufficienti requisiti di creatività, gode della piena tutela offerta dalla legge del diritto d'autore alle opere dell'ingegno". Questo è l'orientamento della giurisprudenza più recente, condivisibile in quanto non richiede un'originalità assoluta: ogni opera d'arte prende spunto per lo meno dallo stile delle opere precedenti; né si è mai pretesa una novità assoluta nelle forme rappresentate. La creatività sussiste se nell'opera è presente un'impronta personale dell'autore, manifestazione del suo sentire, della sua personale visione dell'essere, che permetta di distinguerla sia dalla passiva raffigurazione tecnica sia dalle altre opere esistenti, compresa quella della quale è rielaborazione. Infatti "la creatività dell'opera va riferita non all'oggetto rappresentato, bensì all'impronta personale ed all'impegno estetico insiti nella sua riproduzione, non potendosi dubitare che la rappresentazione di un soggetto comune o noto, ancorché abbia ispirato altri esecutori, possa assurgere alla dignità di opera d'arte o comunque qualificarsi originale se compiuta con un'interpretazione personale e presenti un risultato finale che sia frutto singolare dell'ingegno del suo autore". È dunque ormai pacifico che la tutela d'autore agisce a prescindere dall'entità dell'apporto creativo, purché un apporto ci sia. Ed altrettanto può dirsi per la qualità artistica dell'opera, del tutto indifferente ai fini legali. Tornando alla sentenza in commento, la Suprema Corte accenna al fatto che la contestazione di parte attrice non avrebbe dovuto vertere sulla presenza o meno dell'apporto creativo nell'opera derivata, il cui giudizio è esclusivamente attribuito al giudice di merito, ma sulla lesione del diritto esclusivo dell'autore di elaborare e di consentire l'elaborazione della propria opera alla luce del combinato disposto dell'art. 4 l.d.a. e dell'art. 18 l.d.a. [n.d.g.: sono gli stessi articoli indicati da De Angelis] che: l'elaborazione di altrui opera, anche se dotata del requisito della creatività e perciò ammessa alla protezione di diritto d'autore, può essere realizzata solo previo consenso. [n.d.g.: qui iniziano le mie osservazioni] L'ordinamento, tuttavia, nell'affermare il principio generale del necessario permesso dell'autore dell'opera originaria, ammette deroghe. Qualora l'opera "derivata" presenti un grado di autonomia tale da essere idealmente riferibile solo all'elaboratore, è lecita non solo un'elaborazione senza il consenso dell'autore originario ma anche un'elaborazione in contrasto con la volontà dello stesso. Per affrontare chiaramente la questione utile è il paragone con l'opera che, più di ogni altra, emula le forme esteriori, rimanendo però autonoma: l'opera parodistica [n.d.g.: chiaramente il paragone riguarda la parodia ma non solo la parodia]. "La parodia, risolvendosi in un'opera del tutto autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento mediante l'inversione del relativo significato sostanziale, non richiede il consenso da parte del relativo titolare del diritto di utilizzazione economica e si traduce in un risultato nel bene e nel male imputabile al solo parodista e non più attribuibile all'autore dell'opera parodiata né idoneo a coinvolgerne l'identità personale e morale". Se, infatti, l'autore ha ordinariamente il diritto esclusivo di elaborare la propria opera, nel momento in cui l'opera da altri elaborata non abbia più nulla della "personalità" originaria o ne sia solo una pallida reminiscenza, la tutela non avrebbe più senso, risolvendosi in un diritto di privativa incentrato su puri e semplici dati storici ed estrinseci. Al fine di valutare se un'opera sia autonoma, non basta quindi soffermarsi sulla verifica se un'opera posteriore contenga eventuali elementi di un'opera anteriore, ma è necessario considerare l'opera nel suo complesso "al fine di verificare se essa, pur apparentemente riproducendo in parte l'opera (...), se ne discosti contrapponendovisi per significato ed espressività, ciò apparendo sufficiente a conferire all'opera (...) originalità e creatività tali da renderla autonoma", e perciò non soggetta al permesso dell'autore dell'opera prima. [n.d.g.: a me pare evidente che il montaggio di Daw rientri perfettamente nella suddetta fattispecie] In conclusione, è da escludere che esistano gli estremi del plagio o comunque della applicazione dei limiti di cui all'art. 18 l.d.a. in tutti i casi in cui l'idea altrui o alcuni elementi di questa vengano utilizzati per creare una opera diversa, dotata di caratteri propri, non ravvisabili nell'opera ispiratrice né idonei ad evocare automaticamente l'autore della stessa. È necessario verificare, a tal fine, se, per effetto di un'elaborazione ottenuta attraverso la modifica delle caratteristiche estetiche dell'opera, pur all'interno di un percorso ideale già da altri tracciato ed avuto riguardo all'insieme degli elementi che caratterizzano le due opere a raffronto e non al singolo elemento formale presente in entrambe, appaiano sensibilmente diversi i canoni di comunicazione espressiva. --------------- Come si fa ad affermare che il montaggio di Daw NON si contrappone all'originale per significato ed espressività all'originale??? Come si fa ad affermare che nel montaggio di Daw NON appaiono sensibilmente diversi i canoni di comunicazione espressiva??? Come diceva Gassman in una pubblicità: questo lo ignoro. Saluti, n.a.g. Nicola A. Grossi ha scritto: Deborah De Angelis ha scritto: |
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[Cc-it] Domanda a Barbara De Angelis su "Casa Panealla",
Nicola A. Grossi, 11/17/2006
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Re: [Cc-it] Domanda a Barbara De Angelis su "Casa Panealla",
Deborah De Angelis, 11/28/2006
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Re: [Cc-it] Domanda a Deborah De Angelis su "Casa Pannella",
Nicola A. Grossi, 11/28/2006
- Re: [Cc-it] Domanda a Deborah De Angelis su "Casa Pannella", Nicola A. Grossi, 11/28/2006
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Re: [Cc-it] Domanda a Deborah De Angelis su "Casa Pannella",
Nicola A. Grossi, 11/28/2006
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Re: [Cc-it] Domanda a Barbara De Angelis su "Casa Panealla",
Deborah De Angelis, 11/28/2006
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