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Re: [Cc-it] Domanda a Deborah De Angelis su "Casa Pannella"
- From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
- To: cc-it <cc-it AT lists.ibiblio.org>
- Subject: Re: [Cc-it] Domanda a Deborah De Angelis su "Casa Pannella"
- Date: Wed, 29 Nov 2006 03:17:56 +0100
Noto ora che al link che ho indicato c'è un bel commento di Dalle
Vedove e Chiavegatti. Lo sottopongo ovviamente anche all'attenzione di De Angelis. Ma credo che sia interessante per tutti, perché aiuta a capire bene dove finisce il pensiero di De Angelis e dove inizia il mio. --------------- L'opera dell'ingegno quale elaborazione di altra opera protetta dal diritto d'autore. "La fotografia che non si limita alla mera riproduzione di un dipinto, in quanto ne costituisce una rielaborazione, possedendo sufficienti requisiti di creatività, gode della piena tutela offerta dalla legge del diritto d'autore alle opere dell'ingegno". Questo è l'orientamento della giurisprudenza più recente, condivisibile in quanto non richiede un'originalità assoluta: ogni opera d'arte prende spunto per lo meno dallo stile delle opere precedenti; né si è mai pretesa una novità assoluta nelle forme rappresentate. La creatività sussiste se nell'opera è presente un'impronta personale dell'autore, manifestazione del suo sentire, della sua personale visione dell'essere, che permetta di distinguerla sia dalla passiva raffigurazione tecnica sia dalle altre opere esistenti, compresa quella della quale è rielaborazione. Infatti "la creatività dell'opera va riferita non all'oggetto rappresentato, bensì all'impronta personale ed all'impegno estetico insiti nella sua riproduzione, non potendosi dubitare che la rappresentazione di un soggetto comune o noto, ancorché abbia ispirato altri esecutori, possa assurgere alla dignità di opera d'arte o comunque qualificarsi originale se compiuta con un'interpretazione personale e presenti un risultato finale che sia frutto singolare dell'ingegno del suo autore". È dunque ormai pacifico che la tutela d'autore agisce a prescindere dall'entità dell'apporto creativo, purché un apporto ci sia. Ed altrettanto può dirsi per la qualità artistica dell'opera, del tutto indifferente ai fini legali. Tornando alla sentenza in commento, la Suprema Corte accenna al fatto che la contestazione di parte attrice non avrebbe dovuto vertere sulla presenza o meno dell'apporto creativo nell'opera derivata, il cui giudizio è esclusivamente attribuito al giudice di merito, ma sulla lesione del diritto esclusivo dell'autore di elaborare e di consentire l'elaborazione della propria opera alla luce del combinato disposto dell'art. 4 l.d.a. e dell'art. 18 l.d.a. [n.d.g.: sono gli stessi articoli indicati da De Angelis] che: l'elaborazione di altrui opera, anche se dotata del requisito della creatività e perciò ammessa alla protezione di diritto d'autore, può essere realizzata solo previo consenso. [n.d.g.: qui iniziano le mie osservazioni] L'ordinamento, tuttavia, nell'affermare il principio generale del necessario permesso dell'autore dell'opera originaria, ammette deroghe. Qualora l'opera "derivata" presenti un grado di autonomia tale da essere idealmente riferibile solo all'elaboratore, è lecita non solo un'elaborazione senza il consenso dell'autore originario ma anche un'elaborazione in contrasto con la volontà dello stesso. Per affrontare chiaramente la questione utile è il paragone con l'opera che, più di ogni altra, emula le forme esteriori, rimanendo però autonoma: l'opera parodistica [n.d.g.: chiaramente il paragone riguarda la parodia ma non solo la parodia]. "La parodia, risolvendosi in un'opera del tutto autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento mediante l'inversione del relativo significato sostanziale, non richiede il consenso da parte del relativo titolare del diritto di utilizzazione economica e si traduce in un risultato nel bene e nel male imputabile al solo parodista e non più attribuibile all'autore dell'opera parodiata né idoneo a coinvolgerne l'identità personale e morale". Se, infatti, l'autore ha ordinariamente il diritto esclusivo di elaborare la propria opera, nel momento in cui l'opera da altri elaborata non abbia più nulla della "personalità" originaria o ne sia solo una pallida reminiscenza, la tutela non avrebbe più senso, risolvendosi in un diritto di privativa incentrato su puri e semplici dati storici ed estrinseci. Al fine di valutare se un'opera sia autonoma, non basta quindi soffermarsi sulla verifica se un'opera posteriore contenga eventuali elementi di un'opera anteriore, ma è necessario considerare l'opera nel suo complesso "al fine di verificare se essa, pur apparentemente riproducendo in parte l'opera (...), se ne discosti contrapponendovisi per significato ed espressività, ciò apparendo sufficiente a conferire all'opera (...) originalità e creatività tali da renderla autonoma", e perciò non soggetta al permesso dell'autore dell'opera prima. [n.d.g.: a me pare evidente che il montaggio di Daw rientri perfettamente nella suddetta fattispecie] In conclusione, è da escludere che esistano gli estremi del plagio o comunque della applicazione dei limiti di cui all'art. 18 l.d.a. in tutti i casi in cui l'idea altrui o alcuni elementi di questa vengano utilizzati per creare una opera diversa, dotata di caratteri propri, non ravvisabili nell'opera ispiratrice né idonei ad evocare automaticamente l'autore della stessa. È necessario verificare, a tal fine, se, per effetto di un'elaborazione ottenuta attraverso la modifica delle caratteristiche estetiche dell'opera, pur all'interno di un percorso ideale già da altri tracciato ed avuto riguardo all'insieme degli elementi che caratterizzano le due opere a raffronto e non al singolo elemento formale presente in entrambe, appaiano sensibilmente diversi i canoni di comunicazione espressiva. --------------- Come si fa ad affermare che il montaggio di Daw NON si contrappone all'originale per significato ed espressività all'originale??? Come si fa ad affermare che nel montaggio di Daw NON appaiono sensibilmente diversi i canoni di comunicazione espressiva??? Come diceva Gassman in una pubblicità: questo lo ignoro. Saluti, n.a.g. Nicola A. Grossi ha scritto: Deborah De Angelis ha scritto:Rispondo, seppure con ritardo, alla sua richiesta di chiarimenti, al solo fine di manifestare la mia opinione in merito alla vicenda in oggetto. Non desidero però che tale mia risposta alimenti polemiche che alla fine risultano poco costruttive. Nel merito, non credo che il video in questione abbia i connotati della parodia. Dal mio punto di vista, solo la sigla di apertura e quella di chiusura di casa Vianello, rivisitata in Casa Pannella, possono al limite qualificarsi come "parodia" della trasmissione televisiva suddetta (ma con riserva in merito alla qualificazione di opera a carattere creativo di queste due parti), mediante la modificazione del titolo e l'inclusione delle immagini dei tre politici sulla sigla di apertura e di chiusura. *Ma non il filmato della direzione dei Radicali Italiani.* Il filmato in questione è stato solo tagliato e poi rimontato, ma non in modo creativo.Benissimo, ragioniamo allora, se le va (e spero tanto che le vada), sul concetto di "montaggio creativo" (perché lei, se ho ben capito, mi sta dicendo che esiste un modo di fare un montaggio in modo creativo ma che quel montaggio non è stato fatto in modo creativo). Se lei ha visto il filmato (e non ho dubbi su questo) avrà notato le operazioni che sono state fatte nel montaggio: 1) sono state selezionate le parti in cui c'erano espressioni colorite (sono aghi in un pagliaio); 2) dette parti sono state accostate in modo tale da suscitare ilarità (nell'originale alla bestemmia della Bonino non segue "o dio santo, dio santo, non è mica una bestemmia" di Capezzone; nell'originale Pannella non ripete 4 volte la stessa frase colorita... : in altre parole, se lei guarda l'originale non c'è proporio niente da ridere); 3) il montaggio è effettuato "ad arte" anche per il fatto di tenere, nella tecnica dell'accostamento (blob docet), i così detti termpi comici, grazie anche alla costante musichetta di sottofondo. Vorrei capire (e spero tanto che lei voglia illuminarmi sul punto) perché lei non vede in tutte queste operazioni nulla di minimamente creativo. Inoltre, sempre per capire, vorrei sapere cosa avrebbe dovuto fare Daw con il filmato dei radicali per svolgere un'attività minimamente creativa nel montaggio. Infine, ricordo a me stesso la sentenza della Cassazione 5089/2004 dalla quale apprendo che: "In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della l. n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (nella specie, è stata riconosciuta la protezione accordata dalla norma de qua alla fotografia di un dipinto sull'assunto che essa non ne costituiva una semplice riproduzione - in quanto tale esclusa testualmente, ex art. 87 l. n. 633 del 1941, dalla protezione del diritto d'autore - bensì una vera e propria elaborazione, come tale sufficiente a giustificare l'assunto che si trattasse, per l'appunto, di opera protetta). " http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=54&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_id_news=14719&NEWS.p_tipo=7&NEWS.p_livello=D *Può spiegarmi perché se fotografo un quadro altrui compio un'attività creativa e se invece compio le operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) su un filmato altrui non compio alcuna attività creativa? *Sono certo che quando ci saremo chiariti sul concetto di creatività potremo passare comodamente all'analisi dei concetti "derivati". Grazie. Attendo una sua risposta e la ringrazio vivamente per quella data. Saluti, n.a.g. _______________________________________________ Cc-it mailing list Cc-it AT lists.ibiblio.org http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-it |
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[Cc-it] Domanda a Barbara De Angelis su "Casa Panealla",
Nicola A. Grossi, 11/17/2006
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Re: [Cc-it] Domanda a Barbara De Angelis su "Casa Panealla",
Deborah De Angelis, 11/28/2006
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Re: [Cc-it] Domanda a Deborah De Angelis su "Casa Pannella",
Nicola A. Grossi, 11/28/2006
- Re: [Cc-it] Domanda a Deborah De Angelis su "Casa Pannella", Nicola A. Grossi, 11/28/2006
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Nicola A. Grossi, 11/28/2006
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Deborah De Angelis, 11/28/2006
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