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cc-it - [Cc-it] Re: commenti relativi a vari interventi in lista sulle CCPL

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-it] Re: commenti relativi a vari interventi in lista sulle CCPL
  • Date: Thu, 03 Mar 2005 22:39:27 +0100

J.C. De Martin Scrive:

La clausola della riserva di riscossione dei compensi “personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva” è stata lasciata immutata rispetto alla versione della licenza americana. Nonostante l’esistenza dell’esclusiva SIAE in Italia, è stato deciso di mantenere l’impostazione originaria della clausola per vari motivi: 1) la clausola si limita a chiarire semplicemente una facoltà in capo all’autore e non impone nessuna modalità di sfruttamento illegittima;


Questo è ovvio: un'imposizione del genere sarebbe illegittima. :)

2) l’autore potrebbe iscriversi in
un secondo momento alla SIAE;
3) ci possono essere delle modalità di
riscossione coattiva dei diritti SIAE (in particolare, quelle a forfait sulle raccolte di opere) che di fatto consentono alla SIAE di percepire compensi anche relativi ad opere di soggetti non iscritti; 4) la presenza di questa clausola può favorire comunque il dibattito sul problema dell’esclusiva, soprattutto considerando le non chiarissime statuizioni regolamentari e pattizie che la SIAE detta al riguardo.


Ma se la situazione è confusa e la licenza introduce il tema dicendo "a scanso di equivoci... ", che senso ha lasciare inespresse le suddette eccezioni (che peraltro andrebbero meglio chiarite) e lasciare invece pieno campo all'equivoco (se si è iscritti alla SIAE si può utilizzare una CCPL, senza se e senza ma)?
Secondo me, proprio per evitare equivoci, era preferibile non nominare la SIAE in licenza (le CCPL francesi, ad esempio, non nominano la SACEM), soprattutto in relazione ad un tema così delicato:
francamente, non mi sembra che la licenza sia il contesto più appropriato per sollevare dibattiti e discussioni :D, la licenza deve innanzitutto essere chiara per chi la utilizza ed evitare equivoci, soprattutto nei casi in cui si prefigge espressamente di farlo.


LA QUESTIONE DEI DIRITTI CONNESSI
Messaggi di Nicola Alcide Grossi.
RISPOSTA/COMMENTO:
In alcuni casi (quando ad esempio autore della musica, autore delle parole, interprete e produttore non sono la stessa persona) occorre che tutti gli aventi diritto adottino la licenza CC

Sì, ma questo la licenza non lo dice. :)


Per quanto riguarda l'Italia, si fa presente che, se è giusta la lettura proposta, per es., in Marco Ricolfi, “Il diritto d’autore nella società dell’informazione: comunicazione al pubblico e distribuzione” (specie § 6), i titolari di diritti connessi non hanno diritti di autorizzare o vietare le comunicazione al pubblico; hanno, casomai, un diritto a compenso.


Scusate, ma perché andate a prendere un testo (pur straordinario, non lo metto in dubbio) del prof. Ricolfi, quando abbiamo la legge a toglierci ogni dubbio?

I diritti spettanti ai produttori di fonogrammi sono:
il diritto di riproduzione ed il diritto di distribuzione (art. 72, primo
comma, l.d.a.);
i diritti di noleggio e prestito (art. 72, secondo comma, l.d.a.)
il diritto ad un compenso per "l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco
o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della
cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi" (art. 73
l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis l.d.a.);
il diritto ad un equo compenso per l'utilizzazione fatta a scopo non di
lucro (art. 73 bis l.d.a.);
il diritto di opporsi a che l'utilizzazione fatta ai sensi degli artt. 73 e
73 bis sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai
suoi interessi industriali (art. 74 l.d.a.).
I diritti connessi spettanti ai produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento sono:
il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli
originali o delle copie delle sue realizzazioni (art. 78 bis, primo comma,
lett. c, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis l.d.a.);
il diritto di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
vendita, dell'originale o delle copie di tali realizzazioni; tale diritto
non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione
Europea (art. 78 bis, primo comma, lett. b, l.d.a.);
di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle
sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma,
dell'originale o delle copie non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito (art. 78 bis, primo comma, lett. c, l.d.a.).
I diritti spettanti alle emittenti radiofoniche e televisive sono:
il diritto di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate
su filo o via etere (art. 79, primo comma, lett. a, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle
fissazioni delle proprie emissioni (art. 79, primo comma, lett. b, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle
proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa
avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso
(art. 79, primo comma, lett. c, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis);
il diritto di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale
dell'Unione Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal titolare di uno Stato membro (art. 79, primo comma, lett. c,
l.d.a.);
il diritto di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove
trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni (art. 79, secondo
comma, l.d.a.).
Infine, i diritti spettanti agli artisti interpreti ed agli artisti
esecutori sono:
il diritto di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche
(art. 80, secondo comma, lett. a, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della
fissazione delle loro prestazioni artistiche (art. 80, secondo comma, lett.
b, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al
pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa quella via satellite,
delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese
in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di
una fissazione utilizzata per la diffusione; se la fissazione consiste in un
disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, sia nel caso in cui
essa sia utilizzata a scopo di lucro sia nel caso in cui sia utilizzata a
scopo non di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti un equo compenso
come quello previsto in tali casi ai produttori di questi supporti; se la
fissazione riguarda un'opera cinematografico o audiovisiva, all'artista
spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, cavo e satellite, un equo compenso a
carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti (art. 80, secondo
comma, lett. c, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis);
il diritto di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio
dell'Unione Europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare
del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro (art. 80, secondo
comma, lett. d, l.d.a.);
il diritto di autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni (art. 80, secondo
comma, lett. e, l.d.a.);
il diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della
loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione (art. 81 l.d.a.);
il diritto, spettante solo agli artisti che sostengono le prime parti
dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, a che il loro
nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione,
esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco
fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente
(art. 83 l.d.a.);
il diritto, spettante solo agli artisti che nell'opera cinematografica e
assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se
di artista comprimario, ad un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata
a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, cavo e satellite (art.
84, secondo comma, l.d.a.);
il diritto, sempre solo per gli artisti indicati al numero precedente, ad un
equo compenso per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e
assimilata, a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per
ogni distinta utilizzazione economica (art. 84, terzo comma, l.d.a.).

E' chiaro, come voi stessi dite, che occorre che tutti gli aventi diritto adottino la licenza CC.






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CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Messaggio di Nicola Alcide Grossi Grossi.
RISPOSTA/COMMENTO:
Il problema del 1469-bis c'è ed è stato a suo tempo segnalato. La firma digitale è l'unica soluzione sicura. La licenza, pero', non cambia: le regole dei contratti si applicano anche agli atti unilaterali (art. 1324 c.c.).

Su questo convengo pienamente (da sempre).


Saluti, Nicola.
________________________________________
La nostra coscienza
ci sembra inadeguata,
quest'assalto di tecnologia
ci ha sconvolto la vita.
Forse un uomo che allena la mente
sarebbe già pronto,
ma a guardarlo di dentro
è rimasto all'ottocento.
- Giorgio Gaber -





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