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cc-it - [Cc-it] Re: Cc-it Digest, Vol 8, Issue 7

cc-it AT lists.ibiblio.org

Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: tom <montrellune AT teatre.com>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-it] Re: Cc-it Digest, Vol 8, Issue 7
  • Date: Mon, 7 Jun 2004 04:22:51 -0700 (PDT)

Pinna scrive:
<pare che nel 97% delle scelte su quale licenza CC adottare, sia stata
<inclusa l'opzione "Attribution". alla (giusta) obiezione "ma chi volesse
<rilasciare un'opera senza richiederne la paternita', cosa deve fare
<ora?", e' stato risposto che e' possibile scegliere il Public Domain.

Rcordiamoci che nel nostro ordinamento l'unico modo che una opera ha di
entrare nel pubblico dominio è arrivare alla scadenza dei 70 anni dalla morte
del suo autore (questo per definizione legislativa).
Per analogia, le si può equiparare la situazione (probabilmente
inimmaginabile al legisslatore) di cedere i propri diritti di sfruttamento
economico in maniera definitiva al pubblico. Ma comunque rimane un concetto
molto distinto da quello usa di pubblic domain (quello prospettato da Glen
Otis). Ma questa differenza legislativa è superabile.
Come fatto notare, se io non voglio che mi si ricolleghi alla opera (al di la
di ogni valutazione morale o etica), allora sceglierò uno pseudonimo, e se mi
voglio dimenticare di essa lo farò, e deciderò di non attivarmi se un domani
un'altra persona rivendicasse a se quella opera o sostenesse lui di essere
quello pseudonimo. Oppure no e mi attiverò al riguardo. C'è la possibilità di
scegliere.
Per quanto mi riguarda, obbligatoriamente sarà inclusa nella CC la by, anche
qualora non dovesse essere prevista o dovessere essere esclusa dall'autore.
Anzi, no. Quello che sarà sicuramente previsto, e che noi dovremmo includere
per rendere la licenza più adiacente all'ambiente nel quale si inserisce è il
riconoscimento della paternità come previsto dalla legge. Poi sulle modalità
si può discutere, e allora si potrà scegliere la forma più generica della
legge, o quella più specifica della clausola by (ossia le modalità attraverso
le quali si è contrattualmente obbligati a indicare il nome/pseudonimo
dell'autore originale, la derivazione, rispetto a quali punti, ........)

Per cui non sarei così scettico verso la funziuone trppo formalizzata che il
copyleft sta assumendo. C'è la libertà di scegliere. C'è anche la necessità
di difendersi da SCO.

Montre

Montre.


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:-))-:



  • [Cc-it] Re: Cc-it Digest, Vol 8, Issue 7, tom, 06/07/2004

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