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cc-it - [Cc-it] Siamo proprio sicuri che l'iscritto alla SIAE...

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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  • From: "Nicola A. Grossi" <k2 AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Cc: community AT creativecommons.it
  • Subject: [Cc-it] Siamo proprio sicuri che l'iscritto alla SIAE...
  • Date: Tue, 29 Nov 2005 12:25:44 +0100

... non possa utilizzare licenze open content?

L'intervento di De Angelis è quello che ha destato maggiormente il mio interesse. Complimenti.
Vorrei, però, invitare De Angelis e gli altri listaroli a riflettere su un particolare di non poco conto;
l'articolo 3 del Regolamento Generale SIAE non parla di "opere tout court", ma specifica:
"opere destinate alla **pubblica** utilizzazione". [1]

Ma cosa bisogna intendere per "opere destinate alla pubblica utilizzazione"?
Mi sono consultato con Gennaro Francione, il noto "giudice anti-copyright".

NAG: "Cosa bisogna intendere per "opere destinate alla pubblica utilizzazione"
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE?
Rientrano nella fattispecie anche le opere scaricabili da Internet?
O le opere scaricabili da Internet potrebbero anche essere opere destinate alla **privata** utilizzazione?".

GF: "E' un bel quesito. Le opere scaricabili, in quanto lo siano da chiunque,
sono destinate alla pubblica utilizzazione.
In quanto, in concreto, ognuno scarica privatamente, non lo sono.
Insomma il concetto di "pubblico" è equivoco nel nuovo media internettiano.
La SIAE, pur di affermare il suo dominio, naturalmente, predilige la prima interpretazione".

Gennaro ha confermato la mia idea: mille realtà private non costituiscono una realtà pubblica; restano mille realtà private.
E' dunque possibile interpretare il Regolamento Generale SIAE in modo diverso.
Un'interpretazione che, se avvalorata giudizialmente, potrebbe cambiare il corso della storia dell'open content in Italia.
Intanto, però, perché non mettere questa interpretazione sul "tavolo delle trattative"?
Perché non accostarla all'"interpretazione autentica" della SIAE?
Le discussioni che ho avuto con gli uffici SIAE mi dicono che non si tratta di un'interpretazione debole.
Allora? Che facciamo? Seguiamo la legge del più forte o proviamo a far valere la forza della ragione?
La partita è ancora open.

Saluti,
n.a.g.


[1] Art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE:
L'iscritto ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia od acquisti diritti.







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