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cc-it - Re: [Cc-it] disclaimer fuorvianti

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: Thomas Margoni <thomas.margoni AT gmail.com>
  • To: bernardo parrella <berny AT cybermesa.com>
  • Cc: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: Re: [Cc-it] disclaimer fuorvianti
  • Date: Mon, 10 Oct 2005 22:32:17 -0300



<berny AT cybermesa.com> wrote:
[...]
per cui fatemi capire come funziona la storia tra autore ed editore:
 
non ho assolutamente questo ardire, solo qualche riflessione personale e totalmente digiuna di diritto delle sucessioni...


solo l'autore vivo e vegeto puo' licenziare le sue opere sotto CC o
simili?

Questo non lo ho mail letto in nessuna licenza cc
 

se e' defunto e non ha specificato alcunche' nel testamento,

Generalmente sono gli eredi a decidere. Perchè gli eredi *ereditano* il patrimonio del defunto.
Lo possono ereditare in presenza di testamento oppure in assenza. Il secondo caso è quello più semplice perchè -per semplificare al massimo- tutto va a moglie e figli (o marito e figlie). Nel caso di testamento possono esservi altri beneficiari del patrimonio, oppure su esso possono esservi apposte delle condizioni, etc. ma questo è un caso statisticamente meno frequente.

Quello che è obbligatorio considerare è che viene ereditato solo il patrimonio che era nella titolarità del defunto. Questo significa che nella maggior parte dei casi di artisti i diritti di sfruttamento economico non ci sono perchè sono già stati ceduti (situazione classica nella musica per esempio). Ma non è affatto detto. Pensa ad un pittore che diventa famoso dopo la sua morte.

Nel caso più complesso, ossia dove vi sia dualismo di soggetti (eredi e titolari di diritti economici) gli eredi hanno solo il diritto di veder mantenuto l'onore e l'integrità dell'opera (e la paternità di essa = diritti morali). Tutti gli altri diritti (nella più radicale e frequente delle situazioni) sono stati ceduti.
I figli dei beatles (suppongo che ne abbiano) non possono licenziare con -ad esempio- cc le canzoni dei beatles. Questa prerogativa è affidata a Michael Jakson mi pare, credo sia ancora lui.


Se così non fosse, ossia se qualcuno scopre in soffitta una poesia del proprio trisnonno e ritiene a ragione di esserne l'unico erede, ben potrà rilascirla sotto creative commons o qualunque altra licenza di distribuzione che gli possa venire in mente.

l'editore che in precedenza ne ha acquisito e/o gestisce i diritti
(prassi tipica in italia, al contrario di quanto avviene in USA, se
non erro)


non so, ma non credo che vi sia tale differenza, chi ne sa di più?

non ne puo' modificare la licenza? usandone, appunto, una
'aperta' magari per la sola versione elettronica?

Chi detiene i diritti può fare quello che vuole nel limite degli obblighi che ha assunto precedentemente. Se concedo per 20 una licenza esclusiva a qualcuno non posso dopo 15 anni licenziare ad altri, perchè incorro in responsabilità contrattuale. Non so esattamente a cosa ti stai riferendo.
 

invece rispetto alla doppia/tripla/etc. licenza decisa dall'autore,
mi pare giusto quanto scrive danilo:

>Un autore può scegliere di licenziare la sua opera in un determinato ambito
>con una determinata licenza e nel contempo adottarne un'altra in un ambito
>differente.

Sì, si può dire anche così, ma questo è il motivo "sociale", "teleologico". La ragione giuridica per cui si può rilasciare la stessa opera con, per esempio, FDL e CCPL è perchè entrambe tra le loro clausole hanno la previsione della non esclusività. Ossia il fatto che licenzio a tizio non mi vieta in alcun modo di licenziare a caio. Lo posso fare sotto termini differenti? Posso. Sta a Tizio o a Caio scgliere la licenza di cui vogliono godere i termini. Non conosco giurisprudenza in merito ma è ormai una prassi diffusa.

Inoltre non vedo la ragione per cui Tizio o Caio potrebbero lamentarsi di una situazione a loro vantaggio (questa è una caratterisctica di queste licenze, che offrono libertà e la libertà è un concetto che influisce sia sul licenziante che sul licenziatario. Non vi è una contrapposizione di posizioni come in una struttura contrattuale classica, bensì una comunione di obiettivi. Tutto ciò rende statisticamente più difficile giungere a quelle situazioni di conflitto che sfociano in tribunale.


Thomas


 





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