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cc-it - [Cc-it] commenti relativi a vari interventi in lista sulle CCPL

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Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

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Chronological Thread  
  • From: "J.C. De Martin" <demartin AT polito.it>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-it] commenti relativi a vari interventi in lista sulle CCPL
  • Date: Thu, 03 Mar 2005 20:57:51 +0100

Buongiorno a tutti,

posto un tentativo informale di risposta/commento,
redatto da alcuni membri del gruppo di lavoro delle AI,
a interventi effettuati un lista in merito alle
CCPL (italiane e non).

L'obiettivo e', naturalmente, quello di
contribuire al dibattito e di chiarire,
se possibile, alcune perplessita'.

Buona lettura,

Juan Carlos De Martin

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DANILO MOI #1:
Copyleft o "imperialismo" giuridico?
Allo stato attuale delle cose la localizzazione italiana delle licenze potrà avere validità soltanto in Italia. Un'opera tutelata da una licenza Creative Commons viene quindi automaticamente tutelata, fuori da confini nazionali, dalla versione americana. Questo comporta a mio avviso, e non solo mio, seri problemi. (il primo e più vistoso è il fatto che in Internet i confini nazionali praticamente non esistono)
Considerate poi le profonde differenze tra il nostro sistema giuridico e quello statunitense, differenze talora molto vistose, si potrebbe configurare facilmente la situazione che un opera tutelata da una creative commons non segua le modalità di diffusione e modifica previste dall'autore che la adotta. Come si prevede di risolvere questo problema? Come si intende scongiurare un non certo remoto "imperialismo" giuridico?

RISPOSTA/COMMENTO:
La clausola della legge applicabile adottata nella versione italiana della licenza si basa sul cosiddetto “principio di territorialità”: in base a tale principio la licenza è efficace tra le parti tutte le volte in cui l’esercizio dei diritti sull’opera (e dunque l’utilizzazione dell’opera) avviene in Italia. Si tratta del medesimo criterio stabilito dalla Convenzione di Berna (art. 5.2) per individuare la legge applicabile per la protezione delle opere dell'ingegno (cd. Schutzland). Tale scelta si è rivelata opportuna per evitare che un contratto redatto sulla base dell’ordinamento italiano (quali sono le licenze Creative Commons italiane) si trovi a dovere essere interpretato ed applicato da giudici stranieri con riferimento a fattispecie disciplinate dalla legislazione di un diverso Paese.

Tale scelta è in linea con quanto stabilito dalle altre licenze Creative Commons nazionali. Con riferimento alla diffusione delle opere a mezzo Internet, la legge applicabile alla singola fattispecie verrà individuata di volta in volta sulla base dei criteri già utilizzati per disciplinare le varie situazioni in cui atti e fatti produttivi di conseguenze giuridiche sono apparentemente de-localizzati in quanto avvengono nel cyberspazio, e dunque, ad esempio, tra terminali localizzati in diversi Paesi nel mondo.

Possiamo, inoltre, dire che:
1) non avrebbe senso applicare una licenza pensata per armonizzarsi con l’ordinamento di un Paese a rapporti che sono disciplinati dalle norme di un Paese diverso (dunque l’osservazione di Danilo Moi è, a nostro avviso, errata);
2) la licenza americana dovrebbe in linea di principio assicurare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dall’autore; il lavoro dei gruppi nazionali (v. in particolare le explanatory notes alle ritraduzioni) permetterà di capire quali parti della licenza americana potrebbero essere inefficaci in uno specifico ordinamento;
3) il problema non è l’imperialismo giuridico ma la molteplicità degli ordinamenti che regolano le attività che si svolgono in rete. L’uniformazione delle regole applicabili a fatti ed atti che vengono in essere nel cyberspazio incentiverebbe lo sviluppo della rete ed eliminerebbe nella fattispecie il problema di diversificare i testi contrattuali; è ovvio però che l’uniformazione (se mai dovrà essercene una) non debba seguire necessariamente il modello americano.
Chiuderemmo facendo presente che un ulteriore e possibile sviluppo potrebbe essere il seguente: la clausola iCommons potrebbe in futuro rinviare alle altre licenze iCommons corrispondenti anziché a quella “internazionale”. Per questa via la licenza dispiegherebbe sempre il massimo dei propri effetti. Questa soluzione solleva tuttavia alcuni problemi giuridici e dunque è allo stato attuale oggetto di studio.

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DANILO MOI #2:
Opera derivata o giustificazione del plagio e della cialtroneria?
Le licenze come la share alike possono facilmente indurre alla nascita di equivoci e talora comportamenti scorretti e decisamente illeciti. Sulla lista di discussione italiana è sorta recentemente una disputa su "cosa sia un'opera derivata". C'è chi ha sostenuto che è opera derivata il semplice alterare, ad esempio, la disposizione dei capitoli di un testo o la semplice "modifica di una virgola".(cosa che appunto non è possibile giustificare) . Cos'è quindi per Creative Commons un'opera derivata?

RISPOSTA/COMMENTO:
Il concetto di ”opera derivata” nelle licenze Creative Commons si riferisce allo stesso concetto che il diritto d’autore indica all’art. 4 della legge n. 633/1941: l’elaborazione di carattere creativo dell’opera originaria. Dunque, perché vi sia “opera derivata” è necessario che l’opera presenti un carattere di creatività ed espressività riconoscibile ed ulteriore rispetto all’opera sulla quale si basa (e non certo dunque il semplice spostamento di una virgola o l’inversione dei capitoli in un testo). Se l’elaborazione non ha carattere creativo, si tratterà di una semplice contraffazione (magari dissimulata attraverso variazioni irrilevanti) dell’opera base. Se l’elaborazione presenta carattere creativo, l’opera derivata è tutelata dalla legge ma “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria” (art. 4 legge n. 633/1941): dunque il suo sfruttamento potrà avvenire soltanto con il consenso e nel rispetto delle condizioni poste dell’autore dell’opera originaria (condizioni che nelle licenze CC si possono estrinsecare nella clausola share alike). Se l’elaborazione è di tale portata che l’opera originaria non è più distinguibile ma rimane come semplice ispirazione, allora l’opera creata successivamente concretizzerà a sua volta un’opera originale e non più un’opera derivata. Va da sé che in quest’ultimo caso l’autore dell’opera-figlia non è tenuto a rispettare il vincolo “share alike”.

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DANILO MOI #3:
Tutelare e diffondere la cultura o distinguere tra produzione intellettuale d'elite e "turba promiscua"?
In che maniera Creative Commons intende relazionarsi con istituzioni come la SIAE?
Sappiamo ad esempio che un iscritto alla SIAE non può adottarle.
Come si intende risolvere questo vistoso problema?
Se non fosse risolto non si configurerebbe forse una "tutela" degli autori di serie A (la SIAE) e una "tutela" degli autori di serie B? (Creative Commons)
----Sempre sulla SIAE, v. anche messaggio di Nicola Alcide Grossi, https://lists.ibiblio.org/sympa/arc/cc-it/2005-February/003019.html

RISPOSTA/COMMENTO:
L’obiettivo dovrebbe essere quello di giungere ad un confronto con la SIAE sul punto, e cercare di garantire agli Autori iscritti uno spazio di libertà maggiore rispetto a quello oggi esistente (almeno per quanto riguarda la distribuzione a titolo gratuito delle opere).
La clausola della riserva di riscossione dei compensi “personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva” è stata lasciata immutata rispetto alla versione della licenza americana. Nonostante l’esistenza dell’esclusiva SIAE in Italia, è stato deciso di mantenere l’impostazione originaria della clausola per vari motivi: 1) la clausola si limita a chiarire semplicemente una facoltà in capo all’autore e non impone nessuna modalità di sfruttamento illegittima; 2) l’autore potrebbe iscriversi in un secondo momento alla SIAE; 3) ci possono essere delle modalità di riscossione coattiva dei diritti SIAE (in particolare, quelle a forfait sulle raccolte di opere) che di fatto consentono alla SIAE di percepire compensi anche relativi ad opere di soggetti non iscritti; 4) la presenza di questa clausola può favorire comunque il dibattito sul problema dell’esclusiva, soprattutto considerando le non chiarissime statuizioni regolamentari e pattizie che la SIAE detta al riguardo.

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LA QUESTIONE DEI DIRITTI CONNESSI
Messaggi di Nicola Alcide Grossi.

RISPOSTA/COMMENTO:
In alcuni casi (quando ad esempio autore della musica, autore delle parole, interprete e produttore non sono la stessa persona) occorre che tutti gli aventi diritto adottino la licenza CC (così certamente se autore della musica ed autore delle parole siano persone diverse) e che si rispettino gli eventuali diritti a compenso previsti dalla legge (in assenza di rinuncia espressa da parte degli interessati: abbiamo introdotto la clausola relativa ai diritti a compenso proprio per tener conto che questi soggetti possono adottare la licenza CC e che se lo fanno rinunciano non al potere di autorizzare determinate utilizzazioni ma al diritto di percepire una remunerazione). Cio' vale sia per le CCPL in inglese, sia per le CCPL italiane.
Per quanto riguarda l'Italia, si fa presente che, se è giusta la lettura proposta, per es., in Marco Ricolfi, “Il diritto d’autore nella società dell’informazione: comunicazione al pubblico e distribuzione” (specie § 6), i titolari di diritti connessi non hanno diritti di autorizzare o vietare le comunicazione al pubblico; hanno, casomai, un diritto a compenso.

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CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Messaggio di Nicola Alcide Grossi Grossi.

RISPOSTA/COMMENTO:
Il problema del 1469-bis c'è ed è stato a suo tempo segnalato. La firma digitale è l'unica soluzione sicura. La licenza, pero', non cambia: le regole dei contratti si applicano anche agli atti unilaterali (art. 1324 c.c.).

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