Skip to Content.
Sympa Menu

cc-it - [Cc-it] INCONTRO 1 FEBBRAIO: BOZZA- CONTRIBUTO

cc-it AT lists.ibiblio.org

Subject: Discussione delle licenze Creative Commons

List archive

Chronological Thread  
  • From: "MARCO MARANDOLA" <marandol AT hotmail.com>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-it] INCONTRO 1 FEBBRAIO: BOZZA- CONTRIBUTO
  • Date: Sat, 29 Jan 2005 20:06:31 +0000

Thomas Scrive:

Alla luce delle osservazioni riguardanti il progetto scarichiamoli avvenute sia in lista (le posizioni espresse da me e da Lorenzo, particolarmente) sia fuori (quelle espresse da Assoli e da altri) facciamo un documento unitario nel quale si riassume il tutto, ossia
il progetto scarichiamoli (portale) e quello della modifica della legge (poi, le obiezioni che non si percepisca bene la differenza sono state sollevate anche da altri, ma questo è meno impellente) alla luce delle proposte e controproposte e suggerimenti vari?

ECCO IL MIO CONTRIBUTO.
Non vi nascondo che l'ho sottoposto ad alune persone dell'Universita'- Ministeri etc.(in via riservata) per un loro parere.
Se non lo leggete mandatemi una email e ve lo mando in Word.
Qualcuno e' a Roma da Lunedi'? Io si.
Chi e0' interessato mei mandi una email che ci scambiamo cellulare e ci vediamo.

Saluti.

Marco Marandola
esperto in diritto d'autore
IFLA CLM Copyright and Legal Matters
ICOM CLM
Direttore Diritto e Cultura
www.dirittoecultura.com


AUDIZIONE AL SENATO ITALIANO 1 FEBBRAIO 2005

DICHIARAZIONE- PRESS RELEASE


-- - - prima bozza-- -- -

Il diritto d'autore, ed il copyright, nascono in periodi differenti, in situazioni politiche-storiche differenti ma con finalita' simili: proteggere gli interessi economici (copyright) e morali (diritto d'autore) degli autori ed editori.
Fino ai nostri giorni la cosidetta catena del libro era costituita da autori-editori-tipografie-librerie-biblioteche e/o lettori.
Oggi, con l'avvento di Internet questa catena e' profondamente spezzata.
Ogni autore sul web e' allo stesso tempo lettore, ed editore di se stesso.
Le biblioteche universitare iniziano il fenomeno dell'Accademic Press, e diventano da compratori di opere ad Editori.
Il lettore diventa autore e vice-versa.

Inoltre, in ogni stato democratico e moderno, si sovrappongono esigenze degne di tutela giuridica superiori agli interessi economici dei titolari (autori/editori) quali: sicurezza nazionale, accesso alla Cultura (come stabilito all'art.9 della Costituzione), diffusione della cultura e della conoscenza.
Chiamiamo questi casi eccezioni, o limiti, ai diritti economici del titolare.
In Italia la amteria e' regolata dalla legge del 22 aprile 1941 numero 633 e successive modifiche (di seguito l.d.a.)

Questa nuova situazione e' stata fotografata con chiarezza nella riunione CRUI di Messina del 5 Novembre 2004 dove la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane (CRUI) hanno sottoscritto la dichiarazione di Messina richiamando ad una maggiore considerazione del ruolo e dell'importanza dell'Open Access nei nostri tempi, ed in materie scientifiche/tecnologiche.

Oggi possiamo dimostrare che la libera circolazione di un'opera non e' un danno per l'autore dell'opera.
Infatti la diffusione delle sue opere si accompagna alla diffusione del suo nome.
Gli introti riscossi da un autore di un libro in media sono risibili.
Il movimento Open Access permette un ritorno economico in termini di fama e quindi in termini economici.

In termini giuridici con l'Open Access il titolare dei diritti permette la comunicazione dell'opera e la sua riproduzione, ed a volte la sua libera distribuzione e sfruttamento economico (art.12 e seguenti l.d.a.).

Art. 17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
Art. 16 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Art. 131. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 12 L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
-- Conclusioni

Sarebbe quindi utile incentivare la scelta dell'autore di scegliere la rinuncia a tali diritti.


– Opera finanziata con denaro pubblico, o sovvenzion (a qualsiasi titolo) a parte dello Stato,-Regioni-Comuni-Provincie-Universitaà- Pubblica Amministarzione, deve essere resa liberamente accessibile.
– Il riconoscimento del valore della pubblicazione elettronica ai fini di concorsi pubblici.
– Incentivare la pubblicazione sul web di privati con sovvenzioni, agevolazioni tecniche o sgravi fiscali.
– Riconoscere validita' all'opera pubblicita Open Access sul web attraverso il regolamento sul deposito legale.
– Favorire, e sostenere, la collaborazione con la CRUI per la produzione Open Access in ambito Universitario.

Tali disposizioni potrebbero essere inserite nell’articolo Art. 11 della legge del 22 aprile 1941 numero 633 e successive modifiche (legge sul diritto d’autore):
Art. 11 Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Oltre ad una serie di norme collegate come gli art.12-13-17 legge sul diritto d’autore.


Firme:
.....
.....

Dott. Marco Marandola






Archive powered by MHonArc 2.6.24.

Top of Page