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cc-it - [Cc-it] Re: Rivoluzione nel diritto o rivoluzione nella societ

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  • From: "Nicola Alcide Grossi" <copernico AT larivoluzione.it>
  • To: cc-it AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-it] Re: Rivoluzione nel diritto o rivoluzione nella societ
  • Date: Sun, 26 Sep 2004 22:44:59 +0200

tom Scrive:
Quanto dici non tiene in considerazione il fatto che un sistema giuridico è un modello complesso in cui la formante legislativa è solo una delle fonti in gioco. Come saprai le altre due sono quella giurisprudenziale e quella dottrinale.

Che la dottrina e la giurisprudenza nel nostro ordinamento siano fonti di diritto mi giunge davvero nuova. :) Fonti di diritto sono la costituzione, la legge, la consuetudine... (mettiamoci anche le fonti extra ordinem) ma la giurisprudenza e la dottrina assolutamente no (la giurisprudenza è fonte di diritto nel sistemi di common law, nel nei sistemi di civil law come il nostro no).

Forse è ancora presto per aspettarsi delle sentenze che chiariscano la validità delle cc nei vari ordinamenti; sicuramente cc rappresenta un contributo dottrinale non indifferente, sia per il fatto che ci sono dei dottori (ricordi la communi opinio) sia perchè è innegabile che qui (latu senso) si faccia cultura.
Oltre a quanto detto fin'ora, ci sono i sustrati culturali-storici-politici
che determinano l'evoluzione giuridica in forme peculiari.
Per tanto non vedo la necessità di nessun riconoscimento legislativo per
sostenere che siamo di fronte a un fenomeno rivoluzionario nel diritto (che,
ripeto è nato con la gpl). Che forme analoghe di libero scambio di saperi
siano risalenti rispetto alla gpl è certo, ma bisogna vedere la relazione che
diritto e tecnologia hanno tenuto nei secoli. Considerando ciò io sono
dell'opinione che sì, siamo di fronte a una rivoluzione giuridica la quale
tenta di essere contrarrestata a attraverso strumenti legislativi.


La mia è una considerazione di natura tecnica: a mio avviso, c'è rivoluzione nel diritto quando il diritto cambia, quando invece si diffondono nuovi modelli contrattuali (che sono espressione di un diritto non rivoluzionato, perché non modificato), allora preferisco parlare di "fenomeno giuridico". Un "fenomeno giuridico" può coincidere certamente con una rivoluzione nella società, ma non nel diritto. Spero di avere chiarito la mia posizione. Poi, chiaramente, ognuno ha le proprie lenti colorate direbbe Kant. :)


Saluti (cc)opernicani, Nicola.
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« Se fosse stato possibile che la creazione concreta o l'adattamento risultante dagli sforzi di un singolo individuo fossero utilizzati contemporaneamente da tutti gli individui, la presa di coscienza di questa possibilità, lungi dall'essere presa a pretesto dalla legge per impedire l'uso di questa cosa senza il permesso del suo creatore o adattatore, e lungi dall'essere considerata dannosa per qualcuno, sarebbe stata salutata come una benedizione per tutti - in breve, sarebbe stata vista come una delle più fortunate caratteristiche della natura delle cose ».
Benjamin R. Tucker (1854-1939)




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