[Cc-it] discussione pubblica
Nicola A. Grossi
k2 at larivoluzione.it
Thu Aug 23 10:13:33 EDT 2007
marco scialdone ha scritto:
di fretta, mi sono espresso male:
avrei dovuto copiare e incollare quello che, a tal proposito, ho scritto
tempo fa sulla lista di hackmeeting:
http://lists.autistici.org/message/20070514.211814.18b98e35.en.html
facevo ancora prima ed ero preciso ;-)
per quanto riguarda, invece, il discorso sulla forma ad probationem e
sulla forma ad substantiam, è verissimo che la licenza è valida (nessuno
l'ha mai negato), però, dal punto di vista del licenziatario, è anche
fortemente "aleatoria": perché non ha nulla in mano per dimostrare che
ciò che ha utilizzato l'ha utilizzato lecitamente... e quindi è
assolutamente esposto
troppo spesso si pensa alla situazione del licenziante e ci si dimentica
che egli è, assai spesso, uno solo, mentre i licenziatari sono molti
molti di più!
e se nel caso olandese, il fotografo ebbe giustizia perché era il
licenziante, nel caso spagnolo al licenziatario ha detto male e non
poteva che dire male
non so se, pur nella fretta, mi spiego ;-)
bye
nag
> Solo una precisazione sull'efficacia probatoria delle firme
> elettroniche: Il CAD non attribuisce un'efficacia probatoria
> predeterminata alla firma elettronica semplice ma lascia al giudice
> la valutazione, mentre riporta nell'alveo del 2702 (con l'aggiunta di
> una presunzione iuris tantum sull'uso del dispositivo di firma da
> parte del titolare) la firma digitale o altro tipo di firma
> elettronica qualificata. Era nel T.U.D.A., in seguito al recepimento
> della direttiva 1999/93/CE, che alla firma digitale veniva
> riconosciuta un'efficacia probatoria sostanzialmente analoga a quella
> della scrittura privata autenticata (piena prova fino a querela di
> falso a prescindere dal riconoscimento della sottoscrizione da parte
> di colui nei confronti del quale la scrittura è prodotta)
>
> Per il resto, sono d'accordo con te anche se non ritengo che una
> licenza non firmata non produca effetti tout court giacchè la forma
> scritta è richiesta solo ad probationem e non anche ad substantiam e
> dunque non influisce sulla validità del negozio.
>
> Marco
>
>
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