[Cc-it] discussione pubblica
Nicola A. Grossi
k2 at larivoluzione.it
Thu Aug 23 09:07:15 EDT 2007
marco scialdone ha scritto:
>
>
> On 23/08/07, *Nicola A. Grossi* <k2 at larivoluzione.it
> <mailto:k2 at larivoluzione.it>> wrote:
>
> Max Mel ha scritto:
>
> >ad esempio, incompatibilità di diritto interno (è in questa
> direzione che vanno gli inviti a segnalare contraddizioni
> concettuali... ).
>
> Credo che un altro aspetto, non nuovo, su cui forse sarebbe il
> caso di soffermarsi è quello relativo alla disposizione sulla
> "limitazione di responsabilità" che nel nostro ordinamento
> dovrebbe costituire una clausola vessatoria e come tale
> necessiterebbe di specifica approvazione per iscritto. In assenza
> la disposizione sarebbe nulla (oppure inefficace nel caso di
> contratti con il consumatore). Più in generale, considerata la
> tipologie di opere tutelate sotto CC mi chiedo che senso abbia una
> simile disposizione e soprattutto perchè si configuri la licenza
> con le caratteristiche di un rapporto contrattuale (che dunque
> necessita di accettazione) e non di negozio unilaterale.
>
>
>
> <http://www.computerlaw.it>
sì, è un tema su cui in passato già invitai a riflettere
la risposta di cc.it, che è anche contenuta in un documento ufficiale, è
sostanzialmente questa:
si usi la firma digitale
tuttavia, l'importanza della firma digitale va ben oltre il problema,
pur significativo, relativo alla sottoscrizione delle clausole vessatorie;
infatti, la licenza necessita di forma scritta (ad probationem) e
quest'ultima è configurabile, in base al codice dell'amministrazione
digitale, solo se il documento informatico è inalterabile
quindi, è chiaro che _una licenza riportata in una pagina html non può
avere, di per sè, forma scritta_
per averla deve essere, ad esempio, firmata digitalmente (e dunque
essere inalterabile)
quindi, come potrai immaginare, quand'anche ci trovassimo davanti ad un
negozio unilaterale,
esso non avrebbe comunque la forma necessaria per il trasferimento dei
diritti
il tema, ovviamente, non riguarda soltanto la licenza cc, ma così stanno
le cose e un tribunale spagnolo ha già stablito che
una licenza CC non firmata non ha alcun valore
ecco perché da sempre vedo non solo nella firma digitale qualificata ma
anche nella semplice firma elettronica (a cui comunque il codice
dell'amministrazione digitale attribuisce valore probatorio: piena prova
fino a disconoscimento anziché piena prova fino a querela di falso, come
nel caso della firma forte) la soluzione più agevole
ed ecco perché, come ti dicevo, ho pensato ad uno strumento di firma
digitale che incorporasse un generatore di licenza:
http://javasign.sourceforge.net/
ed ecco perché, nell'america latina si sta sviluppando un sistema di
licenze come Coloriuris (del mio amico Canut)
si tratta, a mio modo di vedere, di fare un passo in avanti (nel futuro,
forse), coniugando strumenti giuridici e informatici nel modo più semplice
(non si può nemmeno pretendere che l'utente medio impari ad utilizzare
PGP, non è sufficientemente user-friendly)
questo però, non è uno sforzo che attualmente può compiere cc.it, deve
pensarci prima cc.org ed è ben difficile che cc.org ci pensi perché
il copyright non pone gli stessi problemi del diritto d'autore e più in
generale del diritto continentale
bye
nag
More information about the Cc-it
mailing list