[Cc-it] riassumendo
Nicola A. Grossi
k2 at larivoluzione.it
Wed Aug 22 20:34:48 EDT 2007
grazie a un proxy, sono riuscito a scaricare il nuovo regolamento siae...
e non mi pare che ci sia niente di nuovo, facciamo comunque un quadro
riassuntivo
le sanzioni sono ben specificate (art. 26 e ss.):
_all'associato che contravvenga a disposizioni statutarie o
regolamentari sono inflitte le sanzioni seguenti, fatta salva ogni altra
azione civile o penale: il richiamo, la pena pecuniaria, la radiazione_
certo che se si pretende di trovare scritto "il socio non può utilizzare
le licenze creative commons altrimenti viene sanzionato"... :-)
ci si "accontenti" - come già ho detto - di ciò che dice l'art. 46: _"è
vietato all'associato, quanto al territorio ed ai diritti per i quali la
Società ha competenza in relazione al mandato conferitole, di rilasciare
direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito"_
(cioè, ad esempio, utilizzare le licenze creative commons)
il testo è sempre lo stesso là dove dice (art. 10) che l'iscritto ha
_"l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla
pubblica utilizzazione sulle quali abbia o acquisti diritti"_ (ne
abbiamo già parlato tante volte)
quindi, tutto il repertorio destinato alla pubblica utilizzazione è
oggetto del mandato siae
tuttavia, in base allo stesso articolo, _l'iscritto ha facoltà di
limitare il mandato a determinati territori e di escludere uno o più
diritti di utilizzazione economica_ (fermo restando quello che dice
l'art. 11, già citato in altro post)
queste eccezioni, però, non spostano di una virgola il problema
dell'incompatibilità tra licenza CC e mandato siae, perché:
a) _la licenza CC non prevede la concessione di diritti relativamente a
un territorio determinato_
b) _il mandato siae non può riguardare opere determinate ma riguarda
TUTTO il repertorio dell'iscritto_
c) _anche la licenza CC più restrittiva tratta praticamente tutti i
diritti oggetto del mandato siae_
dunque:
a) non è possibile, ad esempio, utilizzare la licenza CC in piemonte e
dare mandato alla siae nelle altre regioni
b) non è possibile licenziare sotto CC alcune opere e dare mandato alla
siae relativamente a tutte le altre
c) o si dà mandato a siae o si utilizza la licenza CC
pertanto, l'iscritto alla siae forse oggi può utilizzare licenze open
content compatibili con le suddette eccezioni, certamente non può
utilizzare le licenze creative commons
ma attenzione:
altrettanto certo è il fatto che _se l'iscritto vuole rilasciare
direttamente permessi di utilizzazione, per farlo deve valersi di
un'eccezione che escluda il mandato siae_!
questo significa che, _quand'anche la licenza CC fosse una licenza
compatibile con le suddette eccezioni, il licenziante non potrebbe
riscuotere i compensi attraverso siae!_
cioè la compatibilità, laddove può esistere, esiste sulla base di
un'esclusione reciproca tra licenza e mandato, non certo sulla base di
una "convivenza" grezie alla quale sia possibile utilizzare una licenza
libera e al tempo stesso riscuotere i compensi tramite siae (QUESTO E'
CIO' CHE DICE LA LICENZA CC!)
viene davvero in mente l'aforisma epicureo:
"Non ho paura della morte. Quando c'è la morte non ci sono io, quando ci
sono io non c'è la morte."
bye
nag
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