[Cc-it] Timbro postale: tutta la verità niente altro che la verità
Nicola Alcide Grossi
copernico a larivoluzione.it
Lun 20 Set 2004 09:49:19 EDT
Dario Negri Scrive:
> Alessandro Simonetto scrive:
> basta piegare la lettera stessa che a sua volta è la parte di testo scritto,
> spartito, disegno... da tutelare, e apporre su di essa (piegata a mo' di
> lettera) il francobollo che poi in posta viene timbrato.
>
> Come fai con un libro? E con un testo teatrale? E con il codice sorgente di
> un programma? E con un brano musicale lungo? Spedisci una pagina alla volta?
> Quante lettere ti occorrono? Centinaia e centinaia solo per un'opera? Scusa
> ma mi sembra un'assurdità. E le opere che non sono riproducibili sulla
> carta? Come fai, ad esempio, con un filmato? Le soluzioni semplici forse
> vanno bene per le cose semplici no?
Questa osservazione è corretta (riporto parte di uno studio della
Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato):
"... la giurisprudenza (n.d.r.: Corte di cassazione, sez. I, 25 luglio 1997,
n. 6943; 12 agosto 1997, n. 7530; 25 ottobre 1997, n. 10539, 1° ottobre
1999, n. 10873... ) che si è copiosamente occupata della questione (n.d.r.:
timbro postale), ha elaborato il principio che detta impronta può attribuire
garanzia di anteriorità della datazione, solo ove "lo scritto faccia un
corpo unico con il foglio sul quale il timbro è stato apposto, anche se
nella parte contenente l’indirizzo del destinatario". Tale principio, seppur
ormai consolidato, importa pur sempre la necessità che la certezza della sua
datazione, non rientrando immediatamente, secondo la lectio dell’art. 2704
c.c., nelle ipotesi tipiche che la attribuiscono tout court di diritto, sia
concretamente accertata in sede giudiziale. [...] Solo, infatti, ove lo
scritto sia "un corpo unico" con il foglio sul quale il timbro è apposto si
ha garanzia di anteriorità del documento in esame. Pertanto, detto strumento
seppur in astratto valido, è, in realtà, alquanto pericoloso, poiché solo da
una sua valutazione ex post può esser certo l’avvenuto rispetto della norma,
con l’ovvia conseguenza dell’assunzione ormai irrimediabile del rischio
delle relative responsabilità... ".
In altre parole: affinché il timbro postale possa costituire una prova di
anteriorità dell'opera, occorre che l'opera sia timbrata direttamente; una
raccomandata che contenga l'opera servirà a ben poco.
Pertanto, una grande quantità di opere (gli esempi fatti da Dario mi
sembrano pertinenti) non possono essere tutelate attraverso il timbro
postale, data l'impossibiltà tecnica di apporvi il timbro stesso.
Questo è il primo grande limite tecnico del timbro postale.
Quanto alla seconda osservazione di Dario (elevata falsificabilità della
raccomandata), direi che bisogna trattare la cosa più in termini giuridici:
una scrittura privata autenticata costituisce prova legale. Il fatto è che
può essere sottoposta a *giudizio di falso*. Il giudice si trova a compiere
una valutazione discrezionale su base tecnica: immaginiamo una situazione
tipo. :)
Un avvocato sventola un foglio, sigillato, autenticato, recante un timbro
postale del 15 settembre 2004. Un foglio identico a quello oggetto del
contendere. Il contenuto di questo foglio è l'articolo di un quotidiano
pubblicato in data 20 settembre 2004. Cosa può pensare un giudice? :)
E' chiaro che *non vi è certezza di vedere i propri diritti riconosciuti*.
Nel caso del documento informatico, invece, un simile giochetto non è
tecnicamente possibile.
Spero di avere contribuito a chiarire i termini della questione.
Saluti (cc)opernicani, Nicola.
________________________________________
« Se fosse stato possibile che la creazione concreta o l'adattamento
risultante dagli sforzi di un singolo individuo fossero utilizzati
contemporaneamente da tutti gli individui, la presa di coscienza di questa
possibilità, lungi dall'essere presa a pretesto dalla legge per impedire
l'uso di questa cosa senza il permesso del suo creatore o adattatore, e
lungi dall'essere considerata dannosa per qualcuno, sarebbe stata salutata
come una benedizione per tutti - in breve, sarebbe stata vista come una
delle più fortunate caratteristiche della natura delle cose ».
Benjamin R. Tucker (1854-1939)
Maggiori informazioni sulla lista
cc-it